mercoledì 2 gennaio 2019

Saldo e stralcio debiti iscritti a ruolo


I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presi- dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo i criteri che seguono. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. 
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. Per i soggetti che si trovano nella situazione predetta i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.
Indipendentemente dall'indicatore ISEE, per coloro che abbino avviato una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debiti di tali soggetti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari in misura pari al 10 per cento. 
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui alla presente disposizione agevolativa e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento delle somme di cui alla presente disposizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
I debiti relativi ai carichi possono essere estinti anche se già ricompresi ai fini delle procedure di rottamazione prima e seconda versione per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della presente definizione.

Circolare Legge di stabilità 2019: le principali misure

Regime Forfettario: possono accedere al rinnovato regime forfettario I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Non possono accedere al regime:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’im- presa, arti o professioni; 

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Coloro che accederanno al rinnovato sistema forfettario, in presenza della convenienza fa valutarsi caso per caso, saranno esonerati dal sistema di fatturazione elettronica.

Cedolare secca locali commerciali: il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Riporto perdite fiscali: le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. In parziale deroga alle presenti disposizioni le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata:
a) le perdite relative al 2017 sono computate in diminuzione nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi, nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. 
b) le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettiva- mente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; 
c) le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi red- diti conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. 


Fatturazione elettronica dati sanitari: per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.



Rivalutazione beni di impresa: i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Srl, SpA, le società personali, gli imprenditori individuali ecc.), che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo one- roso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio del- l’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.


Estromissione beni immobili strumentali imprenditore individuale: l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali puo',per le operazioni poste in essere dal 01/01/19 al 31/12/19, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale ovvero valore catastale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. 



Investimenti: di seguito le principali misure agevolative in materia di nuovi investimenti.

- Riduzione aliquota IRES al 15%: a decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (Srl, SpA, ecc.) può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: 
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’arti- colo 102 del citato testo unico; 
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’am- modernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione fi- nanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli in- vestimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Re- pubblica n. 917 del 1986.
Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al nu- mero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. 
Le presenti disposizioni sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
- Proroga dell'Iperammortamento: la presente misura che viene prorogata, con modifiche, agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati, anche in leasing, entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La modifica principale riguarda l’inserimento di un meccanismo basato su aliquote a scaglioni, che rimodula il bonus in misura decrescente all’aumentare dell’importo investito. Infatti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti (nel 2018 pari al 150% per ogni acquisto agevolato) si applica nella misura:
•del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni; 
•del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
•del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
- Credito di imposta imballaggi in plastica: al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. La presente agevolazione è riconosciuta fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolati.
- Proroga del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.








sabato 22 dicembre 2018

Fatturazione Elettronica: ultimi chiarimenti

Profilo sanzionatorio dell'emissione della fattura elettronica.

Al fine di scongiurare il rischio sanzionatorio connesso al ritardo nell'emissione delle fatture elettroniche, fisiologico durante la fase di passaggio da un sistema integralmente analogico ad un sistema quasi completamente digitale, il legislatore è intervenuto prevedendo una moratoria delle sanzioni. In buona sostanza, al verificarsi di determinati presupposti l’invio tardivo non darà luogo all’irrogazione di alcuna penalità se la violazione sarà commessa nei primi sei mesi e, in alcuni casi, nove mesi dell’anno 2019. 
La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 10 del citato decreto legge n. 119/2018. Il  decreto prevede la non applicabilità, nel primo semestre dell’anno 2019, delle sanzioni relative  all’emissione tardiva delle fatture. Ciò se il documento elettronico sarà emesso entro il termine  previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica del tributo (mensile o trimestrale). Ad esempio se la periodicità  della liquidazione Iva è trimestrale, e l'obbligo di emissione della fattura cade in data 10 gennaio 2019, la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 16 maggio successivo, termine per la liquidazione dell'imposta, senza subire l’irrogazione di alcuna penalità. 
Si ricorda che dal 1 luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui sorge il relativo obbligo.

