L'ultima manovra finanziaria ha introdotto una nuova versione di Rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Debiti definibili e importi dovuti: cosa si paga e cosa no.
Il perimetro della quinquies ricomprende esclusivamente carichi derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da attività di liquidazione e/o controllo automatizzato e formale (richiami a 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR 633/1972), nonché contributi INPS da omesso versamento, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Non è possibile rottamare i carichi relativi agli accertamenti e quelli oggetto di Rottamazione-quater in corso di validità alla data del 30/09/2025. E' possibile rottamare, invece, i carichi ricompresi in precedenti piani di dilazione o rottamazione decaduti.
Quanto agli importi, la logica resta quella classica delle rottamazioni: si versano capitale e spese di notifica e procedure esecutive, mentre non sono dovuti interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive su contributi/previdenza e aggio. Per le violazioni del Codice della strada viene richiamata una regola specifica: l’applicazione della definizione è limitata ai soli interessi.
Calendario e rate: fino a 9 anni (54 rate bimestrali).
Il debitore può scegliere tra:
-unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
-fino a 54 rate bimestrali: le prime tre scadenze sono 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026; poi rate bimestrali con scadenze a fine mese (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) dal 2027, fino alle ultime tre nel 2035. In caso di rateazione, sono dovuti interessi dal 1° agosto 2026 al tasso di interesse del 3% annuo.
Procedura: domanda, comunicazione delle somme e effetti sulla riscossione.
La procedura è telematica: la dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026. L’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto e il piano rateale entro il 30 giugno 2026.
Sul piano cautelare/esecutivo, la presentazione della dichiarazione produce gli effetti tipici delle paci fiscali: sospensione di prescrizione e decadenza, stop a nuove azioni (fermi, ipoteche, procedure esecutive) e sospensione degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima rata. L’estinzione delle procedure esecutive già avviate si collega al pagamento della prima o unica rata, con le eccezioni indicate, come ad es. primo incanto positivo.
Decadenza: quando si perde il beneficio e cosa succede dopo.
La rottamazione quinquies non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata (se scelta),
- di due rate anche non consecutive,
- dell’ultima rata.
In caso di decadenza, riprendono i termini di prescrizione o decadenza per il recupero e i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto, senza estinzione del debito residuo.
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