martedì 10 marzo 2020

Ferie e permessi dipendenti.

In attesa di conoscere le disposizioni economiche relative alla crisi sanitaria, la cui approvazione è prevista per la giornata di domani, si avvisa la gentile Clientela che la condizione necessarie per usufruire degli strumenti previsti dai decreti a favore di aziende in crisi a seguito della diffusione del Covid-19 (cassa integrazione guadagni ed altri ammortizzatori sociali), è che i lavoratori abbiano fruito di tutte le ferie e permessi residui. Pertanto, in attesa di conoscere le disposizioni economiche in materia di Covid-19, si consiglia di far godere i propri dipendenti delle ferie e permessi residuo. 

Si noti che tale comportamento è conforme alle disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 secondo cui si raccomanda, salvo l'utilizzo del lavoro agile, ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto (fino al 03/04/2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Limitazione attività di bar e ristorazione.

Gentili Clienti, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale le limitazioni alle attività di bar e ristorazione. Alla luce del decreto sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. 

Secondo le prime indicazioni dei Prefetti la limitazione all'obbligo di chiusura anticipata non si estende alle attività di natura artigianale quali le pizzerie al taglio, le gelaterie e piadinerie. Tali attività, certificate dall'iscrizione all'Albo Artigiani tenuto presso la Camera di Commercio, sono autorizzate, anche dopo le 18:00, ad espletare il servizio di asporto e consegna a domicilio. 

Sempre secondo le indicazioni di alcuni Prefetti sembrerebbe possibile, anche per i bar e i ristoranti, l'esercizio dopo le 18:00 dell'attività di asporto e consegna a domicilio. Per queste attività, in attesa di ulteriori chiarimenti, si consiglia la chiusura al pubblico alle ore 18:00 e l'esercizio dell'attività limitatamente all'asporto e consegna a domicilio, vietando il consumo sul posto e la permanenza nel locale, che dovrà essere strettamente legata al ritiro del pasto ed evitando qualsivoglia forma di assemblamento.

lunedì 9 marzo 2020

Limitazione agli spostamenti delle persone fisiche.

Gentili Clienti, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

In particolare allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a decorrere dal 10/03/2020 in tutto il territorio nazionale è necessario evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Rientrano nella nozione di "comprovate esigenze lavorative": il trasporto delle merci e gli spostamenti dei lavoratori. Per quanto riguarda quest’ultima voce è opportuno che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti un'attestazione che comprovi il rapporto di lavoro, mentre i liberi professionisti e gli artigiani dovranno avere al seguito idonea documentazione (ad esempio visura camerale).

Nell’ambito della "effettiva necessità" rientra anche quella, per gli abitanti di centri dove non ci sono negozi, di recarsi nel centro più vicino per provvedere agli acquisti necessari per la vita quotidiana.

Sono consentiti gli spostamenti per "motivi di salute", ovvero cure ospedaliere, ambulatoriali, l’approvvigionamento di farmaci e simili.

In caso di controlli da parte della pubblica autorità sarà in ogni caso necessario autocertificare le esigenze di cui sopra. Di seguito il testo che potrete utilizzare:


AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto __________________, nato il ___________ a ___________________, residente in ______________________________ identificato a mezzo _____________________________ nr. __________________ utenza telefonica ______________________ , consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art 495 c.p.),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
  • di essere in transito da ______________________ proveniente da ______________________ e diretto a ______________________;
  • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche nell'ambito del territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
  • Che il viaggio è determinato da:
    • comprovate esigenze lavorative;
    • situazioni di necessità;
    • motivi di salute;
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo riguardo dichiaro:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________   (LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA ... ALTRIMOTIVIPARTICOLARI..ETC...).

Luogo e Data

Firma del dichiarante


domenica 8 marzo 2020

Covid-19 e trasporto merci.

Da una prima lettura del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 sembrerebbe che le merci possano entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci, infatti, è considerato come un'esigenza lavorativa. Il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci". Lo precisa una nota esplicativa del dpcm pubblicata sul sito del governo. L'Assolombarda ha messo a punto un vademecum per le imprese. 'Nessun blocco a produzione e merci' ma "è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori". Lo sottolinea Assolombarda provando a chiarire alcuni nodi del decreto in vigore da oggi fino al 3 aprile. "Gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine e guanti monouso; se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro) e la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica.