Fatturazioni a cavallo dell'esercizio.

Come dobbiamo trattare le fatture d’acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma in modalità cartacea o per mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Alla luce delle considerazioni svolte, si invita la Gentile Clientela a cui fosse richiesta la trasmissione delle fatture emesse di dicembre 2018 con modalità tracciata (ad esempio spedizione via pec oppure raccomandata) di provvedervi entro lo stesso mese di dicembre per evitare che le stesse debbano necessariamente essere emesse in formato elettronico.

venerdì 30 novembre 2018

AVVISO REGIONALE GARANZIA LAVORO – INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E TRASFORMAZIONI DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO

Pubblicati in data 22.11.2018 gli Avvisi regionali “Garanzia Lavoro” per l’assunzione a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. 

GARANZIA LAVORO “AIUTI IN DE MINIMIS” 

L’incentivo previsto dal presente avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, secondo cui l’impresa non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti) ricevere più di € 200.000,00 di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

DESTINATARI: 
Aver compiuto 18 anni di età. 
Residenza nella Regione Abruzzo (non domicilio). 
Essere in stato di disoccupazione ex. Art 19 d.lgs 150 del 14 settembre 2015, aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità Lavorativa (DID) e aver sottoscritto Patto di servizio presso il Cpi competente. 
Se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
Nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, non è richiesto lo stato di disoccupazione ma solo l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato. 

RAPPORTI INCENTIVATI: 
Assunzione a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato). 
Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. 
L'assunzione può avvenire anche part-time, purché superiore al 75% dell’orario di lavoro previsto dal CCNL.
Sede di lavoro ABRUZZO.

INCENTIVO ECONOMICO:
Uomini 18-49 anni: € 8.000,00 (non può eccedere il 40% del costo salariale annuo). 
Donne (qualsiasi età) e uomini over 50: € 10.000,00 (non può eccedere il 50% del costo salariale annuo). 
Contributi costo polizza fideiussoria fino ad un massimo € 400,00. 

AMMISSIBILITA’:
L’incentivo spetta nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale in termini assoluti rispetto alla forza lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 30.06.2018, fatta eccezione per dimissioni, decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario di lavoro, licenziamento per giusta causa (da valutare sull’intera impresa e non sulla singola unità produttiva). Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali al 30.06.2018, nell’ipotesi di vacanza di posti occupati a tempo indeterminato per cause diverse da dimissioni volontarie, decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, il ripristino della base occupazionale deve essere garantito dal beneficiario entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza. 
L’incentivo non spetta in caso di assunzione di soggetti che nell’ultimo rapporto a tempo indeterminato, cessato dal 30.06.2018, siano stati dipendenti del datore di lavoro beneficiario dell’incentivo o con imprese collegate o controllate, in caso di assunzione di soggetti pensionati, soggetti da assumere obbligatoriamente (es. L. 68/99) o di lavoratore per i quali interverrà pensionamento entro 24 mesi, assunzione socio della medesima impresa salvo cooperativa, sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro (ditta individuale e soci/amministratori in caso di società) e il lavoratore da assumere 

CUMULABILITA’:
Cumulabile con altri incentivi nel rispetto del costo salariale annuo e delle limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi 

MODALITA’ EROGAZIONE INCENTIVO (da scegliere al momento della presentazione dell’istanza)
-Con polizza fideiussoria: anticipazione 100% incentivo. 
-Senza polizza fideiussoria: primo pagamento dopo 12 mesi dalla data di assunzione. Secondo pagamento al termine dei 24 mesi. 

Bisogna garantire il mantenimento dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali alla data del 30.06.2018. 

Nel caso di anticipo tramite polizza, se l’assunzione è garantita solo per 12 mesi si procede al recupero del 50% del contributo. Nel caso in cui l’assunzione è garantita meno di 12 mesi verrà recuperato l’intero incentivo.
Entro i primi 6 mesi, e solo per una volta, è consentita la sostituzione del lavoratore dimissionario entro 60 giorni.

