giovedì 23 dicembre 2021

Come gli emendamenti riscrivono il Superbonus. Novità in manovra.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, ultimo atto utile per modificare il disegno di Legge della prossima manovra finanziaria, si mostrano particolarmente generosi nei confronti del Superbonus e di tutte le altre detrazioni fiscali previste in campo edilizio. 

Viene confermata la proroga del periodo di vigenza, sia per gli interventi di carattere condominiale che per le unità immobiliari unifamiliari. Per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023, ridotta per il biennio seguente; per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9) lettera b), il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione tuttavia che alla data del 30 giugno del medesimo anno siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le persone fisiche, pertanto, viene definitivamente meno il riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente come quello alla abitazione principale, condizioni espressamente richieste nella prima versione del disegno di Legge. 

Sempre con riferimento al periodo di vigenza vengono riconosciuti termini ancora più ampi per gli interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 119 del DL Rilancio effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. Nei predetti territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione piena del 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna decurtazione. 

Trova finalmente una soluzione normativa la spinosa questione avente ad oggetto il coordinamento fra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati. Con una modifica all’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio viene espressamente previsto che le detrazioni di cui agli interventi trainati rintracciabili ai commi 2, 4 secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 spetti per le spese sostenute entro i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti, così come determinati nel predetto comma 8-bis. Secondo la nuova formulazione normativa approvata in Commissione Bilancio del Senato, per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell’unico proprietario, la detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza. Dal punto di vista temporale, a patto che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, l’emendamento conferma il vincolo indissolubile esistente fra interventi trainanti e trainati. 

Anche il bonus mobili trova nuova linfa. Il limite di spesa per l’anno 2022, inizialmente ridotto 5.000 €, viene portato a 10.000 €, recuperando all’ultimo secondo una parte del plafond perso. Per il biennio seguente il limite di spesa scenderà a 5.000 €. 

Gli ultimi emendamenti approvati inoltre, introducono ulteriori misure agevolative. Viene istituita, in particolare, una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova disposizione, limitata agli edifici già esistenti, è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore: a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da più di otto unità immobiliari. Nel conteggio dovranno essere computate le relative pertinenze che compongono l’edificio. Tale ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonchè, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. 

Con una modifica al comma 13-bis, viene estesa la possibilità di utilizzare i prezzari di cui alla lettera a) del comma 13 anche agli interventi rilevanti ai fini del sisma-bonus, del bonus facciate e del recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. Questo significa, in altri termini, la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per tutti gli interventi, anche quelli minori, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi recentemente introdotta dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. La predetta disposizione, se confermata la valenza di norma interpretativa, potrebbe avere efficacia retroattiva e salvare le asseverazioni di congruità rilasciate sulla base di un prezzario errato. 

Non sembra avere la stessa valenza l’emendamento che modifica l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, che estende la detraibilità anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi previsti per la cessione delle singole detrazioni spettanti per gli interventi diversi dal Superbonus. Gli onorari sostenuti per visto e attestazione saranno detraibili solo dal 2022. 

Per il futuro, in ogni caso, saranno esenti da asseverazione di congruità le opere di edilizia libera di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sono esclusi da tale semplificazione gli interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, per i quali visto di conformità e asseverazione saranno sempre necessari.

lunedì 6 dicembre 2021

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA' CONSENTITE ALLA LUCE DEL NUOVO OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Gentile cliente,

su questo link troverete la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e  con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 riportata sul sito del Governo.it.

Per Green pass rafforzato si intende la Certificazione verde Covid-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Da oggi, in zona Bianca, il Green pass rafforzato sarà richiesto obbligatoriamente:

1) per la consumazione al tavolo al chiuso in bar e ristoranti;

2) per servizi di ristorazione non riservati a clienti nelle strutture ricettive;

3) per accedere a sale teatrali, cinematografiche, locali di intrattenimento con musica dal vivo e in alto locali;

4) per accedere ad eventi sportivi in stadi e palazzetti;

5) per accedere a sale da ballo e discoteche e feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose.

martedì 23 novembre 2021

MODALITA' OPERATIVE GREEN PASS DAL 20 NOVEMBRE 2021.

In applicazione alla legge n. 165 del 19 novembre 2021 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021,  dal 20 novembre 2021 sarà più semplice la modalità di verifica del possesso del Green Pass. 

Al fine di agevolare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori, sarà possibile, per i dipendenti stessi, su base volontaria, consegnare la predetta certificazione verde al propio datore di lavoro.
Il caso di specie rientra tra quelli già codificati in materia di privacy, che consentono al datore di lavoro di trattare dati sensibili del lavoratore quando ciò avvenga per ottemperare a norme di legge e purchè il trattamento non ecceda i limiti strettamente necessari ossia la docuementazione va conservata con la massima cura da utilizzare internamente solo a tale scopo, essendo il datore di lavoro responsabile della conservazione della stessa.
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Mirko Di Pietrantonio
Consulente del Lavoro

giovedì 28 ottobre 2021

CASSA INTEGRAZIONE - D.L. N. 146/2021. - IN VIGORE DAL 22/10/2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario edi cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo  il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.        

