sabato 28 dicembre 2019

Crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali.

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quali le autovetture), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento (quali i fabbricati e le costruzioni), dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito di imposta si applica, alle medesime condizioni, anche agli esercenti arti e professioni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus facciate. Nuova detrazione fiscale.

Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti previsti in materia di eco bonus di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Credito di imposta formazione.

Viene confermato, sebbene con alcune modifiche, il credito di imposta in materia di formazione del personale dipendente svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Crediti di imposta in materia di innovazione.

La legge di Bilancio ha approvato, a decorrere dall'esercizio 2020, 3 differenti crediti di imposta:

- in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203); 

- in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Estensione temporale del ravvedimento dei tributi locali.

Ravvedimento per i tributi locali senza limiti temporali. L’articolo 10-bis del Dl 124/2019 , introdotto con la legge di conversione 157/2019 pubblicata il 24 dicembre in «Gazzetta Ufficiale», recepisce per la totalità delle entrate tributarie le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali. Con la modifica in esame il limite annuale al ravvedimento dei tributi locali viene meno. La conseguenza è che il ravvedimento è sempre ammesso, seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo. In particolare, oltre la scadenza della dichiarazione di competenza e sino alla dichiarazione successiva, la sanzione ridotta aumenta a un settimo del minimo. Oltre tale scadenza, la sanzione è sempre fissata a un sesto del minimo. Inoltre, se la violazione è contestata con un pvc, la regolarizzazione costa un quinto della sanzione minima.
Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, la modifica ha effetto nei riguardi di tutte le violazioni non ancora regolarizzate né contestate alla data della sua entrata in vigore. In sostanza, ciò comporta che nel corso del 2020 sarà ancora possibile rimediare, ad esempio, a violazioni relative al 2017, con la sanzione ridotta a un sesto.

Limiti alla compensazione dei crediti tributari.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. A seguito della novella legislativa, a decorrere dal 01/01/2020, per la compensazione dei crediti eccedenti il predetto limite (5.000,00 €) bisognerà attendere l’effettivo invio del modello dichiarativo.

Obblighi fiscali in materia di appalti e subappalti.

I soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero i sostituti di imposta), che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu’ servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

In altri termini ciascuna impresa appaltatrice dovrà versare le ritenute d'acconto trattenute ai propri dipendenti in tante deleghe di versamento quanti saranno i cantieri soggetti alla normativa. Il versamento delle ritenute, infatti, e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di versamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

Nel caso in cui alla data di scadenza dei versamenti sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche’ perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati. dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione.

lunedì 9 dicembre 2019

Invio dati sistema Tessera Sanitaria.

Invio telematico delle spese sanitarie esteso alle nuove professioni sanitarie già a partire dall’anno 2019. Lo prevede il decreto Mef del 22 novembre , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre scorso, il quale inserisce nel catalogo degli obbligati una serie nutrita di operatori, intercettando così anche le nuove professioni sanitarie istituite in occasione del riordino generale del settore, disciplinato dalla cosiddetta legge Lorenzin (3/18). 

Il catalogo dei nuovi destinatari dell’obbligo è contenuto nell’articolo 1 del decreto; si tratta dei professionisti iscritti negli albi delle seguenti professioni sanitarie: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo. 

L’obbligo viene istituito a fine anno, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2019: come avviene spesso gli interessati dovranno prepararsi a raccogliere e

trasmettere i dati di tutte le prestazioni del periodo di imposta. Se si considera che si tratta di professionisti sanitari, per i quali è vietata l’emissione di fattura elettronica via Sdi, si comprende che il nuovo adempimento potrebbe imporre notevoli oneri di ricostruzione ex post dei dati necessari per l’invio. 

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto le strutture ordinistiche interessate dovranno rendere disponibili al sistema tessera sanitaria gli elenchi dei propri iscritti.

Resto al Sud: nuove opportunità per iniziare una nuova attività di impresa o professionale.

