lunedì 23 gennaio 2023

Apertura sportello Rottamazione-quater

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione apre lo sportello telematico per la presentazione della dichiarazione finalizzata alla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Previste due modalità alternative per la presentazione della domanda di adesione. Archiviato, invece, il canale via PEC. 

L’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197 del 2022 consente la “rottamazione” dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio della riscossione, mediante il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali. Le prime rate due rate, in scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, saranno pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. Le restanti 16 rate, relative al residuo, saranno di pari importo. 

La trasmissione dell’istanza, che dovrà essere presentata a pena di decadenza entro il 30 aprile 2023.

Presentata l’istanza, entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento, indicando l’ammontare delle somme dovute e la scadenza dei pagamenti, ovvero di rigetto, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata. 

Al fine di rispondere alle esigenze della propria clientela lo Studio Associato D'Archimio ha aperto uno sportello dedicato. Dalle ore 8:30 alle ore 17:00 in orario continuato, dotati di SPID, sarà possibile recarsi presso il nostro studio, anche senza appuntamento, per predisporre e inviare la domanda di rottamazione.

mercoledì 4 gennaio 2023

Legge di Bilancio 2022: la sintesi.

Gentile Cliente

in estrema sintesi riportiamo gli aspetti più rilevanti della Legge di Stabilità 2023:

  • proroga del credito di imposta per le imprese energivore e non energivore per il 1° trimestre 2023; nello specifico per le aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti, un credito di imposta in misura pari al 35% della spese sostenuta del 1° trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del quarto trimestre 2019. Il presente credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2023.
In continuità con il lavoro già  svolto per il 4° trimestre 2022, per procedere al calcolo del presente credito, Vi invitiamo ad inviarci copia delle fatture di cortesia del 4° trimestre 2019 (ottobre, novembre e dicembre) e del 1° trimestre 2023 (gennaio, febbraio e marzo), non appena esse  saranno disponibili.
 
  • Proroga del credito di imposta per le imprese esercenti attività agricola e pesca e alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice 01.61 del credito di imposta per l'acquisto del gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante nel 1° trimestre 2023, comprovato dalle relative fatture di acquisto;
  • Variazioni al regime forfettario: 
  1. innalzamento dei limiti di ricavi da 65.000,00 a 85.000,00  per poter accedere nell'anno successivo al regime forfettario;
  2. variazioni regole di fuoriscita dal regime forfettario: in caso di superamento del limite di 85.000,00 di ricavi, si fuorisce dal regime a partire dall'anno successivo; se però i ricavi superano i 100.000,00 euro, si esce dal regime forfettario dall'anno stesso e sarà necessario applicare l'iva a partire dalle fatture che ne hanno determinato lo sforamento.
  • Regime transitorio per il 2023 della flat tax per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professioni che non aderiscono al regime forfettario, con la possibilità di applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, una aliquota piatta al 15% su una parte di reddito eccedente dichiarato rispetto agli anni passati. 
  • Riduzione della tassazione dei premi di produttività per l'anno 2023 al 5%.
  • Innalzamento delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio dal 3% al 6% per il periodo 2023-2026.
  •  Variazioni aliquote iva per i seguenti prodotti:
  1.  applicazione dell'aliquota ridotta al 5% per i prodotti femminili (assorbenti e tamponi) e prodotti per l'infanzia  ( latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato perla vendita al minuto; preparazioni alimentaridi farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 
  2. applicazione dell'aliquota ridotta al 10% per l'alimentazione dei fanciulli e per il pellet.
  • Proroga per l'anno 2023 delle misure per acquisto prima casa per gli under 36: è riproposta anche per l'anno 2023 la misura agevolativa che prevede l'abbattimento delle imposte di atto  in occasione dell'acquisto della prima casa effettuato da giovani under 36 con un Isee non superiore a 40mila euro.
  • Proroga per l'anno 2023 dell'esclusione dei redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP dalla base imponibile del reddito complessivo. 
  • Nuova assegnazione agevolata: le società commerciali che possiedono beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, possono accedere all'assegnazione agevolata dei predetti beni a favore dei soci a condizioni di favore, attraverso una più favorevole rideterminazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, oltre che per l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'8%  in luogo dell'ordinaria tassazione.
  • Estensione dell'agevolazione della piccola proprietà contadina, che prevede l'applicazione di una imposta di registro ridotta all'1% per gli atti di trasferimento di terreni agricoli anche a favore di acquirenti non ancora iscritti all'apposita gestione previdenziale, qualora abbiano meno di quarant'anni e che si impegnino ad iscrivere nell'arco dei successivi ventiquattro mesi dall'atto.
  • Incremento del 50% dell'importo dell'assegno unico per per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oltre che  per i nuclei con tre  più figli per ciascun figlio di età compreso tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino  40.000 euro. 
  • Incremento del limite di utilizzo del contate; per effetto delle nuove disposizioni pertanto "E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguitoesclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a.,istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".
  • Provvedimenti per favorire la  cosidetta "tregua fiscale" la quale si declina sotto i seguenti punti:
  1. definizione agevolata delle somme dovute dal contribuente a seguito di avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2019-2021, non ancora scaduti al 01/01/2023 ovvero per avvisi bonari recapitati successivamente a tale data, attraverso il pagamentro integrale delle imposte e l'abbattimento delle sanzioni al 3%;
  2. definizione agevolata delle somme dovute dal contribuente a seguito di avvisi bonari cui rateizzazioni sono già in corso, attraverso l'abbattimento delle sanzioni per le rate non scadute al 3%, fermo restando il pagamento integrale delle imposte residue;
  3. facoltà di optare per la rateizzazione degli avvisi bonari fino ad un massimo di 20 rate trimestrali, indipendentemente dall'importo del debito da rateizzare;
  4. definizione agevolata delle violazioni formali, ossia di irregolarità, infrazioni, inosservanza di obblighi o inadempimenti di natura formale che non hanno avuto rilevanza sulla determinazione delle imposte,  attraverso il pagamento di una somma pari ad euro 200,00 per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni;
  5. inserimento di un cosidetto "ravvedimento speciale" per sanare violazioni relative a periodi di imposta in corso al 31/12/21 per le quali risulta regolarmente presentata la dichiarazione, ma non ancora oggetto di contestazione, attraverso il pagamento di 1/18 della sanzioni irrogabili dalla legge oltre l'imposta e gli interessi;
  6. applicazione della sanzione ridotta ad 1/18 per gli atti di accertamento con adesione;
  7. definizione agevolata per i ricorsi pendenti alle Commissioni Tributarie, con una differente modulazione a seconda del grado e dell'esito relative pronunce;
  8. regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti delle rate successive alla prima di atti di accertamento con adesione o di acquiescenza scadute al 01/01/2023 ma per le quali non è stata ancora notificara relativa cartella di pagamento, mediante il pagamento integrale della sola imposta entro il 31 marzo 2023;
  9. stralcio delle cartelle fino a 1.000.00 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015;
  10. rottamazione dei debiti risultati dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle carelle di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato in una unica soluzione ovvero fino ad un massimo di 18 rate trimestrali, fermo restando il pagamento del 10% dell'importo dovuto alle scadenze del 31 luglio e del 30 novembre 2023, e il residuo 80% in sedici rate di pari ammontare,  con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio  e 30 novembre a partire dal 2024.

lunedì 2 gennaio 2023

Novità Lavoro – Legge di Bilancio 2023.

Assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza (articolo 1, comma 294, 295, 296 e 299)

La legge di Bilancio 2023 introduce un nuovo esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • trasformano i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza in contratti a tempo indeterminato.

L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzione di giovani under 36 anni (articolo 1, commi 297 e 299)

L’esonero contributivo totale previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (o per stabilizzazione di contratti a tempo determinato) di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età per il biennio 2021-2022, viene esteso alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Per lo stesso periodo viene inoltre elevato a 8.000 euro (in luogo dei precedenti 6.000 euro) il limite massimo di sgravio concedibile.

L'esonero è concesso sui contributi previdenziali complessivamente dovuti dal datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi ovvero di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiamo proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione nè procedano nei 9 mesi successivi, alla stessa, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Assunzione di donne svantaggiate (articolo 1, commi 298 e 299)

Esteso alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero contributivo totale previsto per le assunzioni di personale femminile effettuate nel biennio 2021-2022 in base all’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 e in deroga alla normativa a regime di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012.

L'esonero, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (in luogo dei 6.000 euro previsti dalla disciplina per gli anni 2021-2022), riparametrati e applicati su base mensile.

La durata dello sgravio concedibile varia in base alla durata del contratto di lavoro, risultando pari a:

  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Decontribuzione per imprenditori agricoli under 40 (articolo 1, comma 300)

L'articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributi

vo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,

L'esonero è concedibile per un periodo massimo di 24 mesi e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La legge di Bilancio 2023 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire dello sgravio.

Attività lavorativa dei detenuti (articolo 1, comma 308)

Dall'anno 2023 è incrementata di 6 milioni di euro dal 2023 l'autorizzazione di spesa stanziata per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Le nuove risorse finanzieranno gli interventi previsti dalla cd. legge Smuraglia (L. n. 193/2000) a sostegno dell'attività lavorativa dei detenuti, tra cui sgravi contributivi per le cooperative sociali che occupano anche persone detenute o internate negli istituti penitenziari o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ovvero un credito di imposta a favore delle imprese che assumono per almeno 30 giorni o svolgono attività formative a favore di lavoratori detenuti o internati, compresi quelli ammessi al lavoro all’esterno.

 

 


lunedì 14 novembre 2022

Contributi a fondo perduto iscritti Albo Artigiani.

Con l'avviso pubblico "Interventi per sostegno delle imprese artigiane colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19" la Regione Abruzzo ha messo a disposizioni risorse dedicate alla contribuzione finanziaria per interventi di rilancio delle imprese artigiane abruzzesi che hanno subito danni e/o la sospensione di investimenti in connessione alla pandemia da COVID-19. In particolare il bando intende finanziare interventi di acquisizione di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica.

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (mPMI), così come definite dall’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, iscritte in CCIAA con annotazione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese (albo provinciale delle imprese artigiane)

Costituiscono condizioni essenziali:
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del progetto

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pub- blicazione del presente Avviso pubblico sul B.U.R.A.T. e fino al termine ultimo dei 9 mesi de- correnti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.A.T.,salvo un’unica proroga.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali rientranti nelle seguenti cate- gorie:

- spese per l’acquisto di macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica atti ad implementare e migliorare le prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi, del prodotto o del pro- cesso produttivo;
- mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo.

Il progetto d’investimento proposto dovrà prevedere, a pena d’esclusione, una spesa minima (IVA esclusa) pari a € 10.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione.

Il contributo concedibile è calcolato in riferimento all’ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a € 50.000,00.

In relazione all’investimento realizzato, l’intensità massima di aiuto concedibile è pari all’ 80%.

L’accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candida- tura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID del titolare/legale rappresentante. Sarà possibile presentare la domanda entro lunedì 5 dicembre 2022.

lunedì 24 ottobre 2022

Niente obbligo POS per tabacchi, valori postali e bollati.

Per la vendita di tabacchi, valori postali e bollati non vi è obbligo di accettare pagamenti elettronici. Dopo l’annuncio del rappresentante ADM della Sicilia, dott. Luigi Liberatore, alla fiera dei tabaccai, arriva la conferma ufficiale. Infatti, con la determinazione direttoriale prot. n. 484555 di ieri il Direttore Generale dell’Agenzia dogane e monopoli, Marcello Minnenna, fornisce le istruzioni circa l’applicabilità ai rivenditori di generi di monopolio e ai titolari di patentino dell’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici ex articolo 15, commi 4 e 4-bis, del DL n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012, così come modificato dall’articolo 18 comma 01 e comma 1 del DL n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022.

