giovedì 22 settembre 2016

Bonus Autotrasporti: pubblicazione del decreto attuativo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016 dei decreti 19 luglio 2016 e 7 settembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono stabiliti i termini le modalità di erogazione delle risorse finanziarie a favore delle imprese di autotrasporto relative all’anno 2016.
Il termine per la presentazione delle domande decorre dal prossimo 20 ottobre, mentre le modalità di inoltro telematico delle istanze, sarà disponibile, a partire dal 10 ottobre 2016, sul sito del Ministero.
25mln di euro sono le risorse destinate agli incentivi, a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per i seguenti fini:
– rinnovo e adeguamento tecnologico del parco veicolare,
– acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale,
– per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
Il termine per presentare le domande per accedere ai contributi, come detto, decorre dal 20 ottobre 2016 e scade il 15 aprile 2017.
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che, a partire dal 10 ottobre, saranno indicate sul sito del Ministero, nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi» (attualmente in fase di aggiornamento)
Gli aspiranti beneficiari devono dimostrare che i beni acquisiti posseggano le caratteristiche tecniche previste ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda non sono ammissibili ulteriori trasmissioni di documentazione.

giovedì 4 agosto 2016

Agevolazioni settore autotrasporti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha firmato il decreto ministeriale n. 243 del 19 Luglio, che individua le tipologie di investimenti finanziabili con le risorse a disposizione per autoveicoli e autotrasporti, che ammontano a 25.000.000 €.
Ora il decreto deve essere registrato dalla Corte dei Conti e, successivamente, verrà reso disponibile sul sito istituzionale del MIT e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in Gazzetta è fondamentale, in quanto gli investimenti incentivabili sono soltanto quelli avviati in data successiva alla predetta pubblicazione, ed ultimati entro il 15 Aprile 2017.
Le modalità di presentazione delle domande e di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni agevolabili, saranno definite con un successivo decreto dirigenziale del MIT, da emanarsi entro 15 gg dalla pubblicazione del decreto suddetto.
I contributi possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN, per le seguenti tipologie di beni:

- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica – Full Electric;
- radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio della U.E, di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Questi dispositivi innovativi sono riportati nell’allegato 1 del decreto;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.

Come nella precedente annualità, tutte le domande in regola daranno diritto a ricevere il contributo.
Tuttavia, la misura del beneficio prevista per una determinata tipologia di investimento potrà essere ridotta in misura proporzionale tra le imprese aventi diritto se, nonostante la rimodulazione delle risorse decisa dal MIT con Decreto Dirigenziale in presenza di fondi avanzati da altre aree di intervento, le risorse disponibili risultassero ancora insufficienti.
Per le stesse tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis.
Per ciascuna impresa, la soglia massima del contributo è stata fissata in 600.000 €. 
Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 Dicembre 2019.

Equitalia piani di rateazione decaduti. Nuovo piano.


Nuova opportunità per i contribuenti che sono decaduti dal beneficio del pagamento frazionato in 72 rate o in 120 rate mensili per i debitori in particolari difficoltà. Per i debiti a ruolo, si potrà chiedere all’agente della riscossione un nuovo piano di rateazione. E’ quanto dispone il nuovo articolo 13 – bis, inserito dalla legge di conversione del Dl 113/2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio entrato in vigore oggi. La normativa richiamata dispone che il debitore decaduto alla data del 1º luglio 2016 dal beneficio della rateazione dei debiti a ruolo, concessa in data antecedente o successiva al 15 ottobre 2015, data di entrata in vigore del Dl 159/2015, può nuovamente rateare l’importo, fino ad un massimo di 72 rate. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60mila euro, importo che ha sostituito il precedente di 50mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione dei debiti a ruolo può essere aumentata fino a 120 rate mensili. 
La nuova richiesta di rateazione va presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. E’ possibile ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all’atto della domanda, nei casi di dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, prima del 22 ottobre 2015. 
I debitori decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino al 1° luglio 2016, che hanno definito gli accertamenti con adesione o perché non hanno fatto ricorso contro gli stessi atti, possono ottenere con una semplice richiesta, da presentare a pena di decadenza sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un nuovo piano di rateazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate eventualmente scadute non sono state saldate. 

venerdì 29 luglio 2016

Agricoltura: agevolazione acquisto macchinari.

Quarantacinque milioni di euro a fondo perdutomessi a disposizione delle micro e piccole aziende del settore agricolo per sostenere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.
È questo lo stanziamento del bando Isi-Agricoltura 2016, finanziato per 20 milioni di euro dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e per 25 milioni di euro dall’Inail.
L’importo, distribuito in budget regionali e provinciali, è ripartito in due assi di intervento: il primo, da 5 milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria, e il secondo, da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole. L’operazione è stata realizzata in collaborazione col ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Ogni azienda può presentare una sola domanda. Come disposto dall’ultima legge di stabilità (208/2015), che ha istituito presso l’Inail un fondo con la dotazione di 45 milioni per quest’anno e 35 milioni all’anno a decorrere dal 2017, le aziende agricole che possono accedere agli incentivi sono le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando. Ogni impresa potrà presentare una sola domanda e per uno solo dei due assi di finanziamento previsti.

Finanziato l’acquisto o il noleggio con patto d’acquisto di mezzi agricoli o forestali. Nel dettaglio, saranno finanziati gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.

Previste tre tipologie di progetti. I progetti finanziati dal bando Isi-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:
un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;
una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;
due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

La compilazione delle domande tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017. La procedura di assegnazione degli incentivi – in coerenza col già noto e bando Isi, giunto alla sua sesta edizione – è del tipo valutativa “a sportello” e terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Tra il 10 novembre 2016 e il 20 gennaio 2017 le imprese agricole dovranno inserire sul sito dell’Inail i dati dell’azienda e le informazioni relative al progetto per cui richiedono il finanziamento, sulla base di una serie di parametri che determineranno il raggiungimento o meno della soglia minima di ammissibilità, pari a 100 punti. Una volta conclusa la fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attraverso lo sportello informatico. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello saranno pubblicati sul portale dell’Istituto a partire dal 30 marzo 2017. La pubblicazione degli elenchi in ordine cronologico evidenzierà le imprese in posizione utile per accedere al contributo, che dovranno presentare alla sede Inail di competenza la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dal bando.

Il contributo può arrivare fino a 60mila euro. In caso di esito positivo della verifica da parte dell’Inail, i termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati: 180 giorni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali, 365 nel caso di noleggio con patto di acquisto. Il contributo in conto capitale coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende. I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un minimo di mille euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell’importo, che sarà concesso previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell’Inail. L’anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto.

martedì 19 luglio 2016

Scadenziario bandi Regione Abruzzo


Gentili Clienti, di seguito il link dello Scadenzario bandi ed agevolazioni Regione Abruzzo. Si consiglia la visione.


Cordiali saluti

lunedì 11 luglio 2016

Credito di imposta imprese di autotrasporto

Anche quest'anno, le imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio possono recuperare fino ad un massimo di Euro 300 per ciascun veicolo, con compensazione nel Mod. F24, le somme versate nel 2015 come contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

martedì 31 maggio 2016

Super Bonus Garanzia Giovani

L’INPS, con la circolare n.89 del 24 maggio 2016 ha finalmente pubblicato le istruzioni definitive relative a quello che è stato ormai ribattezzato “superbonus”, vale a dire l’incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o stiano svolgendo un tirocinio finanziato tramite il suddetto programma.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, fornisce le istruzioni operative relative ai datori di lavoro beneficiari, alla misura dell’incentivo, alla modalità di fruizione, alle modalità di erogazione, alle condizioni e alla cumulabilità con altri incentivi, chiarendo anche la procedura da espletare per poter beneficiare dell’importo stanziato dallo Stato.

Superbonus Garanzia giovani: che cos’è
Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, “il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”, istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.

Superbonus Garanzia Giovani: lavoratori e datori di lavoro beneficiari
L’INPS chiarisce che l’incentivo si applica a tutte le assunzioni effettuate sul territorio nazionale (eccezion fatta per la procincia di Bolzano). Potranno fruire del bonus tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla sede di lavoro e dalle Regioni (potranno usufruirne anche i datori di lavoro con sede nelle Regioni in cui il bonus non sia stato attivato). L’incentivo potrà essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati e dunque non solo imprese, ma anche professionisti, che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

Superbonus Garanzia Giovani: tempistiche
Potranno fruire del “bonus doppio” i datori di lavori che assumono a tempo indeterminato a decorrere dal 1°marzo e fino al 31 dicembre 2016 un lavoratore che abbia svolto e/o concluso un tirocinio tramite garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016.

Superbonus Garanzia Giovani: tipologie contrattuali
Non potranno usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che assumono il lavoratore utilizzando le seguenti tipologie di contratto:
– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
Al contrario, il superbonus sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate dal Governo (50.000.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione, per i rapporti di apprendistato professionalizzante per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, per i rapporti a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

Superbonus Garanzia Giovani: importo
L’ammontare del bonus riconosciuto ai datori di lavoro dipende dalla classe di profilazione attribuita a tirocinante al momento dell’iscrizione al Programma. In caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso. In caso di rapporto a tempo indeterminato gli importi previsti sono i seguenti:
classe di profilazione bassa: 3.000 euro;
classe di profilazione media: 6.000 euro;
classe di profilazione alta: 9.000 euro;
classe di profilazione molto alta: 12.000 euro.
L’INPS specifica che “In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale”.

Superbonus Garanzia Giovani: condizioni e compatibilità
La fruizione dell’incentivo è subordinata alle regole previste nell’ambito dell’articolo 1 commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente: l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda la compatibilità occorre differenziare in base alle fasce di età. “Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.” Per i tirocinanti di età compresa tra i 25 e i 29 anni, per fruire dell’incentivo anche oltre il regime dei minimis” sono previste le seguenti condizioni per il lavoratore: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito, essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, essere occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sotto rappresentato.

Superbonus Garanzia Giovani: cumulabilità
Il superbonus è cumulabile al 100% con altri incentivi all’assunzione non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori e dunque anche con l’esonero contributivo previsto dal Jobs Act.