La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. A seguito della novella legislativa, a decorrere dal 01/01/2020, per la compensazione dei crediti eccedenti il predetto limite (5.000,00 €) bisognerà attendere l’effettivo invio del modello dichiarativo.
sabato 28 dicembre 2019
Obblighi fiscali in materia di appalti e subappalti.
I soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero i sostituti di imposta), che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu’ servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
In altri termini ciascuna impresa appaltatrice dovrà versare le ritenute d'acconto trattenute ai propri dipendenti in tante deleghe di versamento quanti saranno i cantieri soggetti alla normativa. Il versamento delle ritenute, infatti, e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di versamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui alla data di scadenza dei versamenti sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche’ perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati. dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione.
lunedì 9 dicembre 2019
Invio dati sistema Tessera Sanitaria.
Invio telematico delle spese sanitarie esteso alle nuove professioni sanitarie già a partire dall’anno 2019. Lo prevede il decreto Mef del 22 novembre , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre scorso, il quale inserisce nel catalogo degli obbligati una serie nutrita di operatori, intercettando così anche le nuove professioni sanitarie istituite in occasione del riordino generale del settore, disciplinato dalla cosiddetta legge Lorenzin (3/18).
Il catalogo dei nuovi destinatari dell’obbligo è contenuto nell’articolo 1 del decreto; si tratta dei professionisti iscritti negli albi delle seguenti professioni sanitarie: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo.
L’obbligo viene istituito a fine anno, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2019: come avviene spesso gli interessati dovranno prepararsi a raccogliere e
trasmettere i dati di tutte le prestazioni del periodo di imposta. Se si considera che si tratta di professionisti sanitari, per i quali è vietata l’emissione di fattura elettronica via Sdi, si comprende che il nuovo adempimento potrebbe imporre notevoli oneri di ricostruzione ex post dei dati necessari per l’invio.
Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto le strutture ordinistiche interessate dovranno rendere disponibili al sistema tessera sanitaria gli elenchi dei propri iscritti.
Resto al Sud: nuove opportunità per iniziare una nuova attività di impresa o professionale.
Invitalia, con un comunicato sul proprio sito, conferma: a partire dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2019 sarà possibile presentare le domande di agevolazione per “Resto al Sud” anche per i liberi professionisti e gli under 46.
Il decreto che amplia la platea dei beneficiari di questa misura rivolta alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo compreso) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23-11-2019 è il Decreto 5 agosto 2019, n. 134 recante “Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143)”
L’Agenzia nazionale Invitalia, che è Soggetto gestore della Misura, apre quindi anche ai nuovi destinatari la piattaforma per la presentazione delle domande. La misura, infatti, è stata finora appannaggio delle sole imprese, ma con la manovra 2019 è stata estesa ai professionisti ed è stata elevata a 45 anni la soglia di età massima stabilita come requisito di accesso.
Nel dettaglio, per lo svolgimento di attività libero-professionali – si legge nel nuovo decreto attuativo – non bisogna «essere titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita Iva associata ad un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni».
Inoltre, possono accedere all’incentivo coloro che hanno beneficiato, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.
E ancora: il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, non è necessario costituire società ma sono richieste unicamente la partita Iva e l’iscrizione all’ordine professionale.
In caso di società tra professionisti, queste possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di età, «a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti».
Altra importante novità, contenuta nel Decreto Sisma il 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri, (assieme a una una serie di altri interventi per accelerare la ricostruzione ed evitare lo spopolamento) è che gli incentivi di Resto al Sud saranno estesi alle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
In buona sostanza, per l’Abruzzo non cambia nulla, poiché la nostra regione è già inserita tra le destinatarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e riservate, come noto, in favore degli imprenditori under 46 (ma il provvedimento che disciplina la piena operatività della misura anche per chi ha più di 35 anni, lo ricordiamo, deve ancora essere emanato).
Ma l’incentivo finora riservato alle sole regioni del Mezzogiorno, verranno ora rivolte anche ai giovani che vogliono avviare un’impresa nelle aree del Cratere sismico in Umbria, Lazio, Marche (oltre che in Abruzzo).
Inoltre, le risorse destinate a Resto al Sud sono state aumentate di 20 milioni di euro rispetto a quelle già assegnate dal Cipe.
Anche gli aspiranti imprenditori del Centro Italia, dunque, potranno richiedere i finanziamenti per avviare un’attività con finanziamenti che arrivano ad un massimo di 200.000 euro e che coprono fino al 100% delle spese.
Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo al Sito di Invitalia che, in quanto Soggetto Gestore della Misura, è l’unica titolata a rilasciare informazioni nel merito, direttamente oppure attraverso i punti di assistenza e consulenza accreditati.
venerdì 6 dicembre 2019
Detrazione IVA fatture dicembre
Gentile Cliente, con l'avvento della fatturazione elettronica e le più recenti variazioni normative in materia il diritto alla detrazione dell'iva delle fatture del mese di dicembre è possibile se il documento fiscale viene inviato dal fornitore al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate SDI entro il termine dell'esercizio (31/12/2019). Qualora ciò non avvenga il diritto alla detrazione slitterà alla prima liquidazione iva successiva. Pertanto, al fine di limitare tale slittamento temporale della detrazione, si consiglia la gentile clientela di inviare ai propri fornitori una comunicazione mail dal seguente tenore:
Gentile fornitore,
alla luce della normativa attualmente in vigore (Decreto Legge del 23/10/18 n. 119 art. 14) vista la Circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il diritto alla detrazione dell’IVA è ammesso nell'esercizio 2019 solamente se la fattura che riporta come anno di emissione il 2019 è disponibile nel sistema di interscambio entro il 31 dicembre 2019.
Pertanto, al fine di evitare lo slittamento temporale della detrazione, chiediamo cortesemente, compatibilmente con la Vostra chiusura aziendale, di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro e non oltre il 27 dicembre 2019.
Ringranziandovi porgiamo
Cordiali saluti
Lo Studio Associato D'Archimio resta a disposizione per chiarimenti.
giovedì 26 settembre 2019
Voucher innovazione: al via le domande
A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l’Innovation manager (per informazioni http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2019/07/pubblicato-il-decreto-attuativo-sul.html).
È stato, infatti, pubblicato oggi il decreto del MiSE che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell'agevolazione.
La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.
Per il Voucher per l’Innovation manager sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro. L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:
- verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019
- compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019
- invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.
venerdì 13 settembre 2019
Prelevamenti e versamenti denaro contante
Gentili Clienti, si ritiene opportuno portare alla vostra conoscenza che le modifiche apportate dal d.lgs. 90/2017 alla normativa antiriciclaggio prevedono l'obbligo a carico di banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica di trasmettere alla UIF (unità di informazione finanziaria), con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del d.lgs. 231/2007. Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.
Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a una certa soglia. In particolare, le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
Le comunicazioni saranno di natura oggettiva e, pertanto, verranno effettuate indipendentemente dal motivo del versamento o prelevamento di denaro contante (esempio incasso giornaliero). Pur non costituendo necessariamente causa di innesco di controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, si consiglia di limitare, ove possibile, le operazioni di versamento e prelevamento di denaro contante allo stretto necessario e, comunque, entro i limiti stabiliti dalla predetta normativa, sostituendole con l'utilizzo di mezzi tracciati di pagamento (carta di credito, bancomat, bonifico, assegno). In caso di utilizzo di assegno bancario o circolare si consiglia di conservare una copia prima della consegna.
La rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Iscriviti a:
Post (Atom)