Invitalia, con un comunicato sul proprio sito, conferma: a partire dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2019 sarà possibile presentare le domande di agevolazione per “Resto al Sud” anche per i liberi professionisti e gli under 46.

Il decreto che amplia la platea dei beneficiari di questa misura rivolta alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo compreso) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23-11-2019 è il Decreto 5 agosto 2019, n. 134 recante “Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143)”

L’Agenzia nazionale Invitalia, che è Soggetto gestore della Misura, apre quindi anche ai nuovi destinatari la piattaforma per la presentazione delle domande. La misura, infatti, è stata finora appannaggio delle sole imprese, ma con la manovra 2019 è stata estesa ai professionisti ed è stata elevata a 45 anni la soglia di età massima stabilita come requisito di accesso.

Nel dettaglio, per lo svolgimento di attività libero-professionali – si legge nel nuovo decreto attuativo – non bisogna «essere titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita Iva associata ad un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni».

Inoltre, possono accedere all’incentivo coloro che hanno beneficiato, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

E ancora: il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, non è necessario costituire società ma sono richieste unicamente la partita Iva e l’iscrizione all’ordine professionale.

In caso di società tra professionisti, queste possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di età, «a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti».

Altra importante novità, contenuta nel Decreto Sisma il 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri, (assieme a una una serie di altri interventi per accelerare la ricostruzione ed evitare lo spopolamento) è che gli incentivi di Resto al Sud saranno estesi alle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
In buona sostanza, per l’Abruzzo non cambia nulla, poiché la nostra regione è già inserita tra le destinatarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e riservate, come noto, in favore degli imprenditori under 46 (ma il provvedimento che disciplina la piena operatività della misura anche per chi ha più di 35 anni, lo ricordiamo, deve ancora essere emanato).

Ma l’incentivo finora riservato alle sole regioni del Mezzogiorno, verranno ora rivolte anche ai giovani che vogliono avviare un’impresa nelle aree del Cratere sismico in Umbria, Lazio, Marche (oltre che in Abruzzo).

Inoltre, le risorse destinate a Resto al Sud sono state aumentate di 20 milioni di euro rispetto a quelle già assegnate dal Cipe.

Anche gli aspiranti imprenditori del Centro Italia, dunque, potranno richiedere i finanziamenti per avviare un’attività con finanziamenti che arrivano ad un massimo di 200.000 euro e che coprono fino al 100% delle spese.

Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo al Sito di Invitalia che, in quanto Soggetto Gestore della Misura, è l’unica titolata a rilasciare informazioni nel merito, direttamente oppure attraverso i punti di assistenza e consulenza accreditati.

venerdì 6 dicembre 2019

Detrazione IVA fatture dicembre

Gentile Cliente, con l'avvento della fatturazione elettronica e le più recenti variazioni normative in materia il diritto alla detrazione dell'iva delle fatture del mese di dicembre è possibile se il documento fiscale viene inviato dal fornitore al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate SDI entro il termine dell'esercizio (31/12/2019). Qualora ciò non avvenga il diritto alla detrazione slitterà alla prima liquidazione iva successiva. Pertanto, al fine di limitare tale slittamento temporale della detrazione, si consiglia la gentile clientela di inviare ai propri fornitori una comunicazione mail dal seguente tenore:

Gentile fornitore,
alla luce della normativa attualmente in vigore (Decreto Legge del 23/10/18 n. 119 art. 14) vista la Circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il diritto alla detrazione dell’IVA è ammesso nell'esercizio 2019 solamente se la fattura che riporta come anno di emissione il 2019 è disponibile nel sistema di interscambio entro il 31 dicembre 2019.
Pertanto, al fine di evitare lo slittamento temporale della detrazione, chiediamo cortesemente, compatibilmente con la Vostra chiusura aziendale, di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro e non oltre il 27 dicembre 2019.
Ringranziandovi porgiamo
Cordiali saluti

Lo Studio Associato D'Archimio resta a disposizione per chiarimenti.

giovedì 26 settembre 2019

Voucher innovazione: al via le domande

A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l’Innovation manager (per informazioni http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2019/07/pubblicato-il-decreto-attuativo-sul.html).