GARANZIA LAVORO “AIUTI IN ESENZIONE” 

L’incentivo per le assunzioni di cui al presente avviso è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato “aiuti in esenzione” stabilita dal Reg. (UE) n. 651/2014 del 17.11.2014 art. 32.

DESTINATARI:
Aver compiuto 18 anni di età. 
Residenza nella Regione Abruzzo (non domicilio). 
Essere in stato di disoccupazione ex. Art 19 d.lgs 150 del 14 settembre 2015, aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità Lavorativa (DID) e aver sottoscritto Patto di servizio presso il Cpi competente. 
Se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
I destinatari di età compresa tra i 25 e i 49 anni anni devono avere un’anzianità di disoccupazione di almeno 6 mesi. In tutti gli altri casi, è sufficiente anche un solo giorno di disoccupazione. 

RAPPORTI INCENTIVATI:
Assunzione a tempo indeterminato (anche contratto di apprendistato) 
L’assunzione può avvenire anche part-time, purché superiore al 75% dell’orario di lavoro previsto dal CCNL. 

SEDE DI LAVORO: ABRUZZO

INCENTIVO:
Uomini 18-49 anni: € 8.000,00 (non può eccedere il 40% del costo salariale annuo) 
Donne (qualsiasi età) e uomini over 50: € 10.000,00 (non può eccedere il 50% del costo salariale annuo) 
NON E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO PER LA POLIZZA FIDEIUSSORIA 

AMMISSIBILITA’:
L’incentivo spetta nel caso in cui l’assunzione comporti un aumento del numero di dipendenti dell’impresa interesasta rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Numero dei dipendenti calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.). Nell’ipotesi di vacanza di posti occupati per cause diverse da dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria orario o licenziamento per giusta causa, il ripristino della base occupazionale deve essere garantito dal benificiario entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza. 
L’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguarda lavoratori legati al medesimo datore di lavoro da un precedente contratto a tempo indeterminato cessato nei sei mesi precedenti. in caso di assunzione di soggetti pensionati, soggetti da assumere obbligatoriamente (es. L. 68/99) o di lavoratore per i quali interverrà pensionamento entro 24 mesi, assunzione socio della medesima impresa salvo cooperativa, sussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di coniugio tra datori di lavoro (ditta individuale e soci/amministratori in caso di società) e il lavoratore da assumere 

CUMULABILITA’:
Cumulabile con altri incentivi nel rispetto del costo salariale annuo e delle limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi 

MODALITA’ EROGAZIONE INCENTIVO (da scegliere al momento della presentazione dell’istanza)
-Con polizza fideiussoria: anticipazione 100% incentivo 
-Senza polizza fideiussoria: primo pagamento dopo 12 mesi dalla data di assunzione. Secondo pagamento al termine dei 24 mesi. 

Bisogna garantire il mantenimento dei rapporti di lavoro e dei livelli occupazionali. In caso A (anticipo tramite polizza) se assunzione è garantita solo per 12 mesi si procede al recupero del 50% del contributo. In caso garantita meno di 12 mesi si recupera intero incentivo.

Entro i primi 6 mesi, e solo per una volta, è consentita sostituzione lavoratore dimissionario entro 60 giorni.

PER ENTRAMBI GLI AVVISI E’ POSSIBILE PROCEDERE CON LE ASSUNZIONI DAL GIORNO SUCCESSIVO LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA (possibile dal 10.12.2018), ANCHE PRIMA DEL FINANZIAMENTO.

NON SONO AMMESSI ALL’INCENTIVO LE ASSUNZIONI EFFETTUATI PRIMA DELL’INVIO DELL’ISTANZA.

