venerdì 30 giugno 2017

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali

Con la presente, di seguito, i tratti essenziali della nuova normativa in materia di lavoro occasionale.


(LIBRETTO DI FAMIGLIA)

Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali, previa l'attivazione del Libretto di Famiglia mediante la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, aventi ad oggetto:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare;

Ciascun Libretto Famiglia è composta da titoli di pagamento, il cui valore nominale e' determinato in 10,00 euro lordi, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore netto del titolo di pagamento è pari a 8,00 euro.


(CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (acronimo "RESTO")

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale (acronimo" PRESTO"):

a) le microimprese aventi in forza non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, 
b) i professionisti, 
c) le associazioni non profit, 
d) le amministrazioni pubbliche 

Ciascun utilizzatore potrà attivare, nell'ambito di ciascun anno solare, uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000,00 euro netti. Per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite massimo è aumentato a 6.666,00 euro netti.
Per il un singolo utilizzatore ed il singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni non può superare i 2.500,00 euro nell'anno solare.
Le microimprese, che sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono ammesse alle prestazioni occasionali, tuttavia, non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

(UTILIZZATORI ESCLUSI O LIMITATI IMPIEGO PRESTATORI OCCASIONALI)

L’attivazione dei contratti di prestazione occasionale è esclusa :

a) per le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) per le imprese del settore agricolo, salvo il ricorso al solo lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.


(COMPENSO ORARIO MINIMO)

Il compenso orario minimo è pari a 9,00 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), corrispondente a 12,37 euro lordi.
Il compenso non può essere inferiore a 36,00 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore.


(MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI)

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


(PAGAMENTO COMPENSO AI PRESTATORI)

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali, con oneri a carico del prestatore.


(OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA)

La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede l’obbligo della comunicazione preventiva.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione avente ad oggetto:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
c) l'oggetto della prestazione; 
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; 
e) il compenso pattuito per la prestazione.

Operatori Compro Oro - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Con la recente pubblicazione del Decreto Legislativo 92/2017 entrano in vigore le nuove norme in materia di raccolta oro rottame da parte delle gioiellerie e degli altri operatori del settore. Di seguito una breve sintesi delle principali novità. 

Articolo 2 - Destinatari della normativa. Sono destinatari il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Si intende per attività di compro oro quella consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, nei confronti di privati che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedono oggetti preziosi usati ovvero di operatori professionali in oro cui i medesimi oggetti sono ceduti. Si considerano operazioni relativa ai compro oro quelle aventi ad oggetto la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. 

Articolo 2 - Finalità. Consentire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali. 

Articolo 3 - Registro Compro Oro. L'esercizio dell'attività di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM. All'istanza telematica di iscrizione è necessario allegare copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza. 
N.B.: le modalità tecniche di iscrizione verranno stabilite da un successivo Decreto Ministeriale da adottarsi entro tre mesi. 

Articolo 4 - Obblighi di identificazione della clientela. Si applicano anche ai Compro Oro non già Operatori Professionali gli obblighi di identificazione della clientela di cui Pagina all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto gli Operatori Compro Oro dovranno identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Articolo 4 - Limiti all’utilizzo del contante. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e’ obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate. 

Articolo 5 - Tracciabilità. Gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. A tal fine gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: i dati identificativi del cliente, la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita’, l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso, la data e l'ora dell’operazione, l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato, l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi (1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto).
N.B.: a conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Tutta la documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni. 

Articolo 7 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. 

Articolo 8 - Esercizio abusivo. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. 

Articoli 9 e 10 - Sanzioni. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 

martedì 27 giugno 2017

Aggiornamento flash: split payment.

A decorrere dal 01 luglio 2017, come già avuto modo di condividere, (http://studioassociatodarchimio.blogspot.it/2017/05/manovra-correttiva.html), verrà ampliata la platea dei soggetti nei confronti dei quali bisognerà procedere alla fatturazione secondo il regime iva della "scissione dei pagamenti": 


1 tutte le Pa e gli enti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 (come avviene già oggi); 
2 le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
3 le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
4 le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
5 le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.


Ad eccezione dei casi 1 e 5, per le quali è agevole individuare le fattispecie soggette,  è 

opportuno che si raccolga una dichiarazione dal committente. Di seguito un facsimile:

"Oggetto: richiesta di attestazione per l’applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72). 

Spett.le società/ente/amministrazione 

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter, comma 1 quater, del Dpr 633/72 (come modificato dalla L 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma. 

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione “scissione dei pagamenti” con versamento dell’Iva a Vostra cura all’erario. 

In caso di mancata risposta alla presente e nell’incertezza dell’applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all’accertamento dell’Iva. 

Il rappresentante legale"  


Si resta a disposizione per chiarimenti.

venerdì 23 giugno 2017

Disposizioni urgenti per la crescita economica.

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 con le disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.

La norma entra in vigore il 21 giugno 2017.

Per quanto attiene la materia Lavoro:

ARTICOLO 1 – Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti: siano residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria; non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità. 

I finanziamenti sono così articolati: 
- 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; 
- 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione. Il prestito è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia. 

ARTICOLO 2 – Misure e interventi finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno.

ARTICOLO 5 – Benefici fiscali e semplificazioni per le imprese.
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: 
-procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalita’ individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri; 
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all’articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l’amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonche’ delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 

ARTICOLO 10 – Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno.
Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale.

martedì 13 giugno 2017

Compensazione parziale crediti su delega F24

Con la presente, alla luce delle novità in sede di conversione del Decreto Legge 50/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, si coglie l'occasione per ricordare le regole per una corretta compensazione di crediti di imposta su delega F24. 

Va in primo luogo evidenziato che, stanti le previgenti disposizioni, tutti i contribuenti erano già tenuti all’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora intendessero utilizzare in compensazione una serie di crediti per la totale compensazione di una delega F24Fermo restando che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche, l’articolo 3 del citato D.L. n. 50 ha ora modificato le regole attuative, prevedendo, per i medesimi soggetti, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, anche per parziale compensazione di una delega F24.

Ne consegue che a decorrere dal 24 aprile 2017, e salvo modifiche apportate in fase di conversione, qualsivoglia compensazione, totale o parziale della delega F24, dovrà avvenire con il sistema di collegamento Entratel per il tramite di un intermediario abilitato. Restano esclusi dal nuovo meccanismo di compensazione i crediti da conguaglio F24 e quelli relativi al c.d. Bonus Renzi.

Per tutti i clienti che a tutt'oggi utilizzano canali Home Banking lo Studio Associato D'Archimio ha già avviato una procedura di selezione e controllo delle deleghe e provvederà, previa autorizzazione, all'utilizzo dei canali preposti.