È stato, infatti, pubblicato oggi il decreto del MiSE che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell'agevolazione.

La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per il Voucher per l’Innovation manager sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro. L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019
- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

venerdì 13 settembre 2019

Prelevamenti e versamenti denaro contante

Gentili Clienti, si ritiene opportuno portare alla vostra conoscenza che le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono l'obbligo a carico di banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di trasmettere alla UIF (unità di informazione finanziaria), con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del d.lgs. 231/2007. Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia. In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

Le comunicazioni saranno di natura oggettiva e, pertanto, verranno effettuate indipendentemente dal motivo del versamento o prelevamento di denaro contante (esempio incasso giornaliero). Pur non costituendo necessariamente causa di innesco di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, si consiglia di limitare, ove possibile, le operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante allo stretto necessario e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla predetta normativa, sostituendole con l'utilizzo di mezzi tracciati di pagamento (carta di credito, bancomat, bonifico, assegno). In caso di utilizzo di assegno bancario o circolare si consiglia di conservare una copia prima della consegna. 

La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

venerdì 26 luglio 2019

Finanziamenti agevolati per e-commerce ed export manager

Con due circolari il ministero dello Sviluppo economico chiarisce gli ambiti di applicazione delle agevolazioni - previste dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2019 - a sostegno delle imprese che esportano in paesi extra Ue e avviano spese per e-commerce e «temporary export manager». 

I finanziamenti agevolati rivolti alle Pmi possono essere richiesti da società di capitali con almeno due bilanci di esercizio depositati. In caso di imprese aggregate, bisogna essere costituiti in «contratto di rete». Per entrambe le misure il ministero dovrebbe attingere in base alle disponibilità alle risorse del Fondo 394, gestito dalla società pubblica SaceSimest del gruppo Cdp, che gestisce la piattaforma sulla quale devono essere presentate le domande. 

Per l’inserimento temporaneo in azienda di un manager, il finanziamento dovrà essere compreso fra 25mila e 150mila euro e i progetti dovranno essere legati a servizi mirati per l’internazionalizzazione. Per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce (attraverso un market place o un proprio sito web) è previsto un finanziamento da 25mila a 300mila euro e i progetti dovranno riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. In entrambi i casi il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese, a un tasso d’interesse pari al 10% del tasso di riferimento europeo (attualmente pari a 0,089%), con durata massima di 4 anni. L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento. La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di domanda disponibile sul portale SaceSimest.

Per quanto riguarda il progetto dei manager a tempo (Tem), si tratta di spese relative alle prestazioni consulenziali, risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso; spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem. Nel caso di progetti dedicati all’e-commerce, sono ammissibili le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place; alle attività promozionali e alla formazione connesse allo sviluppo del programma.

martedì 23 luglio 2019

Credito di imposta fiere internazionali.

Più nel dettaglio, le imprese esistenti al 1° gennaio 2019 potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero: 

● affitto degli spazi espositivi; 

●allestimento dei medesimi spazi; 

●attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Vi sono però due importanti limiti:

■l’ammontare del credito fruibile non può superare per ciascuna impresa 60.000 euro;

■lo stanziamento per esso complessivamente previsto non è elevato, essendo pari a 5 milioni di euro. 

Occorre poi prestare attenzione poiché esso è attribuito fino ad esaurimento dello stanziamento, e a tal fine rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Adempimenti e istruzioni

È quindi importante che le imprese si preparino alla richiesta di credito d’imposta registrando in contabilità in modo separato le diverse tipologie di spese agevolabili, considerate le modalità di assegnazione del credito. Tali spese sono individuate nelle voci B7 e B8 del conto economico, ai sensi del principio contabile Oic 12. 

