giovedì 14 marzo 2019

NOVITA' AZIENDE IMMOBILIARI: DAL 16 MARZO OBBLIGO PRELIMINARE REGISTRATO E VERIFICA FIDEIUSSIONE ED ASSICURAZIONE DECENNALE

Col D.Lgs. Codice della crisi d’impresa Dlgs 14/19 , in vigore da sabato 16 marzo 2019, vengono introdotte le seguenti significative novità per le aziende immobiliari, volte a garantire la solvibilità del costruttore e a stimolare il miglioramento della qualità imprenditoriale, diminuendo così il rischio di default:

1) l'obbligo di stipula del contratto preliminare con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;

2) l'obbligo del notaio alla verifica del rilascio della fideiussione e dell'assicurazione decennale postuma.

Il contratto preliminare ed ogni altro contratto comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; esso deve contenere:

a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile;

b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;

c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;

d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;

e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;

f) l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;

g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 Dlgs 14/19 e l'attestazione della sua conformità al modello

h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;

i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;

l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.

Agli stessi contratti devono inoltre essere allegati il capitolato e gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali.

L'obbligo di fornire assicurazione decennale postuma, con i controlli conseguenti pretesi dalle assicurazioni, costringerà a elevare la qualità dell'immobile e rispettare le norme costruttive. Essa è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi edei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata. (comma come sostituito dall'articolo 385, Dlgs 12 gennaio 2019)

Il costruttore è infine obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione (comma come modificato dall'articolo 386, Dlgs 12 gennaio 2019).L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto.

sabato 9 marzo 2019

Ristrutturazione edilizia: nuovi obblighi per usufruire delle detrazioni.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati nel 2018, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili (anche relativamente agli elettrodomestici).

L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA VA EFFETTUATO ATTRAVERSO IL SITO http://ristrutturazioni2018.enea.it 

L’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01/01/2018 e l’21/11/2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018, salvo successive proroghe.

Per le condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda, per maggiori dettagli, all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali” – edizione 2019.

Bando INAIL ISI2018 - Sicurezza sul lavoro

L’Avviso pubblico Isi 2018 ha l’obiettivo:
- di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2018 Inail mette a disposizione Euro 369.726.206,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari

Asse 1 (Isi Generalista) euro 182.308.344,00 ripartiti in:
Asse.1.1 euro 180.308.344,00 per i progetti di investimento
Asse 1.2 euro 2.000.000,00 per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
Asse 2 (Isi Tematica) euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
Asse 3 (Isi Amianto) euro 97.417.862,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese) euro 10.000.000,00 per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Ateco 2007 A03.1, C13, C14, C15);
Asse 5 (Isi Agricoltura) euro 35.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, così suddivisi:
Asse 5.1 euro 30.000.000,00: per la generalità delle imprese agricole
Asse 5.2 euro 5.000.000,00: riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Relativamente agli Assi 1 (sub Assi 1.1. e 1.2), 2, 3 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Relativamente all’Asse 4 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento massimo erogabile è pari a 50.000,00 Euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 2.000,00 Euro.

Relativamente all’Asse 5 (Asse 5.1 ed Asse 5.2) è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:
40% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori);
calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili, comunque non superiore a Euro 60.000,00 e non inferiore a Euro 1.000,00.

Soggetti destinatari

Asse 1 (sub Assi 1.1 e 1.2):
Per i progetti di investimento e per i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.
Sono escluse:
- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 2:
Per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi i soggetti destinatari dei finanziamenti sono:
le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018;
gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.
Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi:
- le micro e piccole imprese anche individuali, operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15);
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 3:
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018.
Non sono destinatarie dei finanziamenti per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto:
- le micro e piccole imprese, comprese quelle individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Asse 4:
Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 operanti nei settori Pesca (codice Ateco 2007 A03.1) e Tessile-Confezione-Articoli in pelle e calzature (codici Ateco 2007 C13, C14 e C15).

Asse 5:
Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese o all’Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2018 nonché della qualifica di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come: Impresa individuale, Società agricola, Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell’Asse 5.2 (giovani agricoltori) devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori come indicato dall’Avviso pubblico ISI 2018.

Accesso alla procedura online
Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

- accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI 2018;
- invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI 2018;
- conferma della domanda on line tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati dall’Avviso pubblico ISI 2018.

Deposito marchi di impresa.

Dal 26 febbraio scorso chi deposita una domanda di marchio tramite il portale on line https://servizionline.uibm.gov.it, potrà optare per una procedura rapida denominata “fast track”.

Il nuovo procedimento, opzionale, ha essenzialmente due vantaggi: la pubblicazione della domanda in tempi notevolmente ridotti e la riduzione della possibilità di errori nelle domande (con conseguente accelerazione dei tempi).

Seguendo il normale iter, tra deposito e pubblicazione della domanda di marchio intercorrono circa 180 giorni (sei mesi) mentre con la procedura “fast track” circa 120 giorni (4 mesi).

Per accedere alla procedura “fast track” il richiedente dovrà semplicemente selezionare i prodotti e i servizi inclusi nell’elenco della Classificazione Internazionale di Nizza e pagare contestualmente all’invio della domanda (PagoPa).

Per saperne di più: www.uibm.gov.it

martedì 5 marzo 2019

Obbligo corrispettivo telematico - aggiornamenti registratori di cassa.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - cessione di beni e prestazioni di servizi certificati mediante registratore di cassa - dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. 

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione sul registro cartaceo dei corrispettivi. 

N.B. Tale adempimento si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Vi consigliamo, pertanto, di pretendere contatto con il vostro fornitore per le necessarie procedure di aggiornamento.