Con la presente, di seguito, i tratti essenziali della nuova normativa in materia di lavoro occasionale.
(LIBRETTO DI FAMIGLIA)
Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali, previa l'attivazione del Libretto di Famiglia mediante la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, aventi ad oggetto:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare;
Ciascun Libretto Famiglia è composta da titoli di pagamento, il cui valore nominale e' determinato in 10,00 euro lordi, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore netto del titolo di pagamento è pari a 8,00 euro.
(CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (acronimo "RESTO")
Possono attivare i contratti di prestazione occasionale (acronimo" PRESTO"):
a) le microimprese aventi in forza non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
b) i professionisti,
c) le associazioni non profit,
d) le amministrazioni pubbliche
Ciascun utilizzatore potrà attivare, nell'ambito di ciascun anno solare, uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000,00 euro netti. Per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite massimo è aumentato a 6.666,00 euro netti.
Per il un singolo utilizzatore ed il singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni non può superare i 2.500,00 euro nell'anno solare.
Le microimprese, che sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono ammesse alle prestazioni occasionali, tuttavia, non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
(UTILIZZATORI ESCLUSI O LIMITATI IMPIEGO PRESTATORI OCCASIONALI)
L’attivazione dei contratti di prestazione occasionale è esclusa :
a) per le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) per le imprese del settore agricolo, salvo il ricorso al solo lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
(COMPENSO ORARIO MINIMO)
Il compenso orario minimo è pari a 9,00 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), corrispondente a 12,37 euro lordi.
Il compenso non può essere inferiore a 36,00 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore.
(MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI)
Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(PAGAMENTO COMPENSO AI PRESTATORI)
Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali, con oneri a carico del prestatore.
(OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA)
La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede l’obbligo della comunicazione preventiva.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione avente ad oggetto:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l'oggetto della prestazione;
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
e) il compenso pattuito per la prestazione.