mercoledì 18 marzo 2020

Sospensione mutui e finanziamenti delle imprese.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia in corso, ha disposto, previa comunicazione e senza alcuna ulteriore formalità o istruttoria a carico dell'istituto bancario, le seguenti misure di sostegno finanziario:

1) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (compresi i leasing finanziari), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. La sospensione avrà ad oggetto la quota capitale e la quota interessi, salva la facoltà dell'impresa richiedereste di richiedere la sospensione soltanto per la quota in conto capitale;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3) per le aperture di credito a revoca (fidi) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

La comunicazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Pertanto, per beneficiare delle predette misure di sostegno finanziario, compresa la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, sarà necessario inviare a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno la richiesta allegata debitamente compilata e sottoscritta ed allegando il proprio documento di riconoscimento. 

N.B.: Si ricorda che in ogni caso i mutui, i finanziamenti ed i leasing erogati fino al 31 gennaio 2020 potranno comunque beneficiare, previa istruttoria da parte dell'istituto bancario, della sospensione prevista dall'Accordo per il Credito sottoscritto dall'Associazione Bancaria Italiana (https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordi-per-il-credito.aspx?LinkFrom=Imprese). Si rinvia per approfondimento a precedente approfondimento (https://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2020/03/moratoria-sui-finanziamenti-alle-pmi.html). 


Sospensione dei versamenti relativi alle cartelle esattoriali.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito INPS;
- avvisi di accertamento Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento;

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giungo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Inoltre il decreto legge ha disposto:

- la sospensione fino al 31 maggio 2020 della notifica delle cartelle di pagamento;
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 28 febbraio 2020 delle procedure di rottamazione-bis e rottamazione-ter (di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
- il differimento al 31 maggio 2020 della rata in scadenza al 31 marzo 2020 della procedura di saldo e stralcio (articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

N.B. Si ricorda che con riferimento alle procedure di rottamazione e saldo e stralcio il mancato o ritardato versamento di una rata prevista dal rispettivo piano costituisce causa di decadenza del beneficio.

Sospensione dei versamenti ordinari erariali e previdenziali.

Gentile Cliente,

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" ha disposto, secondo le seguenti indicazioni, la sospensione dei versamenti erariali e previdenziali :

A) Sospensione dei versamenti relative a specifici settori. 
Per le imprese relative ai settori di seguito indicati sono sospesi:
- i versamenti relativi alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente ed ai contributi previdenziali ed assistenziali aventi scadenza nel periodo ricompreso fra il 2 marzo ed il 30 aprile 2020;
- il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 

Rientrano nella predetta sospensione le imprese relative ai seguenti settori:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I versamenti sospesi secondo le indicazioni che precedono sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

B) Sospensione dei versamenti relativi agli altri settori.
Per i soggetti esercenti attività di impresa e lavoro autonomo con ricavi e compensi nel periodo di imposta 2019 non superiori a 2.000.000,00 €, non ricomprese nell'elenco che precede, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute su redditi da lavoro dipendente;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi secondo le indicazioni che precedono sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.


martedì 17 marzo 2020

Spostamenti: nuovo modello di autocertificazione.

Gentile Cliente,

è on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".


Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Si ricorda, in caso di spostamenti, di dotarsi e portare con se il modello di autocertificazione debitamente compilato.

Si coglie l'occasione per comunicare che nelle prossime ore verrà pubblicato il testo del Decreto Legge "Cura Italia" avente ad oggetto numerose disposizioni a tutela delle imprese. Lo Studio Associato D'Archimio provvederà ad inviarvi progressivi aggiornamenti, nonché indicazioni per usufruire delle disposizioni approvate.


venerdì 13 marzo 2020

Sospensione dei versamenti in attesa del decreto legge.

Gentili Clienti,

il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa n. 50 del 13/03/2020 ha anticipato che i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri (probabilmente nella giornata di domani o domenica), relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria. 

Alla luce delle disposizioni del Decreto nella giornata di lunedì sarete contattati dal nostro studio per valutare, caso per caso, l'eventuale differimento o sospensione dei versamenti. 

mercoledì 11 marzo 2020

Ulteriori limitazioni alle attività produttive.

Gentili Clienti, il DPCM del del 11 marzo 2020 dispone ulteriori limitazioni alle attività. Le seguenti disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Potranno rimanere aperte, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le seguenti attività: 
-attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1. In particolare:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sono sospese fino al 25 marzo 2020:
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse).

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

N.B.: Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.


Chiarimenti in materia di limitazione allo svolgimento delle attività.

Gentili Clienti,

in attesa che vengano pubblicate e rese operative le disposizioni in materia di aiuti economici anticipati nella giornata di oggi dal Presidente del Consiglio Conte (per la conferenza stampa http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n36/14282 per il comunicato stampa http://www.governo.it/node/14289) si pubblicano di seguito le principali risposte relative alle FAQ pubblicate sul sito del governo in materia di limitazioni connesse alla crisi COVID-19:

TRASPORTI

-Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. 

-I corrieri merci possono circolare? 
Sì, possono circolare. 

-Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? 
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci. 

-Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea? 
No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa. 

PUBBLICI ESERCIZI 

-Bar e ristoranti possono aprire regolarmente? 
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

-Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande? 
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. 

-Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00? 
È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2). 

-Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari? 
No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso. 

-Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività? 
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

-Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività? 
Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina). 

AGRICOLTURA 

-Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca? 
No, non sono previste limitazioni. 

-Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa? 
No, non sono previste limitazioni.