DATA DI PRESENTAZIONE: ORE 09.00 DEL 10.12.2018

DATA DI CHIUSURA PRESENTAZIONE: ORE 20.00 DEL 01.04.2019

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: tramite piattaforma telematica APP.REGIONE.ABRUZZO.IT/AVVISIPUBBLICI/ 

lunedì 19 novembre 2018

Microcredito: pubblicati i nuovi avvisi

Con la presente si porta a conoscenza dei gentili Clienti la pubblicazioni di DUE NUOVI AVVISI sul microcredito. Si tratta di due differenti opportunità:

1) MICRO.CRESCITA PIU’, che ha una dotazione di 6 milioni di euro, è rivolto a microimprese (cooperative, società di persone e ditte individuali costituite e già attive), lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano già usufruito delle misure del microcredito e siano in regola con gli adempimenti previsti dalle stesse.

DI COSA SI TRATTA 
La Misura MICRO.CRESCITA PIU’ prevede la concessione di un finanziamento a tasso agevolato già finanziate dal Fondo Microcredito FSE. Si tratta di risorse finanziarie aggiuntive per l’attivazione di servizi specifici o per il potenziamento, il rafforzamento e lo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale già finanziariamente sostenuta dal microcredito gestito da Abruzzo Sviluppo.

OBIETTIVI
La Misura ha lo scopo di sostenere imprese esistenti, garantendone la sostenibilità e la crescita, affinché possano ulteriormente affermarsi sul proprio mercato di riferimento.

DOTAZIONE FINANZIARIA 6 MILIONI DI EURO

BENEFICIARI
Sono ammissibili i soggetti con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario che abbiano i seguenti requisiti:
a) Microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già attive;
b) Lavoratori autonomi e liberi professionisti, anche non iscritti ad albi professionali con domicilio fiscale nella regione Abruzzo, che abbiano già usufruito del credito concesso a valere sul Fondo Microcredito FSE e siano in regola con tutti gli adempimenti a valere sullo stesso o che abbiano restituito interamente l’agevolazione concessa a valere sul Fondo Microcredito FSE per le quali è stata disposta la revoca e restituzione.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO AGEVOLATO 
Il finanziamento copre il 100% delle spese del progetto, nel rispetto dei massimali previsti.
Il finanziamento si articola in due componenti:
1.una quota a tasso agevolato, detta Quota Agevolata, pari al 75% del finanziamento; il tasso di interesse applicato al beneficiario su questa quota è pari a 1%.
2.una quota a Fondo Perduto, detta Fondo Perduto, pari al 25% del finanziamento, solo in caso di assunzione o stabilizzazione di una risorsa umana.

NB: in mancanza di stabilizzazione o assunzione di una risorsa umana, sarà erogata la sola quota agevolata nella misura del 100%, senza alcuna quota a Fondo perduto.

Ogni destinatario può essere finanziato una sola volta. Di seguito le caratteristiche:
Importo minimo: 20.000,00 euro;
Importo massimo: 50.000,00 euro;
Durata: 68 mesi, incluso preammortamento di 8 mesi;
Preammortamento: 8 mesi;
Tasso: fisso, pari all’1% annuo;
Rimborso: rate costanti bimestrali posticipate;
Interesse di mora: 2% annuo.

Le entità del prestito sono:
– Per ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti: importo minimo: 20.000,00 euro; importo massimo: 35.000,00 euro
– Per società di persone e società cooperative: importo minimo: 20.000,00 euro; importo massimo: 50.000,00 euro

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese nei limiti declinati dall’Avviso:
Spese di funzionamento e gestione;
Consulenze specialistiche;
Investimenti;
Opere murarie per adeguamento e messa a norma;
Costo del personale imputato al progetto.
Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e possono essere effettuate esclusivamente con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. Sono ammessi i contanti solo per pagamento utenze fino a 1.000,00 euro.

