venerdì 28 febbraio 2020

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

La Regione Abruzzo ha emanato un Avviso in attuazione dell’Asse Prioritario III “Competitività del sistema produttivo”, Obiettivo tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Abruzzo. Obiettivo dell’Avviso è quello di sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato e l’innovazione dei processi produttivi.

Beneficiari.
I beneficiari di tale Azione sono le imprese localizzate nella Regione Abruzzo. In particolare:

- le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all’Art.2, punto 2, che, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente, con codice ATECO 2007 principale limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

- le mPMI di nuova costituzione, anche se inattive, devono, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., a pena di inammissibilità, essere iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO 2007 principale, limitatamente ai settori riportati nell’Allegato A al presente Avviso, così come dichiarato nella Domanda di Ammissione al finanziamento (Allegato I).

Progetti finanziabili.
Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate:

A) implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato;

B) innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell’impresa.

Contributo.
Le agevolazioni per l’implementazione dei progetti di investimento saranno concesse nella forma di un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima (IVA esclusa) pari a € 70.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.

In caso di contributo in “de minimis”, il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a € 200.000,00, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime de minimis. Rispetto alla spesa totale per l’investimento, possono essere richieste le seguenti percentuali di contributo: fino al 30%, 35 %, 40 %, 45%, 50%. Valori intermedi verranno ricondotti alla percentuale inferiore. Percentuali di contribuzione privata più alta implicheranno un punteggio maggiore in sede di valutazione della proposta.

Spese ammissibili.
Gli investimenti devono essere conclusi con il sostenimento delle spese entro il termine dei 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva:

MACCHINARI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE VARIE nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi alle attività di rappresentanza.; mezzi mobili (ad uso promiscuo), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo. Per ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court, ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

PROGRAMMI INFORMATICI commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW E CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto;

SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, consulenza sul rispetto delle norme. I servizi di consulenza dovranno necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 5% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto e comunque per un importo massimo non superiore ad € 5.000,00.

PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 3% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto e comunque non può essere superiore a € 3.000,00.

FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.

Sono escluse le spese inerenti tutti i tipi di mezzi mobili targati o targabili, diversi dai mezzi mobili (ad uso promiscuo), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo. Non sono ammesse in ogni caso le spese inerenti all’acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone.
Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Domanda.
La piattaforma informatica dedicata sarà accessibile a partire dalle ore 12:00 del giorno 06/03/2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 20/04/2020.

Informazioni.
Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Competitività e Attrazione degli investimenti – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara – dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Documenti.

martedì 18 febbraio 2020

In arrivo un nuovo incentivo per chi assume giovani

Si chiama “IncentivO Lavoro (IO Lavoro)” la nuova agevolazione all’occupazione istituita dall’Anpal con il decreto n. 52 del 11 febbraio 2020 e destinata ai datori di lavoro privati che assumano stabilmente, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, soggetti disoccupati (ai sensi del d. lgs. n. 150/2015 e del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazione dalla l. n. 26/2019). L’età dei giovani che rientrano nelle nuove disposizioni va dai 16 e 24 anni. L’esonero potrà riguardare anche persone con età maggiore, purché prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017. Uno dei requisiti per tutti i soggetti è l’assenza di un rapporto di lavoro con lo stesso datore che richiede l’esonero. Il bonus vale per tutt’Italia,con l’unica esclusione della provincia autonoma di Bolzano ed indipendentemente dalla residenza dei lavoratori. Per finanziare la misura sono stati stanziati circa 329 milioni di euro a valere sui fondi PON e POC “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014-2020. L’incentivo è riconosciuto, nel rispetto del regime “de minimis” (in alternativa solo in presenza di alcuni stringenti requisiti), esclusivamente per assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o part-time, o per trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, nonché per contratti di apprendistato professionalizzante. Di durata annuale a partire dalla data di assunzione, l’agevolazione sarà pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro per assunto, con applicazione mensile e riproporzionato in caso di tempo parziale. Il beneficio va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022. L’incentivo è, inoltre, cumulabile sia con quello destinato alle imprese che assumono percettori di reddito di cittadinanza, sia con l’esonero contributivo per l’assunzione di under 35 di cui al Decreto Dignità sia, infine, con le agevolazioni per le assunzioni nel Mezzogiorno. IO Lavoro – si evidenzia infine nel decreto – sarà gestito dall’INPS secondo le istruzioni fornite con apposita circolare dallo stesso Istituto. L’INPS dovrà, infatti, prevedere un’istanza on line preliminare, definire l’importo dell’incentivo spettante a seconda del caso concreto, verificare i requisiti, accertare la disponibilità di risorse e comunicare l’esito delle verifiche e delle prenotazioni. Info dai Consulenti del lavoro.