Si prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell’Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2019), con l’obiettivo di individuare:

●le tipologie di spese ammesse, nell’ambito di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 49;

●le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

●l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

●le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010. 

Quest’ultima norma norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le eventuali procedure di recupero dei crediti la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’agenzia delle Entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Tassazione

Il credito d’imposta è riconosciuto (comma 3) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dai regolamenti Ue in materia di de minimis per le imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura. 

Il credito, che in assenza di una diversa indicazione è da ritenersi tassabile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e deve essere opportunamente contabilizzato. 

A seguito dell’ordinaria attività di controllo, l’agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta. In tale caso, la stessa Agenzia ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dl 40/2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

lunedì 15 luglio 2019

Riaprono i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) e al “Saldo e stralcio”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, contenente "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi."

Il "decreto Crescita", così come convertito in legge, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018(cosiddetta “rottamazione-ter”) e al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio prossimo.

I contribuenti interessati possono usufruire della riapertura dei termini esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.
“Rottamazione-ter”

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si può scegliere di pagare gli importi scontati a rate (massimo 17) o in un’unica soluzione.


“Saldo e stralcio”

L’ISEE del tuo nucleo familiare non supera i 20 mila euro? Il Saldo e stralcio è la misura riservata ai contribuenti persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, che possono così estinguere alcune tipologie di debito usufruendo di una forte riduzione delle somme residue dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione (pagando il 16, 20 o 35% degli importi, la percentuale varia in base all’ISEE).

Pubblicato il decreto attuativo sul Voucher per l’Innovation manager.

È stato pubblicatoin Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 sul “Voucher per l’Innovation Manager”, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.

La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Il “Voucher per l’Innovation Manager” è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L’incentivo è pari a:
40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa
25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa
80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute.

Con successivi provvedimenti, il MiSE fornirà indicazioni sulle modalità e i termini per l’iscrizione all’elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e delle reti d’impresa. L’obiettivo è quello di essere pienamente operativi entro il mese di settembre.

Cos’è

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:
qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresacomposte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:
big data e analisi dei dati;
cloud, fog e quantum computing;
cyber security;
integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva e stampa tridimensionale;
internet delle cose e delle macchine;
integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Agevolazioni

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro

Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.

Elenco manager dell’innovazione

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei manager per l’innovazione costituito dal Ministero dello sviluppo le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal Voucher per consulenza in innovazione;

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che risultino:
essere in possesso di un dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
aver conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
essere in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Possono infine presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli incubatori certificati di start-up innovative. Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione.

Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 saranno definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione al predetto elenco.

Normativa

Esteso l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni dei primi quattro mesi del 2019

Da oggi le agevolazioni dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud si estendono alle assunzioni fatte nei primi quattro mesi dell’anno 2019.
Il decreto emanato da ANPAL, che riguarda l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, permette infatti di applicare le agevolazioni anche alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.

Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che abbiano assunto persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa tra i 16 e 34 anni;
• 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Le persone disoccupate non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

L’incentivo è rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.
L’entità economica dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Consulta il decreto.

martedì 2 luglio 2019

Termini di versamento dichiarazioni dei redditi UNICO19 periodo di imposta 2018.


Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ex studi di settore) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci delle predette società.

Corrispettivi telematici.

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo , decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste per l'omesso o il ritardato invio non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L’esercente che non abbia attivato del tutto o non abbia comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, non facendosi trovare pronto alla prima data di avvio dell’obbligo, potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.

Conversione Decreto Crescita: fatturazione elettronica.

A decorrere dal 01/07/2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa e conseguentemente inviata al sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione. In particolare la fattura elettronica dovrà essere emessa, in caso di cessioni di beni, entro 12 giorni dalla consegna della merce ovvero, in caso di prestazioni di servizi, entro 12 giorni dall'avvenuto incasso. Restano inalterati i termini di emissione della fattura differita che dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo all'avvenuta prestazione. 

Ad esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la "fattura immediata" che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) incasso del corrispettivo e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019). 

