martedì 5 aprile 2016

Bonus mobili giovani coppie: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

BENEFICIARI: La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. 
In particolare è necessario:

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.
Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016ced essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

b) non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età.
Per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;

c) essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. In assenza di diversa prescrizione normativa si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016. A sostegno di questa interpretazione si evidenzia che la relazione tecnica alla norma in esame, è stata effettuata utilizzando le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate da contribuenti under 35 che non hanno dichiarato immobili nel quadro RB e i dati dell’imposta di registro relativi alle compravendite di abitazioni principali effettuate dai medesimi soggetti nello stesso anno. L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta (termine di presentazione del modello UNICO PF 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa. 

BENI AGEVOLATI: la detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per lacquisto di mobili destinati allarredo dellabitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per lacquisto di grandi elettrodomestici. I mobili devono essere nuovi e che rientrano nellagevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dellarredo dellimmobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

Esempio: se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dellunità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché lunità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa allanno 2016.

SPESA DETRAIBILE: Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente: da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dellimmobile e anche se ha superato i 35 anni detà. Lammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano limporto di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base alleffettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

ADEMPIMENTI: Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

martedì 29 marzo 2016

Guida all'agevolazione: Superammortamento

AGEVOLAZIONE:Agevolare gli investimenti in nuovi beni strumentali da parte di imprese ed esercenti arti e professioni.


BENEFICIARI AGEVOLAZIONE: Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. 

ENTITA’: Riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef. Maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di leasing). Ovvero per una spesa di 100 è possibile ammortizzare un valore di 140. Maggiorazione del 40% dei limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. 

CONDIZIONI: Investimenti per tutti i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016. Sono esclusi dal beneficio i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonché alcuni beni di carattere particolare (condutture di acque minerali naturali, reti urbane di gas, elettricità e acqua, materiale rotabile ferroviario, aerei). Le agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016. 

DOMANDA: La detrazione fiscale del maggiore ammortamento avverrà in sede di dichiarazione dei redditi. 



Guida all'agevolazione: Fondo di garanzia imprenditoria femminile

AGEVOLAZIONE: La sezione è volta a sostenere l’utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, riservando condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare: la possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di istruttoria e di delibera; l’esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo e la copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni.


BENEFICIARI AGEVOLAZIONE: Imprese femminili e professioniste iscritte agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.

ENTITA’: Concessione di una garanzia pubblica sul finanziamento richiesto nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all’attività di impresa. Copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni.

CONDIZIONI: Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche: società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne imprese individuali gestite da donne. 

DOMANDA: Procedura valutativa a sportello. Prenotazione della garanzia tramite invio posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata (bdm- mcc@postacertificata.mcc.it) dell’apposito modulo al Gestore. Ottenuta la delibera di approvazione del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi presso un intermediario finanziario che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.

Guida all'agevolazione: fondo di garanzia per il Microcredito


AGEVOLAZIONE: Sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.


BENEFICIARI AGEVOLAZIONE: Imprese già costituite o professionisti già titolari di partita IVA.
ENTITA’: Garanzia diretta (massimo 80% dell’importo del finanziamento) Controgaranzia (massimo 80% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia).
CONDIZIONI: Importo massimo del finanziamento garantito 25 mila euro. Tale limite può essere aumentato di 10 mila euro qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata. Le imprese non possono essere costituite e i professionisti non possono essere titolari di partita IVA da più di 5 anni. Entrambi non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate e cooperative. L’attivo patrimoniale deve essere massimo 300.000 euro, i ricavi lordi fino a 200.000 euro e livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro. I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali. 



DOMANDA:Procedura valutativa a sportello. La prenotazione. I soggetti beneficiari possono prenotare online la garanzia. La conferma della prenotazione. Entro 5 giorni lavorativi la prenotazione deve essere confermata, sempre online, da un soggetto disponibile a concedere il finanziamento. La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo. 

Guida alle Agevolazioni: Nuova Sabatini-Ter


AGEVOLAZIONE: sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.

BENEFICIARI AGEVOLAZIONE: PMI, anche estere con sede in uno Stato Membro dell’UE, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca;
ENTITA’: Il contributo copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento
CONDIZIONI: Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro. I beni strumentali acquistati devono essere nuovi. Il finanziamento bancario (o leasing) deve essere di durata non superiore a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione. L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla stipula del finanziamento/contratto di leasing. 

DOMANDA: Un’unica dichiarazione-domanda per la richiesta del finanziamento e per l’accesso al contributo ministeriale. Il modulo, scaricato dal sito del Ministero http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni- strumentali-nuova-sabatini, va compilato elettronicamente, sottoscritto con firma digitale e inviato via PEC alla banca prescelta tra quelle aderenti all’iniziativaI contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi.
La misura attiva fino al 31 dicembre 2016. 

Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno: attuazione.


È stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

Limitatamente al territorio abruzzese sono agevolati gli interventi effettuati nei comuni di: 

- Area Abruzzo-Molise: San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Gissi, Atessa, Paglieta, Mozzagrogna. 

- Area Abruzzo 1: Chieti,Manoppello,Turrivalignani,Bolognano, Alanno, Pietranico, Scafa, Pescosansonesco, Bussi sul Tirino, Salle, Collepietro, Navelli, Caporciano, Prata D'Ansidonia, San Demetrio, Poggio Picenze, Fossa, Scoppito, L’Aquila, Sulmona. 

- Area Abruzzo-Marche: Ancarano, Controguerra, Colonnella, Corropoli, S. Omero, Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Nereto.

Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. Nello specifico sono agevolati:

- gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'amplia­mento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produt­tivo complessivo di uno stabilimento esistente;  

- le acquisizioni di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella defi­nizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. 

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

Il credito d'imposta non e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
Al fine di accedere all'agevolazione la richiesta è presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
 






sabato 19 marzo 2016

Tirocini formativi ed assunzioni agevolate under 35

A partire dal 18 aprile 2016 e fino al 20 maggio 2016 sarà possibile presentare le domande per accedere a  “30+”, l’iniziativa con cui la Regione Abruzzo intende agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani che vivono nel proprio territorio, con priorità per i Comuni ricadenti nelle così dette aree di crisi o nelle aree interne o nelle aree territoriali interessate dagli Aiuti a finalità regionale.
I destinatari dell’intervento sono giovani under 35 anni, non iscritti al Programma Garanzia Giovani. Le caratteristiche richieste sono le sequenti:
  1. età compresa, al momento dell’iscrizione alla piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it, tra i 18 ed i 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni);
  2. residenti e domiciliati in uno dei Comuni abruzzesi, con priorità per i Comuni ricadenti nelle così dette aree di crisi ai sensi del D.P.C.M. 16.04.2009, o nelle aree interne ai sensi della D.G.R. 14.04.2015 n.290, o nelle aree territoriali interessate dagli Aiuti a finalità regionale ai sensi delle D.G.R. 08/08/14 n.468 e D.G.R. 23/09/14 n.591 (Allegati G1-G2- G3); 
  3. diplomati o laureati;
  4. disoccupati da almeno sei mesi. 
All’interno del target di destinatari sopra individuato, sarà riservata una priorità per i giovani 30- 34enni (35 anni non compiuti) nonché una premialità per le donne concretizzata in un incentivo all’assunzione più marcato, in quanto gravate da un significativo differenziale di genere in Abruzzo rispetto alle possibilità di trovare un’occupazione.
Due le linee di intervento:
Linea A): realizzazione di esperienze di tirocinio formativo extracurriculare di 6 mesi, durata che negli anni ha dimostrato più alto impatto occupazionale
Ogni datore di lavoro del settore privato, se con sede operativa in Abruzzo alla data di presentazione dell’istanza, può selezionare direttamente, in modalità telematica, previa registrazione e acquisizione di username e password, giovani in possesso dei requisiti , per avviare tirocini formativi extracurriculari. Il tirocinio, della durata di 6 mesi, viene avviato a seguito di stipula della Convenzione e redazione del Piano formativo a cura del Centro per l’Impiego competente. Al giovane tirocinante viene riconosciuto un rimborso mensile di €.600,00 per tutti i 6 mesi di durata dell’esperienza formativa. Tale somma viene erogata al tirocinante dal soggetto ospitante, al quale viene mensilmente rimborsata dal competente Servizio di Regione Abruzzo
  1.  
Linea B): incentivazioni all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cumulabili con analoghe iniziative nazionali.
A seguito dell’esperienza di tirocinio di cui alla LINEA A o in alternativa ad esso, il datore di lavoro può procedere all’assunzione di giovani con i requisiti sopra indicati, selezionati con le modalità descritte, con contratto a tempo indeterminato full time o part time. In caso di contratto full time, il datore che assume riceve un incentivo dalla Regione Abruzzo dell’importo di € 6.000,00 se l’assunto è di sesso maschile, € 9.000,00 se di sesso femminile. Nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato part time, purché di durata non inferiore al 50% del monte ore previsto dal CCNL di riferimento, il bonus assunzionale viene proporzionalmente ridotto.
Il datore che usufruisce dell’incentivo deve garantire il mantenimento, per almeno 24 mesi, del numero dei lavoratori subordinati a tempo determinato/indeterminato risultanti come assunti alla data di assunzione del/i lavoratore/i oggetto dell’incentivo, fatta eccezione per posti occupati o resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento; deve inoltre garantire il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dal C.C.N.L. di riferimento.