I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura, in caso disospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. 

In entrambi i casi:

- la domanda può essere presentata esclusivamente per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto;

- per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento

- non è dovuto alcun contributo addizionale.


sabato 23 ottobre 2021

Finanziamenti agevolati SIMEST

Nell'ambito del programma NextGenerationEU – a valere sul PNRR - è stato rifinanziato finanziato FONDO 394/81 avente ad oggetto finanziamenti agevolati a favore delle imprese. Sono previste tre tipologie di misure, per informazioni cliccare sul relativo link:


Apertura del Portale per la sottomissione delle domande (dal 28 ottobre)

Dalle ore 09:30 del 28 ottobre 2021 sarà possibile accedere al Portale per la sottomissione dei moduli di domanda precaricati oppure per compilare una nuova richiesta. 
Attenzione: ciascuna PMI potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Nel caso in cui avessi già creato una bozza di richiesta di finanziamento, l’eventuale creazione di una nuova bozza sostituirà la precedente.
Per poter accedere al Portale è necessario acquisire una posizione nella coda virtuale. Ricorda: non sarà possibile usufruire di un’eventuale posizione in coda acquisita prima delle 9.30 del 28 ottobre in fase di Pre-apertura. Una volta arrivato il tuo turno, potrai effettuare le tue attività entro una tempistica massima, trascorsa la quale dovrai riaccedere al meccanismo di coda. 
Il Portale resterà aperto dalle ore 09:00 (fatto salvo l’orario di apertura del 28 ottobre) alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18:00 del 3 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse complessive disponibili. Nel caso in cui le domande provenienti da PMI non aventi sede operativa nel Mezzogiorno d’Italia eccedano le risorse disponibili potrà essere prevista una chiusura per questa categoria di imprese.
In ogni caso, la presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell’intervento, che resta subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Sono finanziabili le sole Spese Ammissibili indicate all’interno delle Circolari di ciascuno strumento, sostenute dalla PMI richiedente il finanziamento. Consulta attentamente le Circolari 
Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione di Esito della Domanda, che conterrà il CUP (Codice Unico di Progetto), ed entro la fine del periodo di preammortamento (in funzione dello strumento). 

Il pagamento delle spese dovrà avvenire attraverso il Conto Corrente Dedicato e indicando all’interno della causale di ogni pagamento/movimentazione i riferimenti delle fatture, numero CUP e riferimento al PNRR. Consulta le FAQ sul Conto Corrente Dedicato PNRR per le modalità di presentazione delle spese >>

Tutte le spese finanziate devono essere coerenti con i principi del “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm – DNSH). In base a tali principi, per ciascuna delle spese rendicontate sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa. SIMEST mette a disposizione delle Schede Tecniche circa le dichiarazioni/certificazioni necessarie per l’ammissibilità delle spese. Scopri di più >>

Pubblicato in GU il Decreto Legge Fiscale: novità in materia di riscossione.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) avente ad oggetto misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di particolare interesse sono le disposizioni normative dedicate alla riscossione mediante ruolo. Da questo punto di vista il decreto prevede:

- per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo ed il contribuente potrà presentare l'istanza per la rateazione delle somme dovute. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

- é stata introdotta la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis” per le procedure di Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:
    - le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
    - le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

- Il “Decreto Fiscale” ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 , quindi piani concessi prima del periodo emergenziale:
    - il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;
    - ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in caso di mancato pagamento;

ATTENZIONE: per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30 settembre 2021.


giovedì 14 ottobre 2021

Modalità operative e documentazione obbligo Green Pass

In applicazione del D.L. n. 127 del 21 settembre 2021, del D.L. 139 dell'08 ottobre 2021 e del D.P.C.M. del 12 Ottobre 2021, a decorrere dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, il datore di lavoro è obbligato a verificare il possesso del Green Pass a tutti coloro che accedono nei luoghi aziendali per svolgere un’attività di lavoro (sono esclusi i propri clienti). Pertanto andrà verificata la certificazione verde Covid-19 dei lavoratori dipendenti e, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche dei collaboratori autonomi, appaltatori, consulenti formatori e volontari e di chiunque presti opera all'interno della struttura aziendale, secondo le modalità di seguito riportate negli allegati. Ogni azienda sarà tenuta alla redazione e alla conservazione della citata documentazione da esibire su richiesta agli organi di controllo, considerando che è vietato trattenere copia dei Green Pass o altri dati personale.

Di seguito troverete la possibilità di scaricare il manuale degli adempimenti e gli ulteriori documenti richiesti dalla normativa vigente.


1) Scarica manuale degli adempimenti 

2) Scarica informativa lavoratore

3) Scarica informativa sul trattamento dati personale 

4) Scarica registro Green Pass

5) Scarica delega al lavoratore incaricato della verifica