giovedì 24 gennaio 2019

Fattura elettronica: il caso del rifornimento di carburante.

Con la presente si coglie l'occasione per riproporre all'attenzione della clientela gli obblighi in materia di fatturazione elettronica aventi ad oggetto il rifornimento di carburante presso distributori stradali.

Dal 1 gennaio 2019, a seguito della proroga di sei mesi (Confermata proroga fatturazione elettronica), è entrato in vigore l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica di tutte le operazioni di distribuzione carburante. A partire da tale termine, pertanto, non sarà più possibile redigere le schede carburanti ai fini tributari, ma sarà necessario ottenere dal fornitore di carburante la fattura elettronica. 

Al fine del corretto trattamento tributario sarà necessario:

- ottenere fattura elettronica, anche riepilogativa a fine mese, con indicazione della targa del veicolo utilizzato ai fini del rifornimento;

- pagare gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate ovvero bonifico bancario ed altre forme tracciate di pagamento.

Fatturazione Elettronica: imposta di bollo e sue applicazioni pratiche. Punto della situazione.

Per un maggiore approfondimento di seguito le principali linee guida da applicare in tutti i casi in cui è previsto l'apposizione del bollo sulla fattura elettronica. 

In base a quanto previsto dall’art. 6 della Tabella (allegato B) al Dpr 633/1972, l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Quando le fatture riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.
Imposta di bollo va applicata nella misura di 2,00 euro esclusivamente alle fatture, sia cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro.
Sono pertanto soggette alla marca da bollo tutte le fatture emesse sia in forma cartacea (per i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica) sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
. le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
- esenti (art.10 Dpr 633/72);
- escluse (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.
Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva. Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata.
Come stabilito incidentalmente dall’art. 1199 c.c., l’importo dell’imposta di bollo sui documenti contabili compete, di norma, a carico del debitore, anche se è prevista una responsabilità solidale di entrambe le parti, quindi, sia di chi emette sia di chi riceve la fattura senza la corretta applicazione del bollo.
Se il costo dell’imposta di bollo è posto a carico del cliente, l’importo di 2,00 euro deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall’ambito Iva in base all’art. 15 Dpr 633/1972.
In caso di omesso, insufficiente o irregolare versamento dell’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione amministrativa, per ogni fattura irregolare, di un importo da 1 a 5 volte l’imposta evasa (art. 25, d.P.R. n.642/72).

martedì 22 gennaio 2019

Fatturazione Elettronica e imposta di bollo

Con la presente si ricorda alla gentile clientela che in fase di emissione delle fatture elettroniche sarà necessario, attraverso l'apposita opzione sul software di compilazione, applicare l'imposta di bollo di 2,00 € qualora la fattura sia relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi:

- fuori campo iva, per l'assenza del presupposto di imposta soggettivo o oggettivo (artt. 2,3,4,5 DPR 633/1972) ovvero territoriale (art. 7 e seguenti DPR 633/1972);

- escluse da iva articolo 15 DPR 633/1972;

- esenti da iva articolo 10 DPR 633/1972;

- non imponibili per cessione assimilate all'esportazione, servizi internazionali, cessioni ad esportatori abituali.

A seguito dell'apposizione della marca sul modello di fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate provvederà, con cadenza trimestrale, a comunicare l'importo da versare, importo corrispondente al numero di marche applicate nel trimestre di riferimento. Vi preghiamo, pertanto, di porre attenzione alla tipologia di operazioni descritte e contattare lo Studio in caso di qualsiasi dubbio.

venerdì 18 gennaio 2019

Rifinanziamento Nuova Sabatini

La Legge di Bilancio 2019, in vigore dal 1 gennaio, ha previsto – tra le altre misure a sostegno delle imprese – il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a favore delle micro, piccole e medie imprese che prevede l’erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di parte degli interessi su finanziamenti, sia bancari che in leasing, finalizzati ad investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 480 milioni di euro, di cui una quota del 30% è riservata agli investimenti in tecnologie digitali (che beneficiano del contributo maggiorato del 3,575%).

