venerdì 26 luglio 2019

Finanziamenti agevolati per e-commerce ed export manager

Con due circolari il ministero dello Sviluppo economico chiarisce gli ambiti di applicazione delle agevolazioni - previste dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2019 - a sostegno delle imprese che esportano in paesi extra Ue e avviano spese per e-commerce e «temporary export manager». 

I finanziamenti agevolati rivolti alle Pmi possono essere richiesti da società di capitali con almeno due bilanci di esercizio depositati. In caso di imprese aggregate, bisogna essere costituiti in «contratto di rete». Per entrambe le misure il ministero dovrebbe attingere in base alle disponibilità alle risorse del Fondo 394, gestito dalla società pubblica SaceSimest del gruppo Cdp, che gestisce la piattaforma sulla quale devono essere presentate le domande. 

Per l’inserimento temporaneo in azienda di un manager, il finanziamento dovrà essere compreso fra 25mila e 150mila euro e i progetti dovranno essere legati a servizi mirati per l’internazionalizzazione. Per lo sviluppo di soluzioni di e-commerce (attraverso un market place o un proprio sito web) è previsto un finanziamento da 25mila a 300mila euro e i progetti dovranno riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. In entrambi i casi il finanziamento potrà coprire il 100% delle spese, a un tasso d’interesse pari al 10% del tasso di riferimento europeo (attualmente pari a 0,089%), con durata massima di 4 anni. L’importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell’accettazione del contratto di finanziamento. La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di domanda disponibile sul portale SaceSimest.

Per quanto riguarda il progetto dei manager a tempo (Tem), si tratta di spese relative alle prestazioni consulenziali, risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso; spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Tem. Nel caso di progetti dedicati all’e-commerce, sono ammissibili le spese relative alla creazione e sviluppo di una propria piattaforma informatica; alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place; alle attività promozionali e alla formazione connesse allo sviluppo del programma.

martedì 23 luglio 2019

Credito di imposta fiere internazionali.

Più nel dettaglio, le imprese esistenti al 1° gennaio 2019 potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle seguenti spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all’estero: 

● affitto degli spazi espositivi; 

●allestimento dei medesimi spazi; 

●attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Vi sono però due importanti limiti:

■l’ammontare del credito fruibile non può superare per ciascuna impresa 60.000 euro;

■lo stanziamento per esso complessivamente previsto non è elevato, essendo pari a 5 milioni di euro. 

Occorre poi prestare attenzione poiché esso è attribuito fino ad esaurimento dello stanziamento, e a tal fine rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

Adempimenti e istruzioni

È quindi importante che le imprese si preparino alla richiesta di credito d’imposta registrando in contabilità in modo separato le diverse tipologie di spese agevolabili, considerate le modalità di assegnazione del credito. Tali spese sono individuate nelle voci B7 e B8 del conto economico, ai sensi del principio contabile Oic 12. 

Si prevede l’emanazione di un apposito decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico e di quello dell’Economia, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2019), con l’obiettivo di individuare:

●le tipologie di spese ammesse, nell’ambito di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 49;

●le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

●l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta;

●le procedure di recupero, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto legge 40/2010. 

Quest’ultima norma norma prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le eventuali procedure di recupero dei crediti la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’agenzia delle Entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.

Tassazione

Il credito d’imposta è riconosciuto (comma 3) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dai regolamenti Ue in materia di de minimis per le imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura. 

Il credito, che in assenza di una diversa indicazione è da ritenersi tassabile ai fini Ires e Irap, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, e deve essere opportunamente contabilizzato. 

A seguito dell’ordinaria attività di controllo, l’agenzia delle Entrate potrebbe accertare l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta. In tale caso, la stessa Agenzia ne dà comunicazione al ministero dello Sviluppo economico che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Dl 40/2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

lunedì 15 luglio 2019

Riaprono i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) e al “Saldo e stralcio”

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 il Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019, contenente "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi."

Il "decreto Crescita", così come convertito in legge, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018(cosiddetta “rottamazione-ter”) e al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio prossimo.

I contribuenti interessati possono usufruire della riapertura dei termini esclusivamente per i debiti che non siano stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.
“Rottamazione-ter”

L’agevolazione consiste nella possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Si può scegliere di pagare gli importi scontati a rate (massimo 17) o in un’unica soluzione.