In caso di "fatturazione differita" qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019) ovvero dell'ultimo giorno del mese (30 settembre 2019).


mercoledì 26 giugno 2019

Avviso Tirocini formativi finanziati dalla Regione Abruzzo "Garanzia Giovani"

La Regione Abruzzo ha pubblicato un Avviso nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”, che permette l’attivazione di Tirocini extra-curriculari Finanziati dalla Regione Abruzzo. 

Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 13.106.515,00. 

DESTINATARI: datori di lavoro privati, che abbiano una unità operativa nella sede della regione.

BENEFICIARI: Sono i giovani tra i 18 ai 29 anni, iscritti al programma che abbiano sottoscritto il Patto di Attivazione con il competente Centro per l’Impiego ed abbiano scelto la misura del tirocinio (5A). 

DURATA e LIMITI NUMERICI: Tirocini della durata di 6 mesi. 

I datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente: 

1 tirocinante, per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 0 e 5; 

2 tirocinanti, per le aziende con dipendenti compresi tra 6 e 20; 

10% di tirocinanti per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.

ORARIO DI SVOLGIMENTO: i progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino ad un massimo di 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore e un massimo di 120 ore a seconda del livello di complessità del tirocinio.

INDENNITA’ TIROCINIO: l’importo, nel rispetto della normativa regionale, è fissato a 600,00 EUR mensili per un massimo di sei mensilità. Tale indennità è per il 50% a carico del programma Garanzia Giovani e per il 50% a carico del Soggetto Ospitante. Esclusivamente per i destinatari rientranti nelle categorie di cui L.381/1991, art.4, co.1 e alla L.68/99, art. 1, co. 1 , l’importo a carico del programma è pari a 500 EUR per ciascuna mensilità, fino ad un massimo di 12 mensilità, mentre l’importo a carico del Soggetto Ospitante è pari a 100,00 EUR mensili.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la richiesta di attivazione del tirocinio deve essere trasmessa dal Soggetto Promotore, in questo caso TiberioLavoro.it, a partire dal 01.07.2019 e fino al 20.07.2019 per i tirocini da attivare dal 01.09.2019. 
Nei mesi successivi a quest’ultimo si potrà richiedere l’attivazione del tirocinio dal 1 del mese fino al 10 giorno del mese corrente per poi procedere con l’avvio il primo del mese successivo (es. richiesta dal 1 al 10 settembre – avvio tirocinio il 1 ottobre). I tirocini potranno essere avviati solo il primo giorno lavorativo del mese.

OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE: i Soggetti Ospitanti sono tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché ad assicurarlo presso compagnie assicurative operanti nel settore ai fini della responsabilità civile verso i terzi. 
I soggetti ospitanti devono garantire un rimborso mensile al tirocinante pari almeno ad € 300,00, tramite bonifico bancario o postale, bonifico domiciliato, vaglia postale o assegno circolare. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

lunedì 17 giugno 2019

Zona Franca Urbana Sisma: riapertura dei termini

Dal 18 giugno 2019 potranno essere presentate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono circa 142 milioni di euro.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, alla luce dellemodifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.

La circolare 4 agosto 2017, n. 99473 indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Con circolare 15 settembre 2017, n. 114735 sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previsti dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l’accesso ai benefici.

Ulteriori chiarimenti, relativi alle modalità di determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza, sono stati forniti con circolare direttoriale 7 novembre 2017, n. 163472.

Interventi agevolativi 2019 (legge di bilancio 2019)

L’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando l’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.

L’intervento agevolativo è rivolto alle seguenti categorie di soggetti:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;
- alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.

Presentazione delle domande

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono riportati nella circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317. In allegato alla stessa, sono altresì riportati i modelli di istanza e di dichiarazione di avvio attività.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12.00 del 18 giugno 2019 e fino alle ore 12.00 del 18 luglio 2019.

Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, nonché, gli studi professionali e le associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante, secondo le modalità ed entro i termini indicati riportati nella sezione “Procedura di accreditamento per imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti”.

