Gentili Clienti,
di seguito i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate relativamente alle novità iva introdotte dalla legge di stabilità. Nell’ambito del settore edile propriamente inteso, la lettera a-ter)
dell’articolo 17 del DPR 633 del 1972 estende il meccanismo dell’inversione
contabile anche alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di
impianti e di completamento relative ad edifici.
Si considerano titolari dei requisiti soggettivi tutte le imprese che esercitano un'attività ricompresi nei seguenti codici ATECO 2007:
Demolizione
43.11.00 Demolizione Installazione di impianti relativi ad edifici
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione);
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in
altre opere di costruzione;
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa
manutenzione e riparazione);
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi
quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale
mobili;
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente
alle prestazioni riferite ad edifici).
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
“completamento di edifici”.
Si evidenzia che in presenza di un unico contratto, comprensivo di
una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione
contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si
dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole
prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il
meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la
regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge
dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione,
in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile. Si
pensi, ad esempio, ad un contratto che preveda l’installazione di impianti,
unitamente allo svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non
rientranti nel meccanismo dell’inversione contabile. In tal caso, si dovrà
procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto del contratto, distinguendo
le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge (nell’esempio,
il servizio di installazione di impianti) da quelle assoggettabili ad IVA secondo le
regole ordinarie.
Da ultimo, si fa presente che, in considerazione della circostanza che la
disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-
quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in
relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di
chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio
ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente
mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai
contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.