Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ex studi di settore) di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno
al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soci delle predette società.
martedì 2 luglio 2019
Corrispettivi telematici.
I dati relativi ai corrispettivi giornalieri possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo , decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste per l'omesso o il ritardato invio non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esercente che non abbia attivato del tutto o non abbia comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, non facendosi trovare pronto alla prima data di avvio dell’obbligo, potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.
Conversione Decreto Crescita: fatturazione elettronica.
A decorrere dal 01/07/2019 la fattura elettronica dovrà essere emessa e conseguentemente inviata al sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione. In particolare la fattura elettronica dovrà essere emessa, in caso di cessioni di beni, entro 12 giorni dalla consegna della merce ovvero, in caso di prestazioni di servizi, entro 12 giorni dall'avvenuto incasso. Restano inalterati i termini di emissione della fattura differita che dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo all'avvenuta prestazione.
Ad esempio, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la "fattura immediata" che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) incasso del corrispettivo e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione (consegna della merce ovvero, per le prestazioni di servizi l'incasso del corrispettivo) e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
In caso di "fatturazione differita" qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019) ovvero dell'ultimo giorno del mese (30 settembre 2019).
mercoledì 26 giugno 2019
Avviso Tirocini formativi finanziati dalla Regione Abruzzo "Garanzia Giovani"
La Regione Abruzzo ha pubblicato un Avviso nell’ambito del programma “Garanzia Giovani”, che permette l’attivazione di Tirocini extra-curriculari Finanziati dalla Regione Abruzzo.
Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 13.106.515,00.
DESTINATARI: datori di lavoro privati, che abbiano una unità operativa nella sede della regione.
BENEFICIARI: Sono i giovani tra i 18 ai 29 anni, iscritti al programma che abbiano sottoscritto il Patto di Attivazione con il competente Centro per l’Impiego ed abbiano scelto la misura del tirocinio (5A).
DURATA e LIMITI NUMERICI: Tirocini della durata di 6 mesi.
I datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente:
1 tirocinante, per le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 0 e 5;
2 tirocinanti, per le aziende con dipendenti compresi tra 6 e 20;
10% di tirocinanti per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
ORARIO DI SVOLGIMENTO: i progetti formativi devono prevedere un orario giornaliero fino ad un massimo di 8 ore e un orario mensile variabile tra un minimo di 80 ore e un massimo di 120 ore a seconda del livello di complessità del tirocinio.
INDENNITA’ TIROCINIO: l’importo, nel rispetto della normativa regionale, è fissato a 600,00 EUR mensili per un massimo di sei mensilità. Tale indennità è per il 50% a carico del programma Garanzia Giovani e per il 50% a carico del Soggetto Ospitante. Esclusivamente per i destinatari rientranti nelle categorie di cui L.381/1991, art.4, co.1 e alla L.68/99, art. 1, co. 1 , l’importo a carico del programma è pari a 500 EUR per ciascuna mensilità, fino ad un massimo di 12 mensilità, mentre l’importo a carico del Soggetto Ospitante è pari a 100,00 EUR mensili.
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la richiesta di attivazione del tirocinio deve essere trasmessa dal Soggetto Promotore, in questo caso TiberioLavoro.it, a partire dal 01.07.2019 e fino al 20.07.2019 per i tirocini da attivare dal 01.09.2019.
Nei mesi successivi a quest’ultimo si potrà richiedere l’attivazione del tirocinio dal 1 del mese fino al 10 giorno del mese corrente per poi procedere con l’avvio il primo del mese successivo (es. richiesta dal 1 al 10 settembre – avvio tirocinio il 1 ottobre). I tirocini potranno essere avviati solo il primo giorno lavorativo del mese.
OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE: i Soggetti Ospitanti sono tenuti ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché ad assicurarlo presso compagnie assicurative operanti nel settore ai fini della responsabilità civile verso i terzi.
I soggetti ospitanti devono garantire un rimborso mensile al tirocinante pari almeno ad € 300,00, tramite bonifico bancario o postale, bonifico domiciliato, vaglia postale o assegno circolare. Non sono ammesse altre forme di pagamento.
lunedì 17 giugno 2019
Zona Franca Urbana Sisma: riapertura dei termini
Dal 18 giugno 2019 potranno essere presentate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono circa 142 milioni di euro.
Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, alla luce dellemodifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.
La circolare 4 agosto 2017, n. 99473 indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La zona franca urbana (ZFU) è istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Con circolare 15 settembre 2017, n. 114735 sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previsti dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l’accesso ai benefici.
Ulteriori chiarimenti, relativi alle modalità di determinazione dell’importo dell’agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza, sono stati forniti con circolare direttoriale 7 novembre 2017, n. 163472.
Interventi agevolativi 2019 (legge di bilancio 2019)
L’articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando l’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.
L’intervento agevolativo è rivolto alle seguenti categorie di soggetti:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;
- alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017.
Presentazione delle domande
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono riportati nella circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317. In allegato alla stessa, sono altresì riportati i modelli di istanza e di dichiarazione di avvio attività.
