lunedì 27 giugno 2022

Novità operazioni con l'estero.

A decorrere dal 1° luglio 2022 l'esterometro, ovvero l'adempimento mediante il quale vengono comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi intrattenute con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, sarà sostituito da singole comunicazioni, una per ciascuna operazione, da effettuarsi utilizzando il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso utilizzato per la fatturazione elettronica. Nelle specifico:

- operazioni attive: ogni operazione dovrà essere certificata con l'emissione la trasmissione entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (12 giorni dall'effettuazione dell'operazione)

- operazioni passive: la trasmissione di ogni operazioni dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Si prega pertanto la gentile clientela che intrattenga rapporti attivi o passivi con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato di prendere contatto con lo Studio Associato D'Archimio al fine di individuare procedure e metodi da adottare.

mercoledì 18 maggio 2022

Contributo una tantum

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/22 il cosiddetto "Decreto Aiuti" che, tra le misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi che rispettino determinati requisiti (artt. 31, 32 e 33 DL n. 50/2022). 

Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
L’indennità però non è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico.
La platea dei beneficiari, dunque, è circoscritta ai lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ulteriore condizione per il riconoscimento dell’indennità è che il lavoratore abbia beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell'anno 2022 per almeno una mensilità.
In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità in via automatica, previa acquisizione della dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.

Lavoratori autonomi
L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal "Decreto Aiuti", ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
- non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
- abbia percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

Pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Lavoratori domestici
L’indennità una tantum è riconosciuta dall’INPS, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.
L'INPS eroga l’indennità in misura pari a 200 euro nel mese di luglio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di disoccupazione
L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro:
- ai soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
- ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Collaboratori coordinati e continuativi
L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennità è riconosciuta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

lunedì 4 aprile 2022

Agevolazioni imprenditoria femminile.

Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.

Si tratta di un intervento cardine dell’azione di governo, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili.

A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Gli sportelli per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il presente aggiornamento ha una valenza informativa affinché l'impresa sia edotta delle opportunità offerte dalla normativa di settore. La presente misura presuppone lo sviluppo di un progetto imprenditoriale a cura dell'impresa o di un suo progettista di fiducia esperto in finanza agevolata.

mercoledì 23 marzo 2022

Credito d'imposta su carburante agricolo.

Il Decreto Legge n. 21 del 2022 ha introdotto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Alle imprese esercenti attivita' agricola e della pesca e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Con la presente si porta alla vostra conoscenza che con Decreto Legge n. 21 del 2022 sono stati introdotti i seguenti crediti d'imposta:

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.


- Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale: alle imprese e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Il credito d'imposta, inoltre, e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

Credito d'imposta efficientamento energetico.

Con la presente si porta alla vostra conoscenza che con il Decreto Legge n. 17 del 2022 è stato introdotto un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud Italia. In particolare alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da calcolarsi sui  costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello piu' elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive 

Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione.

Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio.

Con al presente si porta alla vostra conoscenza che con Decreto Legge n. 4 del 2022 è stato previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio riconducibili ai seguenti codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

In presenza delle condizioni il contributo sarà pari al:
a) sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro; 
b) cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro; 
c) quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza deve essere presentata entro i termini e con le modalità definite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, con il quale sono fornite, altresì, le occorrenti indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura.