lunedì 10 aprile 2017

Bonus assunzioni SUD


Al fine di favorire l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione” (Abruzzo), con il decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016 (all. n. 1), rettificato dal decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016 (all. n. 2), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo in materia di lavoro dipendente.

1. Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo. 
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. 

2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. 
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro,  la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. 
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni - intesi come 24 anni e 364 giorni - lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. 
Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 

3. Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo. 
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

4. Rapporti incentivati. 
L’esonero, come espressamente previsto dall’art. 4 del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale. Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

5. Quota incentivata.
L’incentivo è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. 
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.

6. L’incentivo è subordinato: 
alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: all’adempimento degli obblighi contributivi;
all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 
all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

lunedì 3 aprile 2017

Bando ISI INAIL 2016

Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Tipologie di progetti: sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto.

1. Progetti di investimento
2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

Destinatari: le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti del bando. 

Contributo a fondo perduto: Il finanziamento di cui al presente Avviso, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA.
Per i progetti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Per i progetti di cui all’Allegato 4 il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro. 

Spese ammissibili: Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche. Le spese devono essere sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento10 e devono essere documentate. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017.

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del d. lgs. 81/2008 s.m.i. (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b),
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 17/2010
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza,
- mobili e arredi (ad esempio, scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone),
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro di cui l’impresa richiedente il finanziamento non ha la piena proprietà alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
- consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
- adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale relativi a imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. 231/2001;- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati.

Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione. 

Domanda: sono previste tre fasi.

Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.
Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.