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all’indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12.00 del 18 giugno 2019 e fino alle ore 12.00 del 18 luglio 2019.
Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, nonché, gli studi professionali e le associazioni tra professionisti, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante, secondo le modalità ed entro i termini indicati riportati nella sezione “Procedura di accreditamento per imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti”.
Procedura di accreditamento per imprese amministrate da persone giuridiche, studi professionali e associazioni tra professionisti
I soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, nonché gli studi professionali e le associazioni tra professionisti, ai fini dell’accreditamento alla procedura informatica (http://agevolazionidgiai.invitalia.it) per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, devono inviare il presente modulo, opportunamente compilato e firmato digitalmente a partire dalle ore 10.00 del 10 giugno 2019 ed entro le ore 10.00 del 10 luglio 2019, inviando una PEC all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it
Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche il modulo da compilare è il seguente:
Per gli studi professionali e le associazioni tra professionisti il modulo da compilare è il seguente:
Modello di richiesta per l’accreditamento di studi professionali e associazioni tra professionisti (docx)
Nell’inoltro del modulo, si invita ad inserire come oggetto della PEC il seguente testo: “ZFU Sisma Centro Italia – Richiesta di accreditamento alla procedura informatica” seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione”.
Perimetro della Zona Franca Urbana
Il decreto-legge n. 50/2017 definisce la perimetrazione della ZFU, che comprende il territorio dei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Di seguito, l’elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia.
Elenco dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 – allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
Campli (TE)
Campotosto (AQ)
Capitignano (AQ)
Castelli (TE)
Civitella del Tronto (TE)
Cortino (TE)
Crognaleto (TE)
Montereale (AQ)
Montorio al Vomano (TE)
Rocca Santa Maria (TE)
Teramo
Torricella Sicura (TE)
Tossicia (TE)
Valle Castellana (TE).
Elenco dei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189:
Barete (AQ)
Cagnano Amiterno (AQ)
Castelcastagna (TE)
Colledara (TE)
Fano Adriano (TE)
Farindola (PE)
Isola del Gran Sasso (TE)
Pietracamela (TE)
Pizzoli (AQ).
Interventi ZFU Sisma Centro Italia
> Gli interventi 2017 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.
> Gli interventi 2018 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.
> Gli interventi 2019 e le relative modalità di partecipazione sono presenti nella sezione dedicata.
venerdì 24 maggio 2019
Piano Export Sud 2
Gentile Cliente, con la presente si porta alla vostra conoscenza il piano Export Sud 2 relativo alProgramma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Il piano si articola per l'organizzazione di corsi di formazione, di seminari e la promozione dell'immagine aziendale all'estero mediante la partecipazione a fiere ed incontri individuali. Per maggiori informazioni https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud.
venerdì 3 maggio 2019
Decreto Crescita: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Lo scorso 30 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 avente ad oggetto Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Di seguito le principali misure di interesse:
Art. 1 Nuova decorrenza super ammortamento
I soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto ad utilizzo promiscuo, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 per cento.
Art. 2 Riduzione IRES su utili reinvestiti dalle società di capitali
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2021, il reddito d'impresa dichiarato dalle società (di capitali) e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, e' assoggettato ad un aliquota ridotta di 3,5 punti percentuali; per il periodo d'imposta 2019 e per i due successivi la stessa aliquota e' ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali.
Art. 3 Maggiorazione deducibilità IMU
Incremento della quota deducibile Imu versata per gli immobili strumentali. A decorrere dal periodo d'imposta 2021 l'Imu sarà deducibile nella misura del 70 per cento; per il periodo d'imposta 2019 tale deduzione e' applicata nella misura del 50 per cento e per il periodo d'imposta 2020 nella misura del 60 per cento.
Art. 7 Incentivi per il recupero edilizio
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonche' all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria ecatastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Art. 8 Sisma Bonus
Ampliamento delle aree oggetto delle agevolazioni fiscali riconosciute sull'acquisto di immobili conformi alle normative anti sismiche derivanti da un processo di recupero edilizio.
Art. 10 Detrazioni Fiscali - anticipo del beneficio
Per gli interventi di efficienza energetica e sisma bonus, il soggetto avente diritto alle detrazioni puoòoptare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a
quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo.
Art. 11 Agevolazioni ai fini delle aggregazioni aziendali
Riconoscimento quale costo fiscalmente riconosciuto dei maggiori valori iscritti a seguito delle operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate fra soggetti terzi e non appartenenti allo stesso gruppo societario.
Art. 15 Estensione rottamazione alle entrate locali
Potranno essere oggetto di rottamazione, previa approvazione di un apposito regolamento da parte delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, le somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017.
Art. 20 Modifiche alla Nuova Sabatini
In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo verrà erogato in un'unica
soluzione.
Art. 49 Credito di imposta per la partecipazione a Fiere Internazionali
Al fine di migliorare il livello e la qualita' di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per il periodo d'imposta2019, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di 60.000 euro, delle spese sostenute per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero. Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d'imposta e' ripartito in
tre quote annuali di pari importo ed e' utilizzabile, esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
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