In particolare, con il provvedimento in esame è stato chiarito che tali soggetti, in relazione all’attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati, non sono tenuti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

La Federazione Italiana Tabaccai ha espresso il proprio compiacimento: “Forte di un parere del Mise e di un parere dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia ha sostanzialmente fatto proprie le nostre ragioni e le nostre richieste. Sin dal 2012 anno di entrata in vigore della prima norma che prevedeva la obbligatorietà dell’accettazione della moneta elettronica per tutti i commercianti, abbiamo sostenuto quanto riportato nelle premesse della determina in questione. Le finalità antielusione della norma del 2012 non servono con i tabacchi e i valori bollati e postali in quanto tutta la fiscalità è certificata a monte. Inoltre, la bassa marginalità è incompatibile con i costi connessi all’accettazione della moneta elettronica. Al dott. Minenna che ha avuto il coraggio di riconoscere la fondatezza delle nostre posizioni, va il nostro ringraziamento.”

Obbligo POS e sanzioni - Si ricorda, infatti, che il DL PNRR2 n. 36/2022 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.

Pertanto, dal 30 giugno scorso nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, verrà applicata una sanzione amministrativa fissa, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per la sanzione in esame viene esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l’istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

giovedì 20 ottobre 2022

Credito d'imposta consumo di gas.

Gentile Cliente 

lo Studio D’Archimio si rende disponibile a procedere al calcolo dell’eventuale credito di imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

Se è un’azienda che ha un impianto di gas per usi produttivi (diversi dal riscaldamento) ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 25% sul costo del gas relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 40% sul costo del gas relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo.

Pertanto Le chiediamo di consegnarci con il mezzo a Lei più agevole (mail o consegna in ufficio) la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019;

2) Fatture commerciali gas per usi diversi dal riscaldamento relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli f24 in scadenza nei prossimi mesi.

mercoledì 19 ottobre 2022

Credito d'imposta energia elettrica.

Gentile Cliente,

la informiamo che lo Studio D’Archimio si rende disponibile al calcolo dell’eventuale credito d'imposta spettante alla sua azienda per far fronte al “Caro Energia”, calcolato come segue:

II e III trimestre 2022
Se la sua è un’azienda che ha installato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 16,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 15% sul costo dell’energia elettrica relativo al 2° e 3° trimestre 2022, e del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, abbiamo la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022 e di ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Ottobre e Novembre 2022
Se la sua è un’ azienda che ha istallato un contatore di energia elettrica con potenza impegnata pari o superiore a 4,5 KW ed ha subito un incremento del costo per KW superiore al 30% rispetto a quanto sostenuto nel 2019, Le spetta un credito di imposta del 30% sul costo dell’energia elettrica relativo ai soli mesi di ottobre e novembre 2022.

Per procedere alla valutazione della spettanza dell’agevolazione ed alla successiva quantificazione del credito, il presente Studio ha la necessità di acquisire delle informazioni dettagliate che sono riportate nelle fatture commerciali inviate dal Gestore, in quanto i dati indicati nella fattura elettronica in nostro possesso non sono completi ai fini del predetto calcolo (mancando i riferimenti al consumo di KW).

Pertanto Le chiediamo di recapitarci, per mail o tramite consegna in ufficio, la seguente documentazione:

1) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto, settembre 2019;

2) Fatture commerciali energia elettrica relative ai consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre ed ottobre e novembre 2022 non appena saranno disponibili.

Il credito scade il 31 dicembre 2022 e pertanto La invitiamo a attivarsi il prima possibile, soprattutto per compensare gli F24 in scadenza nei prossimi mesi.