lunedì 18 settembre 2017

Zona Franca Urbana - Sisma centro Italia

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella zona franca istituita nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e le modalità operative sono contenute nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473.

A chi è rivolta la misura

L’intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia.

Perimetro della Zona Franca

Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. 

I comuni abruzzesi agevolati sono:

Campli (TE)
Campotosto (AQ)
Capitignano (AQ)
Castelli (TE)
Civitella del Tronto (TE)
Cortino (TE)
Crognaleto (TE)
Montereale (AQ)
Montorio al Vomano (TE)
Rocca Santa Maria (TE)
Teramo
Torricella Sicura (TE)
Tossicia (TE)
Valle Castellana (TE).

(sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
Barete (AQ)
Cagnano Amiterno (AQ)
Castelcastagna (TE)
Colledara (TE)
Fano Adriano (TE)
Farindola (PE)
Isola del Gran Sasso (TE)
Pietracamela (TE)
Pizzoli (AQ).

I soggetti beneficiari possono accedere delle seguenti agevolazioni fiscali e contributive

a) esenzione dalle imposte sui redditi; 
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive; 
c) esenzione dall’imposta municipale propria; 
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 

Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. 

I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione della domanda sono definiti e consultabili nella circolare 4 agosto 2017, n. 99473, che riporta inoltre in allegato il modello di istanza.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it, dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e fino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.

Domande agevolazioni settore Autotrasporti

Gentile Cliente, 

con la presente si ricorda che è possibile da oggi presentare le domande per accedere ai contributi previsti per il settore autotrasporto (imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).

E’ agevolata:

- l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric;

- la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

- l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale;

Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del Decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro il 15 aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, o da un suo procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che sono pubblicate nel sito web del MIT nella sezione «autotrasporto merci» – «contributi ed incentivi», dallo scorso 11 settembre 2017. Il sistema elettronico rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti di legge. 

In caso di interesse restiamo a disposizione. 



venerdì 8 settembre 2017

Credito di imposta per l'acquisto di servizi pubblicitari

Gentili Clienti, il Decreto Legge n. 50 del 2017 (art. 57-bis), così come convertito in legge, pone, tra le diverse misure, incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche, favorendo le imprese e i lavoratori autonomi che investono in pubblicità sui mezzi di comunicazione per promuovere la propria attività. L’agevolazione riguarda, nello specifico, le campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente.

Il contributo sarà concesso sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese (Pmi) e start-up innovative.

I beneficiari del credito d’imposta sono le imprese (a prescindere dalla forma giuridica) ed i lavoratori autonomi che sostengano spese pubblicitarie consistenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta sarà calcolato come differenza con l’ammontare degli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente e sempre che quelli dell’anno oggetto di agevolazione siano almeno superiori dell’1% rispetto a quelli dell’anno prima.

I dettagli tecnici del credito d’imposta saranno oggetto di un decreto attuativo, della cui pubblicazione verrete informati con successiva pubblicazione.

giovedì 13 luglio 2017

Nuovi chiarimenti su super e iperammortamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono state pubblicate nuove faq in cui sono chiariti, in particolare, gli aspetti legati all’agricoltura 4.0, al concetto di “fabbrica” e alla definizione del termine “trasformazione”. L’intento è quello di fornire risposta a dubbi interpretativi sulla fruizione della misura anche da parte di imprese non manifatturiere, in coerenza con i principi guida del Piano Industria 4.0.

In particolare sono chiariti:

– il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole ai fini del requisito di interconnessione;

– il concetto di fabbrica, se deve cioè essere intesa come ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;

– le modalità di verifica dei 5+2 vincoli obbligatori nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo.

Sulla pagina dedicata sono consultabili gli ultimi approfondimenti sull’agevolazione fiscale.


Fonte - abruzzosviluppo.com

giovedì 6 luglio 2017

Agevolazioni settore autotrasporti.

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito).

Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori. Confermati gli importi delle deduzioni forfetarie – In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito). Confermata la misura relativa al recupero del contributo al Ssn – Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2016 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo “6793”.

venerdì 30 giugno 2017

La nuova disciplina delle prestazioni occasionali

Con la presente, di seguito, i tratti essenziali della nuova normativa in materia di lavoro occasionale.


(LIBRETTO DI FAMIGLIA)

Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attivita' professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali, previa l'attivazione del Libretto di Famiglia mediante la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, aventi ad oggetto:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare;

Ciascun Libretto Famiglia è composta da titoli di pagamento, il cui valore nominale e' determinato in 10,00 euro lordi, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore netto del titolo di pagamento è pari a 8,00 euro.


(CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (acronimo "RESTO")

Possono attivare i contratti di prestazione occasionale (acronimo" PRESTO"):

a) le microimprese aventi in forza non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, 
b) i professionisti, 
c) le associazioni non profit, 
d) le amministrazioni pubbliche 

Ciascun utilizzatore potrà attivare, nell'ambito di ciascun anno solare, uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000,00 euro netti. Per i contratti con pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite massimo è aumentato a 6.666,00 euro netti.
Per il un singolo utilizzatore ed il singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni non può superare i 2.500,00 euro nell'anno solare.
Le microimprese, che sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato sono ammesse alle prestazioni occasionali, tuttavia, non possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

(UTILIZZATORI ESCLUSI O LIMITATI IMPIEGO PRESTATORI OCCASIONALI)

L’attivazione dei contratti di prestazione occasionale è esclusa :

a) per le imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) per le imprese del settore agricolo, salvo il ricorso al solo lavoro occasionale di pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di sostegno al reddito, purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.


(COMPENSO ORARIO MINIMO)

Il compenso orario minimo è pari a 9,00 euro netti (nel settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle relative prestazioni di natura subordinata delle prestazioni di natura individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale), corrispondente a 12,37 euro lordi.
Il compenso non può essere inferiore a 36,00 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione del prestatore.


(MODALITA’ OPERATIVE PER ACCEDERE PRESTAZIONI OCCASIONALI)

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
I pagamenti possono essere altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


(PAGAMENTO COMPENSO AI PRESTATORI)

Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali, con oneri a carico del prestatore.


(OBBLIGO COMUNICAZIONE PREVENTIVA)

La nuova disciplina sul lavoro occasionale prevede l’obbligo della comunicazione preventiva.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione avente ad oggetto:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione; 
c) l'oggetto della prestazione; 
d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; 
e) il compenso pattuito per la prestazione.

Operatori Compro Oro - Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

Con la recente pubblicazione del Decreto Legislativo 92/2017 entrano in vigore le nuove norme in materia di raccolta oro rottame da parte delle gioiellerie e degli altri operatori del settore. Di seguito una breve sintesi delle principali novità. 

Articolo 2 - Destinatari della normativa. Sono destinatari il soggetto, anche diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Si intende per attività di compro oro quella consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente, nei confronti di privati che, anche sotto forma di permuta, acquista o cedono oggetti preziosi usati ovvero di operatori professionali in oro cui i medesimi oggetti sono ceduti. Si considerano operazioni relativa ai compro oro quelle aventi ad oggetto la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di oggetti preziosi usati. 

Articolo 2 - Finalità. Consentire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali. 

Articolo 3 - Registro Compro Oro. L'esercizio dell'attività di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all’uopo istituito presso l’OAM. All'istanza telematica di iscrizione è necessario allegare copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza. 
N.B.: le modalità tecniche di iscrizione verranno stabilite da un successivo Decreto Ministeriale da adottarsi entro tre mesi. 

Articolo 4 - Obblighi di identificazione della clientela. Si applicano anche ai Compro Oro non già Operatori Professionali gli obblighi di identificazione della clientela di cui Pagina all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all’articolo 19, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto gli Operatori Compro Oro dovranno identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente. L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

Articolo 4 - Limiti all’utilizzo del contante. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e’ obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate. 

Articolo 5 - Tracciabilità. Gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro. A tal fine gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante: i dati identificativi del cliente, la sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualita’, l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso, la data e l'ora dell’operazione, l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato, l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi (1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto e' stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto e' venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto e' stato ceduto).
N.B.: a conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Tutta la documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni. 

Articolo 7 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori compro oro sono tenuti all'invio alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, secondo le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio. 

Articolo 8 - Esercizio abusivo. Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro. 

Articoli 9 e 10 - Sanzioni. Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.