NB: Non è possibile impiegare il finanziamento per consolidare debiti bancari, interessi passivi, né è possibile acquistare con il finanziamento beni di rappresentanza o ad uso promiscuo, quali ad esempio computer portatili e mezzi di trasporto/autovetture. Sono escluse le spese relative all’IVA e a qualsivoglia imposta o tassa.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Al finanziamento degli interventi si accede attraverso una procedura valutativa a sportello con valutazione. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 28 novembre e fino al 18 dicembre 2018esclusivamente via PEC, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico, all’indirizzo: micro.crescitapiu@pec.abruzzosviluppo.it.

MODALITA’ DI EROGAZIONE 
In caso di ammissione, l’erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di concessione ed è articolato in un’unica tranche pari al 100% del finanziamento ammesso, previe verifiche previste dalla norma.
Qualora il beneficiario si impegni a stabilizzare o assumere almeno una persona, al contratto di concessione sarà associato, quale parte integrante dello stesso, il piano di ammortamento della sola quota equivalente al 75% (QUOTA AGEVOLATA) dell’intero finanziamento concesso. La restante quota del 25% (QUOTA FONDO PERDUTO) dell’intero finanziamento concesso, verrà erogata unitamente alla quota agevolata del 75%, previa acquisizione, e controllo da parte di Abruzzo Sviluppo, di specifica garanzia fideiussoria, a favore di Abruzzo Sviluppo quale Soggetto Gestore.
Qualora il beneficiario NON si impegni a stabilizzare o assumere almeno una persona, al contratto di concessione sarà associato, quale parte integrante dello stesso, il piano di ammortamento della quota equivalente al 100% (QUOTA AGEVOLATA) dell’intero finanziamento concesso.

Lo sportello per la presentazione delle domande a valere su questo avviso, si aprirà il prossimo 28 novembre e si chiuderà il 18 dicembre 2018.

VAI ALLA PAGINA MICRO.CRESCITA PIU’ (scarica Avviso e allegati)



2) SOSTEGNO ALLE IMPRESE, che si articola, a sua volta, in due diverse misure, ognuna con una dotazione finanziaria di 4,5 milioni di euro:

Misura A) MICRO.NEWCO: riguarda il finanziamento di imprese costituende con microcredito da 5 mila a 25 mila euro, da restituire con l’1% di tasso di interesse.

DI COSA SI TRATTA 
Riguarda il finanziamento di imprese costituende con microcrediti da 5.000,00 a 25.0000,00 euro, da restituire con l’1% di tasso di interesse.

DOTAZIONE FINANZIARIA 4.500.000,00 euro

BENEFICIARI 
I finanziamenti saranno concessi a favore di iniziative imprenditoriali costituende e nello specifico:
microimprese (ditte individuali, società di persone, cooperative)
lavoratori autonomi o liberi professionisti.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO AGEVOLATO 
I finanziamenti hanno la forma del mutuo chirografario e coprono il 100% delle spese del progetto.
Le entità del prestito sono:
persone fisiche (ditte individuali, lavoratori autonomi, liberi professionisti): importo minimo: 5.000 euro; importo massimo: 10.000 euro; 
Persone giuridiche (società di persone e società cooperative): importo minimo: 10.000 euro; importo massimo: 25.000 euro
Il mutuo chirografario ha le seguenti caratteristiche:
Durata: 68 mesi, incluso preammortamento di 8 mesi;
Spese di istruttoria: 0
Preammortamento: 8 mesi;
Tasso: fisso, pari all’1% annuo;
Rimborso: rate costanti mensili posticipate

SPESE AMMISSIBILI
Spese di funzionamento e gestione (nel limite del 20%) ;
Consulenze specialistiche;
Investimenti fissi;
Opere murarie per adeguamento e messa a norma;
Costo del personale imputato al progetto (nel limite del 20%).
Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda e possono essere effettuate esclusivamente con bonifico bancario, RID, RIBA e assimilabili. Sono ammessi i contanti solo per pagamento utenze fino a 1.000,00 euro.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Al finanziamento degli interventi si accede attraverso una procedura valutativa a sportello con valutazione.
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 3 dicembre e fino al 18 dicembre 2018 esclusivamente via PEC, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico, all’indirizzo PEC micro.newco@pec.abruzzosviluppo.it


Misura B) CRESCITA PIU’: riguarda il finanziamento di importo compreso tra 5 mila e 30 mila euro di imprese costituite per il consolidamento e la crescita sui mercati di riferimento.

