giovedì 2 gennaio 2020

Corrispettivi telematici: entrata in vigore e periodo di moratoria.

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorre a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle entrate.Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019. Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file. 

Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi. 

Attenzione: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020.

È molto importante, quindi, attivarsi sin da subito per verificare e acquistare - presso i rivenditori autorizzati - il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso. Fino al 30 giugno 2020 l'invio manuale, anche a mezzo di intermediari autorizzati, potrà avvenire entro il termine del mese successivo.

Legge di stabilità: altre novità.

Imposta di bollo: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Rivalutazione quote e terreni: viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Nel dettaglio:
- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- si aumenta dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

Rivalutazione beni di impresa: la legge di stabilità proroga ancora la possibilità di rivalutare i beni d’impresa.
Sono ammessi alla rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti nonché, per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge 342/2000, anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti (per i beni appartenenti all’impresa) e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Per i soggetti solari la rivalutazione ha ad oggetto i beni risultanti dal bilancio 2018 e deve essere eseguita nel bilancio 2019. Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie. 
Tra i beni d’impresa figurano i beni materiali e immateriali, ad esclusione dei beni merce. La rivalutazione, da annotarsi nel relativo inventario e nella nota integrativa, deve essere effettuata con riferimento a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Dm 162/2001 .
Rimane immutato il principale aspetto negativo che ha fortemente ridotto in passato l'interesse per questa disposizione normativa, ovvero il riconoscimento differito degli effetti fiscali. Infatti, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione si considerano fiscalmente riconosciuti (ad esempio ai fini dell'ammortamento) solamente a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (cioè dall'esercizio 2022). Invece ai fini realizzativi (ad esempio, cessione) sono riconosciuti solamente a decorrere dal quarto esercizio successivo (dal 2023 per i soggetti solari). Il saldo attivo di rivalutazione, infine, può essere affrancato in tutto o in parte con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

Cessione di beni intracomunitari: dal 01/01/2019 la non imponibilità della cessione intra-Ue è ammessa solo se il codice identificativo del cessionario esiste ed è valido. Pertanto, sul piano operativo, il cedente dovrà provvedere ad ottenere dal cessionario il codice identificativo e dovrà verificare, per ogni transazione, se lo stesso esiste nel sistema Vies (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it).

Fringe benefit auto aziendali: per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

Cedolare secca: viene messa a regime la cedolare secca al 10% sulle locazioni a canone concordato. Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

IMU-TASI: Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. 
Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:
- l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
- ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
- l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.
Per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.
Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

Deducibili IMU immobili strumentali: introdotta la progressiva deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali anticipando al 2022 l’integrale deducibilità del tributo e confermando, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, la deducibilità al 60%. A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, per il solo anno 2019, la deducibilità dell’IMU (ma anche dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS della provincia autonoma di Trento) è fissata nella misura del 50%.

Limiti alle detrazioni fiscali per redditi alti: le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
a) nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

Tracciabilità detrazioni IRPEF: si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili: prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici:
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Detrazione spese veterinarie: cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP: si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 
Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

INAIL ha pubblicato l’Avviso Isi 2019 – finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Avviso INAIL incentiva le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatarie dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2019-allegato risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come di seguito riportato. Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del: 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.

Per informazioni e assistenza sul nuovo Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.


DOCUMENTAZIONE

Regime forfettario, nuove incompatibilità


Oltre al limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfetari non devono aver superato nell’anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso e cioè che questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo non superiore a 20mila euro. I riferimenti normativi al lavoro subordinato o parasubordinato sono l’articolo 70 del Dlgs 276/03 (lavoro meramente occasionale), lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, lettere c) e c bis) del Tuir (borse di studio o sussidi e collaborazione coordinata e continuativa); il divieto riguarda anche i collaboratori assunti secondo le modalità riconducibili all’articolo 61, del decreto 276 (contratti a progetto), nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione e le spese di lavoro corrisposte ai familiari che non sono deducibili in base all’articolo 60 del Tuir. 

Viene inoltre reintrodotta una causa di esclusione, anche questa identica a quella vigente fino al 2018, in base alla quale sono esclusi dal forfait coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno; quindi ad esempio se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente ed è andato in pensione nel corso del 2019, si considera soltanto il reddito di pensione. L’importo non è ragguagliato ad anno.

sabato 28 dicembre 2019

Crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali.

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quali le autovetture), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento (quali i fabbricati e le costruzioni), dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito di imposta si applica, alle medesime condizioni, anche agli esercenti arti e professioni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus facciate. Nuova detrazione fiscale.

Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti previsti in materia di eco bonus di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Credito di imposta formazione.

Viene confermato, sebbene con alcune modifiche, il credito di imposta in materia di formazione del personale dipendente svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.