Procedura di accreditamento per imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti

I soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, nonché gli studi professionali e le associazioni tra professionisti, ai fini dell’accreditamento alla procedura informatica (http://agevolazionidgiai.invitalia.it) per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, devono inviare il presente modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente a partire dalle ore 10.00 del 10 giugno 2019 ed entro le ore 10.00 del 10 luglio 2019, inviando una PEC all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it

Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche il modulo da compilare è il seguente:

Per gli studi professionali e le associazioni tra professionisti il modulo da compilare è il seguente:

Nell’inoltro del modulo, si invita ad inserire come oggetto della PEC il seguente testo: “ZFU Sisma Centro Italia – Richiesta di accreditamento alla procedura informatica” seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione”.

Perimetro della Zona Franca Urbana

Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia.

Elenco dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
Campli (TE)
Campotosto (AQ)
Capitignano (AQ)
Castelli (TE)
Civitella del Tronto (TE)
Cortino (TE)
Crognaleto (TE)
Montereale (AQ)
Montorio al Vomano (TE)
Rocca Santa Maria (TE)
Teramo
Torricella Sicura (TE)
Tossicia (TE)
Valle Castellana (TE).

Elenco dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
Barete (AQ)
Cagnano Amiterno (AQ)
Castelcastagna (TE)
Colledara (TE)
Fano Adriano (TE)
Farindola (PE)
Isola del Gran Sasso (TE)
Pietracamela (TE)
Pizzoli (AQ).

Interventi ZFU Sisma Centro Italia

> Gli interventi 2017 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.

> Gli interventi 2018 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.

> Gli interventi 2019 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.

venerdì 24 maggio 2019

Piano Export Sud 2

Gentile Cliente, con la presente si porta alla vostra conoscenza il piano Export Sud 2 relativo alProgramma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Il piano si articola per l'organizzazione di corsi di formazione, di seminari e la promozione dell'immagine aziendale all'estero mediante la partecipazione a fiere ed incontri individuali. Per maggiori informazioni https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud.

venerdì 3 maggio 2019

Decreto Crescita: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Lo scorso 30 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 avente ad oggetto Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Di seguito le principali misure di interesse:

Art. 1 Nuova decorrenza super ammortamento
I soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad utilizzo promiscuo, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento.

Art. 2 Riduzione IRES su utili reinvestiti dalle società di capitali
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società (di capitali) e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato ad un aliquota ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta 2019 e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.

Art. 3 Maggiorazione deducibilità IMU
Incremento della quota deducibile Imu versata per gli immobili strumentali. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 l'Imu sarà deducibile nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta 2019 tale deduzione e' applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta 2020 nella misura del 60 per cento.

Art. 7 Incentivi per il recupero edilizio
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche' all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria ecatastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. 

Art. 8 Sisma Bonus
Ampliamento delle aree oggetto delle agevolazioni fiscali riconosciute sull'acquisto di immobili conformi alle normative anti sismiche derivanti da un processo di recupero edilizio.

Art. 10 Detrazioni Fiscali - anticipo del beneficio
Per gli interventi di efficienza energetica e sisma bonus, il soggetto avente diritto alle detrazioni puoòoptare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Art. 11 Agevolazioni ai fini delle aggregazioni aziendali
Riconoscimento quale costo fiscalmente riconosciuto dei maggiori valori iscritti a seguito delle operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate fra soggetti terzi e non appartenenti allo stesso gruppo societario. 

Art. 15 Estensione rottamazione alle entrate locali
Potranno essere oggetto di rottamazione, previa approvazione di un apposito regolamento da parte delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, le somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017. 

Art. 20 Modifiche alla Nuova Sabatini
In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.

Art. 49 Credito di imposta per la partecipazione a Fiere Internazionali
Al fine di migliorare il livello e la qualita' di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per il periodo d'imposta2019, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese sostenute per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero. Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo ed e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.