DI COSA SI TRATTA: riguarda il finanziamento di imprese costituite per il consolidamento e la crescita delle PMI.

DOTAZIONE FINANZIARIA 4.500.000,00 euro

BENEFICIARI I finanziamenti saranno concessi a favore di imprese costituite e già attive, in particolare microimprese che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative.

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO AGEVOLATO 

I finanziamenti hanno la forma del mutuo chirografario e coprono il 100% delle spese del progetto.
La Misura è volta alla concessione di finanziamenti di importo compreso tra 5.000,00 e 30.000,00 euro ed ha l’obiettivo primario di:
– contrastare la scarsa liquidità delle imprese già esistenti del territorio consentendone il riequilibrio finanziario. Intervento 1.
– promuovere investimenti produttivi finalizzati alla crescita e consolidamento delle imprese. Intervento 2.

NB: le imprese che presentano domanda di finanziamento per investimenti produttivi, alla data di presentazione della domanda, devono avere la piena disponibilità dell’immobile dell’unità operativa ove viene realizzato l’investimento.

Il mutuo chirografario ha le seguenti caratteristiche:
Durata: 68 mesi, incluso preammortamento di 8 mesi;
Spese di istruttoria: 0
Preammortamento: 8 mesi;
Tasso: fisso, pari all’1% annuo;
Rimborso: rate costanti mensili posticipate.

SPESE AMMISSIBILI
INTERVENTO 1. FINANZIAMENTO CIRCOLANTE:
acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, pagamento di altri debiti commerciali, nella misura percentuale non superiore al 50% delle spese indicate nel piano finanziario, anticipo di crediti commerciali.
INTERVENTO 2. INVESTIMENTI PRODUTTIVI: 
Spese di funzionamento e gestione (nel limite del 20%) ;
Consulenze specialistiche;
Investimenti fissi;
Opere murarie per adeguamento e messa a norma;
Costo del personale imputato al progetto (nel limite del 20%).

NB: Al momento della presentazione della domanda il beneficiario deve selezionare un’unica tipologia di intervento tra quelle previste.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Al finanziamento degli interventi si accede attraverso una procedura valutativa a sportello con valutazione.
Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a partire dal 3 dicembre e fino al 18 dicembre 2018 esclusivamente via PEC, secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico, all’indirizzo PEC crescitapiu@pec.abruzzosviluppo.it

Lo sportello per la presentazione delle domande a valere su questo avviso, si aprirà il prossimo 3 dicembre e si chiuderà il 18 dicembre 2018.

VAI ALLA PAGINA SOSTEGNO ALLE IMPRESE (scarica Avviso e allegati)

Per informazioni
MICRO.CRESCITA PIU’: micro.crescitapiu@abruzzosviluppo.it
SOSTEGNO ALLE IMPRESE:
Misura A) micro.newco@abruzzosviluppo.it
Misura B) crescitapiu@abruzzosviluppo.it

martedì 13 novembre 2018

Definizione agevolata carichi agenti della riscossione: rottamazione-ter

Facendo seguito alle precedenti versioni con il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 sono state definite le regole attuative della c.d. "rottamazione-ter". La norma, in linea con le precedenti, prevede l'abbattimento dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante estinzione senza corresponsione delle sanzioni e degli interessi di mora. Il pagamento delle somme rottamate potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive semestrali di pari importo. Le rate scadranno 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.