“Saldo e stralcio”

L’ISEE del tuo nucleo familiare non supera i 20 mila euro? Il Saldo e stralcio è la misura riservata ai contribuenti persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, che possono così estinguere alcune tipologie di debito usufruendo di una forte riduzione delle somme residue dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione (pagando il 16, 20 o 35% degli importi, la percentuale varia in base all’ISEE).

Pubblicato il decreto attuativo sul Voucher per l’Innovation manager.

È stato pubblicatoin Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 maggio 2019 sul “Voucher per l’Innovation Manager”, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.

La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Il “Voucher per l’Innovation Manager” è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

L’incentivo è pari a:
40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa
25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa
80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute.

Con successivi provvedimenti, il MiSE fornirà indicazioni sulle modalità e i termini per l’iscrizione all’elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e delle reti d’impresa. L’obiettivo è quello di essere pienamente operativi entro il mese di settembre.

Cos’è

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Voucher per consulenza in innovazione le imprese operanti su tutto il territorio nazionale che risultino possedere, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, i requisiti di seguito indicati:
qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente;
non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Possono inoltre beneficiare del Voucher anche le reti d’impresacomposte da un numero non inferiore a tre PMI in possesso dei requisiti descritti, purché il contratto di rete configuri una collaborazione effettiva e stabile e sia caratterizzato dagli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto 7 maggio 2019.

Spese ammissibili

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.

Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico oppure indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:
big data e analisi dei dati;
cloud, fog e quantum computing;
cyber security;
integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva e stampa tridimensionale;
internet delle cose e delle macchine;
integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
programmi di open innovation.

Gli incarichi manageriali possono inoltre indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond.

Le specifiche circa contenuto e finalità delle prestazioni consulenziali, nonché durata e compenso, devono risultare da un contratto di consulenza sottoscritto dalle parti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Agevolazioni

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario:
Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro
Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro
Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro

Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione, da parte di PMI e reti d’ impresa, delle domande di ammissione al contributo.

Elenco manager dell’innovazione

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei manager per l’innovazione costituito dal Ministero dello sviluppo le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:
essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal Voucher per consulenza in innovazione;

Possono inoltre presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che risultino:
essere in possesso di un dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
aver conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
essere in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0;
aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

Possono infine presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza, i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, i centri di competenza ad alta specializzazione e gli incubatori certificati di start-up innovative. Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione.

Con un successivo provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 7 maggio 2019 saranno definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione al predetto elenco.

Normativa

Esteso l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud alle assunzioni dei primi quattro mesi del 2019

Da oggi le agevolazioni dell’incentivo Occupazione Sviluppo Sud si estendono alle assunzioni fatte nei primi quattro mesi dell’anno 2019.
Il decreto emanato da ANPAL, che riguarda l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, permette infatti di applicare le agevolazioni anche alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.

Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che abbiano assunto persone disoccupate in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa tra i 16 e 34 anni;
• 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Le persone disoccupate non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

L’incentivo è rivolto alle assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione, ai rapporti di apprendistato e ai rapporti di lavoro subordinato in una cooperativa di lavoro.
L’entità economica dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Consulta il decreto.

martedì 2 luglio 2019

Termini di versamento dichiarazioni dei redditi UNICO19 periodo di imposta 2018.


Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ex studi di settore) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci delle predette società.

Corrispettivi telematici.

I dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo , decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste per l'omesso o il ritardato invio non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L’esercente che non abbia attivato del tutto o non abbia comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, non facendosi trovare pronto alla prima data di avvio dell’obbligo, potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.

Conversione Decreto Crescita: fatturazione elettronica.

A decorrere dal 01/07/2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa e conseguentemente inviata al sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione. In particolare la fattura elettronica dovrà essere emessa, in caso di cessioni di beni, entro 12 giorni dalla consegna della merce ovvero, in caso di prestazioni di servizi, entro 12 giorni dall'avvenuto incasso. Restano inalterati i termini di emissione della fattura differita che dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo all'avvenuta prestazione. 

Ad esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la "fattura immediata" che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) incasso del corrispettivo e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019). 

In caso di "fatturazione differita" qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019) ovvero dell'ultimo giorno del mese (30 settembre 2019).