mercoledì 15 gennaio 2020

Credito di imposta beni strumentali nuovi.

Con riferimento alla recente approvazione del credito di imposta relativo all'acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica (sul punto si veda Crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali.), qualora si voglia usufruire del credito di imposta, sarà necessario che il fornitore indichi in fase di emissione delle fatture e degli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, ovvero ai commi da 184 a 194 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Cessione a seguito di dichiarazioni di intento.

A decorrere dal 01/01/2020 le cessioni non imponibili iva a seguito di dichiarazione di intento del soggetto committente potranno avvenire a condizione:

- che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
- che il soggetto emittente la fattura verifichi, mediante apposita applicazione messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, la correttezza della dichiarazione di intento;
- che il soggetto emittente la fattura indichi gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

martedì 14 gennaio 2020

Cessioni intracomunitarie.

Dal 2020 il codice identificativo Iva del cessionario comunitario è un elemento necessario per consentire al cedente, identificato in un altro Stato membro di emettere una fattura di cessione intracomunitaria senza applicazione d’imposta. Pertanto, dal 1° gennaio le fatture del cedente devono riportare il numero identificativo del cessionario identificato in altro Stato membro. Il primo profilo interessante interpretato dalla Commissione è che tale numero deve essere indicato (o meglio comunicato) dal cessionario. Come questa comunicazione debba avvenire non è stabilito dalla normativa unionale. In effetti, non risulta necessaria una comunicazione formale. In pratica, tale comunicazione può avvenire in qualsiasi modo anche con una semplice email. A dire il vero la norma non prevede una vera e propria comunicazione: pertanto, il solo fatto che il cedente inserisca il codice identificativo in fattura determina una presunta comunicazione sufficiente a superare il vincolo normativo. È chiaro, però, che l’assenza della comunicazione ha delle conseguenze se il cedente non è in grado di individuare tale codice ovvero se il codice indicato non è corretto. In questo caso il cedente è costretto a emettere la fattura con Iva dello Stato di cessione. Invero, la Commissione sottolinea che tale situazione non inficia la gestione dell’acquisto intracomunitario se l’acquirente è in grado di dimostrare alla propria amministrazione che lo stesso possedeva al momento di effettuazione della cessione un codice identificativo valido. In questo caso, l’acquirente opererebbe la liquidazione dell’Iva nello Stato membro di destinazione dei beni e il cedente dovrebbe provvedere a emettere una nota di variazione per modificare il regime della cessione intracomunitaria.

sabato 4 gennaio 2020

Novità di materia di compensazione di crediti tributari.

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. 

- il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA. In particolare, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Proroga credito di imposta del 30% per l'acquisto beni strumentali.

L'articolo 1 comma 319 della Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2020 ha prorogato al 31/12/2020 il credito di imposta riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nei comuni rientranti nelle zone assistite dei comuni del mezzogiorno. 

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, si applica agli acquisti, anche mediante contratto di locazione, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 nell’ambito di progetti di investimento destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e di quelle cosiddette in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).
I progetti di investimento ammessi possono riguardare:
creazione di un nuovo stabilimento,
ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente,
cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
L’intensità dell’incentivo varia in base alla dimensione delle imprese: per le piccole imprese della regione Abruzzo è pari al 30% dell'investimento sostenuto.
Anche gli Enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che hanno intrapreso l’attività successivamente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito d’imposta.
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve essere presentata esclusivamente in via telematica. E’ previsto l’utilizzo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la fruibilità.