giovedì 26 settembre 2024

Patente a punti per cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: 
1) coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
2) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. 

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Dal 23 settembre 2024, data di pubblicazione della circolare esplicativa INL, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 

A partire dal 1° novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, non sarà più consentito l’inoltro della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). 

Riferimenti normativi: 
Articolo 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Circolare INL n. 4 del 23/09/2024.

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