Si consideri tuttavia che con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 2 del 08/03/2020 viene ordinato che tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo a decorrere dal 08/03/2020 dalle Province del nord Italia interessante dalle limitazioni, l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. Ne consegue che sarà opportuno attendere comunque i primi chiarimenti ufficiali già dalla giornata di domani.

Moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dal COVID-19.

La moratoria sui finanziamenti alle Pmi danneggiate dal coronavirus viene estesa ai prestiti fino al 31 gennaio 2020. Lo prevede un addendum all’accordo 2019 siglato dall’Abi con le associazioni di rappresentanza delle imprese, che prolunga così la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti. L'intervento ha l'obiettivo di sostenere le imprese danneggiate dalla temporanea interruzione/riduzione dell’attività, al fine di evitare la perdita di capacità produttiva e le relazioni commerciali.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. Ed è applicabile - spiega l’Abi - alle operazioni a medio lungo termine, anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In quest’ultmo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Quanto all’allungamento dei prestiti, invece, viene stabilito che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

È inoltre previsto che le banche, ove possibile, possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle messe nero su bianco nell’accordo stesso. In cui si auspica, comunque, che le procedure di istruttoria siano accelerate, per assicurare la massima tempestività nella
risposta.

L’addendum all’Accordo per il credito 2019 è stato firmato dall’Associazone bancaria italiana con Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop) Cia-Agricoltori italiani, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi industria, Confindustria e Rete imprese Italia (Confersercenti, Casartigiani, Cna confartigianato, Confcommercio).

L’Abi e le associazioni delle imprese firmatarie si impegnano a promuovere, presso le autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali disposizioni di vigilanza riguardo le moratorie (forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella attuale.

Covid-19: ammortizzatori sociali per le imprese artigiane.

Si riassumono di seguito i principali ammortizzatori sociali attualmente a disposizione per aziende artigiane e PMI, alla luce dell'emergenza Corovavirus.


FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato) 
Un apposito protocollo prevede la sospensione dal lavoro con causale “COVID 19 - CORONAVIRUS” a partire dal 26.02.2020, attraverso la stipula di uno specifico verbale di accordo sindacale. 
REQUISITI
Sono ammesse le imprese artigiane di qualsiasi dimensione che applicano i contratti nazionali sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e Confartigianato, Cna, Casartigiani e Clai. 
CONDIZIONI
Per accedere alla prestazione è richiesto un calo di attività lavorativa subordinata all’emergenza sanitaria in atto, per una durata massima di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 giorni per settimana lavorativa di 5 giorni e 120 giorni per settimana lavorativa di 6 giorni). Il primo periodo richiedibile decorre dal 26.02 al 31.03 con la possibilità che il verbale possa essere sottoscritto successivamente rispetto alla data d’inizio della sospensione, anche online. Il singolo verbale non può prevedere una durata di sospensione superiore a un mese di calendario. 
DEROGHE
Viene sospeso il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori coinvolti purché assunti in data antecedente al 26.02.2020. Per le aziende viene sospeso limite di 6 mesi della regolarità contributiva, in particolare per le aziende neo costituite, purché già attive prima del 26.02.2020. 
Importo - Ai lavoratori aspetta un'indennità pari al 80% della retribuzione con un massimale pari a € 1.199,72. 
DESTINATARI
Tutte le imprese anche con un solo dipendente, che applicano i seguenti CCNL: Area Acconciatura – Estetica Area Alimentari e Pani.

Misure urgenti COVID-19

Gentili Clienti, il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 pubblicato in data odierna dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:

- nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia è inibito, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute, ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori. In attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali ne consegue che ogni movimenti per e dalla nuova zona rossa sono contingentati a situazione di particolare necessità.  

- sull'intero territorio nazionale si raccomanda in ogni caso di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari. Inoltre:
1) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
2) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
3) salvo ulteriori restrizioni di natura regionale o comunale, è consentito lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.