sabato 22 dicembre 2018

Fatturazione Elettronica: ultimi chiarimenti

Profilo sanzionatorio dell'emissione della fattura elettronica.

Al fine di scongiurare il rischio sanzionatorio connesso al ritardo nell'emissione delle fatture elettroniche, fisiologico durante la fase di passaggio da un sistema integralmente analogico ad un sistema quasi completamente digitale, il legislatore è intervenuto prevedendo una moratoria delle sanzioni. In buona sostanza, al verificarsi di determinati presupposti l’invio tardivo non darà luogo all’irrogazione di alcuna penalità se la violazione sarà commessa nei primi sei mesi e, in alcuni casi, nove mesi dell’anno 2019. 
La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 10 del citato decreto legge n. 119/2018. Il  decreto prevede la non applicabilità, nel primo semestre dell’anno 2019, delle sanzioni relative  all’emissione tardiva delle fatture. Ciò se il documento elettronico sarà emesso entro il termine  previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica del tributo (mensile o trimestrale). Ad esempio se la periodicità  della liquidazione Iva è trimestrale, e l'obbligo di emissione della fattura cade in data 10 gennaio 2019, la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 16 maggio successivo, termine per la liquidazione dell'imposta, senza subire l’irrogazione di alcuna penalità. 
Si ricorda che dal 1 luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui sorge il relativo obbligo.

Fatturazioni a cavallo dell'esercizio.

Come dobbiamo trattare le fatture d’acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma in modalità cartacea o per mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Alla luce delle considerazioni svolte, si invita la Gentile Clientela a cui fosse richiesta la trasmissione delle fatture emesse di dicembre 2018 con modalità tracciata (ad esempio spedizione via pec oppure raccomandata) di provvedervi entro lo stesso mese di dicembre per evitare che le stesse debbano necessariamente essere emesse in formato elettronico.