Ai fini dell'agevolazione il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore sceglierà altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

Qualora i carichi rottamati sono oggetto di contenziosi il debitore indicherà l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumerà l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; 
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione; 
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; 
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione: 
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: 
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero; 
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Potranno accedere ai termini della rottamazione-ter anche:
a) coloro che hanno avuto accesso alla rottamazione-bis (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) a patto di versare entro il 7 dicembre 2018 le somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso potranno beneficiare dei maggiori termini di versamento previsti dalla presente procedura di adesione;
b)coloro che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione (decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) 

Al fine di valutare ogni singola posizione interessata, ed in considerazione alle probabili evoluzioni della normativa in sede di conversione parlamentare, si invita la gentile clientela a segnalare posizioni rilevanti alla fine della definizione agevolata.

giovedì 4 ottobre 2018

Turismo Abruzzo: programma di attuazione Legge regionale 77/2000

Il 3 ottobre 2018 è stato pubblicato sul Burat della Regione Abruzzo il Programma di Attuazione 2018 della L.R. 28.04.2000, n. 77 e s.m.i., recante interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo. La dotazione finanziaria del fondo della L.R. 77/2000 è di € 11.000.000,00 dei quali: 

- € 1.000.000,00 stanziati sul capitolo 242432 del bilancio corrente esercizio, in esecuzione della L.R. 23 luglio 2018, n. 20 "Fondo di dotazione 2018 ex articolo 4 Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 77”; 

- € 10.000.000,00 giacenti presso il fondo in essere presso la FI.R.A. s.p.A. quali economie dei precedenti programmi ai sensi dell’art. 4 e 10 della L.R. 77/2000 

Il progetto d'investimento per il quale sarà possibile richiedere l'agevolazione deve essere organico e funzionale, riferito ad una sola struttura, idoneo a conseguire le finalità del programma: sostenere e finanziare progetti che siano finalizzati al raggiungimento di elevati standard di qualità in particolare sotto l'aspetto della riduzione del rischio sismico, sostenibilità ambientale, accessibilità per turisti con disabilità motorie e sensoriali, riutilizzo patrimonio edilizio esistente, nonché sostenere e promuovere la cultura della qualità in ragione dell'acquisizione di certificazioni. 

Sono beneficiari dell'intervento le micro, piccole e medie imprese che svolgono o intendono svolgere le attività oggetto del programma. Le attività oggetto del programma sono:

- Alberghi con dotazione minima di 7 camere;
- Residenze turistico alberghiere con dotazione minima di 7 camere;
- Alberghi diffusi;
- Campeggi e villaggi turistici;
- Residenze di campagna e case per ferie;
- Ostelli per la gioventù;
- Rifugi montani;
Interventi ammessi: realizzazione di nuove strutture ricettive ed ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria manufatti esistenti (escluso acquisto immobili).

- Stabilimenti con concessione demaniale pluriennale;
Interventi ammessi: ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria manufatti esistenti (escluso acquisto immobili).

Spese ammissibili: tutte le spese ammissibili dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda:
- investimenti materiali: opere murarie, impianti tecnologici per l'efficientamento energetico, macchinari per la mobilità;
- investimenti in beni immateriali: realizzazione ed aggiornamento siti web, programmi informatici produttivi e gestionali (nel limite del 2%);
- servizi di consulenza;

Periodo di osservanza: le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo pari alla durata dell'intervento regionale a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori o delle forniture e comunque non inferiore a 10 anni. 

L'intensità degli aiuti è determinata nel 60% delle spese progettuali ammissibili, comunque nel limite di 150.000,00 €. E' attribuito un punteggio di premialità in base alla percentuale di contributo richiesto. L'incentivo è soggetto alla regolamentazione comunitaria de minimis. L'ammontare complessivo del progetto non deve essere inferiore a 50.000,00 €. 

Inoltre sono previste delle premialità nel punteggio qualora gli interventi abbiano ad oggetto la riduzione del rischio sismico, la riqualificazione dei servizi annessi, l'accessibilità delle strutture, la realizzazione di impianti tecnologici ovvero ottenimento certificazione di qualità ambientale e dell'accoglienza. Sono previste ulteriori premialità in considerazione della collocazione nel distretto del Gran Sasso D'Italia e nel distretto turistico Majella Madre.