In dettaglio, il provvedimento è stato prorogato al 31 dicembre 2019 e rifinanziato per 48 milioni di euro per l’anno in corso, a seguire 96 milioni per ogni anno dal 2020 al 2023 e poi altri 48 milioni per il 2024.

mercoledì 2 gennaio 2019

Saldo e stralcio debiti iscritti a ruolo


I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presi- dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo i criteri che seguono. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. 
Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. Per i soggetti che si trovano nella situazione predetta i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
1) al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
2) al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 
3) al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.
Indipendentemente dall'indicatore ISEE, per coloro che abbino avviato una procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debiti di tali soggetti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari in misura pari al 10 per cento. 
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui alla presente disposizione agevolativa e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento delle somme di cui alla presente disposizione può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.
I debiti relativi ai carichi possono essere estinti anche se già ricompresi ai fini delle procedure di rottamazione prima e seconda versione per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della presente definizione.

Circolare Legge di stabilità 2019: le principali misure

Regime Forfettario: possono accedere al rinnovato regime forfettario I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Non possono accedere al regime:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’im- presa, arti o professioni; 

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Coloro che accederanno al rinnovato sistema forfettario, in presenza della convenienza fa valutarsi caso per caso, saranno esonerati dal sistema di fatturazione elettronica.

Cedolare secca locali commerciali: il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Riporto perdite fiscali: le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi. In parziale deroga alle presenti disposizioni le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata:
a) le perdite relative al 2017 sono computate in diminuzione nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi, nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. 
b) le perdite del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettiva- mente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi; 
c) le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi red- diti conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi. 


Fatturazione elettronica dati sanitari: per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.



Rivalutazione beni di impresa: i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Srl, SpA, le società personali, gli imprenditori individuali ecc.), che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni , ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo one- roso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio del- l’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.


Estromissione beni immobili strumentali imprenditore individuale: l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali puo',per le operazioni poste in essere dal 01/01/19 al 31/12/19, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale ovvero valore catastale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. 



Investimenti: di seguito le principali misure agevolative in materia di nuovi investimenti.

- Riduzione aliquota IRES al 15%: a decorrere dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (Srl, SpA, ecc.) può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: 
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’arti- colo 102 del citato testo unico; 
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’am- modernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione fi- nanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli in- vestimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Re- pubblica n. 917 del 1986.
Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al nu- mero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. 
Le presenti disposizioni sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
- Proroga dell'Iperammortamento: la presente misura che viene prorogata, con modifiche, agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati, anche in leasing, entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La modifica principale riguarda l’inserimento di un meccanismo basato su aliquote a scaglioni, che rimodula il bonus in misura decrescente all’aumentare dell’importo investito. Infatti, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti (nel 2018 pari al 150% per ogni acquisto agevolato) si applica nella misura:
•del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni; 
•del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
•del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
- Credito di imposta imballaggi in plastica: al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. La presente agevolazione è riconosciuta fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti agevolati.
- Proroga del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.








sabato 22 dicembre 2018

Fatturazione Elettronica: ultimi chiarimenti

Profilo sanzionatorio dell'emissione della fattura elettronica.

Al fine di scongiurare il rischio sanzionatorio connesso al ritardo nell'emissione delle fatture elettroniche, fisiologico durante la fase di passaggio da un sistema integralmente analogico ad un sistema quasi completamente digitale, il legislatore è intervenuto prevedendo una moratoria delle sanzioni. In buona sostanza, al verificarsi di determinati presupposti l’invio tardivo non darà luogo all’irrogazione di alcuna penalità se la violazione sarà commessa nei primi sei mesi e, in alcuni casi, nove mesi dell’anno 2019. 
La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 10 del citato decreto legge n. 119/2018. Il  decreto prevede la non applicabilità, nel primo semestre dell’anno 2019, delle sanzioni relative  all’emissione tardiva delle fatture. Ciò se il documento elettronico sarà emesso entro il termine  previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica del tributo (mensile o trimestrale). Ad esempio se la periodicità  della liquidazione Iva è trimestrale, e l'obbligo di emissione della fattura cade in data 10 gennaio 2019, la fattura elettronica potrà essere emessa entro il 16 maggio successivo, termine per la liquidazione dell'imposta, senza subire l’irrogazione di alcuna penalità. 
Si ricorda che dal 1 luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento in cui sorge il relativo obbligo.

Fatturazioni a cavallo dell'esercizio.

Come dobbiamo trattare le fatture d’acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico ma in modalità cartacea o per mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Alla luce delle considerazioni svolte, si invita la Gentile Clientela a cui fosse richiesta la trasmissione delle fatture emesse di dicembre 2018 con modalità tracciata (ad esempio spedizione via pec oppure raccomandata) di provvedervi entro lo stesso mese di dicembre per evitare che le stesse debbano necessariamente essere emesse in formato elettronico.