venerdì 3 luglio 2015

PRINCIPALI NOVITA DECRETI ATTUATIVI JOBS ACT - ENTRATA IN VIGORE 5 GIUGNO 2015

PART-TIME              (L. 183/14 – DL 81/15 art. 4 a 12)   
La riforma conferma la regola generale secondo cui il lavoro supplementare può essere richiesto dal datore di lavoro, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dai contratti collettivi (di qualsiasi livello), anche senza il consenso del lavoratore.
Il datore di lavoro può comunque chiedere al dipendente di svolgere una prestazione aggiuntiva rispetto all’orario ridotto, in misura variabile fino al 25% delle ore di lavoro settimanale concordate
Il lavoratore può comunque rifiutare di svolgere il lavoro supplementare solo in alcune situazioni specifiche: ossia se dimostra l’esistenza di comprovate esigenze lavorative (per esempio un’altra occupazione), di salute, familiari oppure di formazione professionale
Le ore di lavoro supplementare devono essere compensate con una una maggiorazione retributiva, pari al 15% della retribuzione globale di fatto normalmente spettante al lavoratore su base oraria.
La legge conferma, inoltre, che nel part time è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario.
Un’altra innovazione importante riguarda la disciplina delle clausole elastiche. 
Si tratta di quegli accordi, sottoscritti dal lavoratore, che consentono al datore di lavoro di cambiare l’orario del dipendente, allungando la sua durata oppure spostando la collocazione della prestazione.
Una prima innovazione è di carattere lessicale: la precedente disciplina distingueva tra clausole “elastiche” e
“flessibili”, quella attuale accorpa tutte le fattispecie nella definizione di clausole “elastiche”. 
Tali clausole sono sempre negoziate a livello individuale, devono essere stipulate in forma scritta e devono rispettare gli eventuali limiti previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello applicabili al rapporto.
La vecchia disciplina non consentiva la firma delle clausole in assenza di regole collettive; la nuova, invece, consente di stipulare le clausole elastiche anche nei casi in cui non esiste un contratto collettivo; in questo caso le clausole possono essere sottoscritte (nel rispetto di alcuni limiti fissati dalla legge) dalle parti presso le commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce (oppure un avvocato o da un consulente del lavoro).
Una volta sottoscritta la clausola elastica, il datore di lavoro non deve chiedere ogni volta il consenso del dipendente per allungare o spostare la prestazione, ma deve rispettare un termine di preavviso minimo di due giorni lavorativi e
Il datore di lavoro che utilizza le clausole elastiche, come per il lavoro supplementare, deve compensare il lavoro aggiuntivo svolto con una maggiorazione del 15%, calcolata con i criteri già visti per il lavoro supplementare.


LAVORO INTERMITTENTE         (L. 183/14 – DL 81/15 art. 13 a 18)    

Il contratto può essere concluso: in base al requisito oggettivo e cioè per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di stipulare questa formula contrattuale in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (in mancanza di contratto collettivo, a individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente provvederà un decreto del ministero del Lavoro); in base al requisito soggettivo: e cioè in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni, fermo restando in questo caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno. 
Fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari,rimando previsto che ,in caso di superamento del predetto periodo ,il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Con il comunicato del 16 giugno 2015 il Ministero ha dato avviso che il nuovo indirizzo PEC è intermittenti@pec.lavoro.gov.it che sostituirà definitivamente l’indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.
La violazione degli obblighi di comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata
omessa la comunicazione.

LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)      (L. 183/14 – DL 81/15 art. 48 a 50)     

La principale novità è l’aumento del tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro all’anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre), fermo restando che, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
Il decreto inoltre specifica che le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cig. Cigd, mobilità . . ).
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i datori di lavoro sono tenuti ad acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari
l valore  nominale  del buono sara’ fissato con decreto del Ministro del lavoro,  tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali; in attesa della emanazione del decreto  di cui sopra, il valore nominale del buono orario è fissato  in 10 euro, mentre nel settore agricolo è pari all’ importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla   Direzione    territoriale del lavoro competente (e non piu’ all’Inps e all’Inail) con modalità telematiche le generalita’ ed il codice fiscale del prestatore,indicando il luogo della prestazione nel limite di 30 giorni di durata.
La Nota direttoriale del 25 giugno 2015 chiarisce come tale adempimento sarà effettuato tramite gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure, fino a quando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali terminerà i necessari approfondimenti e adeguamenti delle procedure telematiche.
 Le disposizioni sul lavoro accessorio si applicano in agricoltura: alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo   dell’anno   se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita';
Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, e fino al 31 dicembre2015, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/15).
Con una nota pubblicata il 27 giugno 2015,la fit (federazione italiana tabaccai) ha evidenziato una convenzione con l’INPS per l’emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto “con modalità telematica”. In ragione di ciò, i tabaccai continueranno ad erogare il servizio sia per i committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.

DISCIPLINA DELLE MANSIONI              (L.183/14 – DL 81/15 art. 1 a 3)             
Il  lavoratore  deve  essere adibito alle mansioni per le  quali  e'  stato  assunto  o  a  quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia  successivamente acquisito ovvero a  mansioni  riconducibili  allo  stesso  livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di  modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali che incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  puo' essere assegnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di inquadramento inferiore.
Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o  avanti  alle
commissioni  di  certificazione,  possono  essere  stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e  del livello   di   inquadramento   e   della    relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore  alla  conservazione  dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o  al  miglioramento delle condizioni di vita.

CONTRATTI A PROGETTO          (L.183/14 – art. 52)    
Non potranno essere stipulati contratti a progetto, ciò in quanto l’art. 52 del d.lgs. 81/15 abroga gli articoli da 61 al 69-bis del d.lgs. n. 276/2003 riguardanti il titolo VII “Tipologie contrattuali a progetto e occasionali” .

I contratti in essere potranno proseguire fino alla scadenza, ma dal 1 gennaio 2016 ai 
“rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” si applica la disciplina del rapporto subordinato.
La presente normativa non si applica a:
a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE        (L.183/15 – DL 81/15 art. 53)    
Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro. 
Nel caso in  cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui  al  primo  comma non  puo'  consistere,  nemmeno  in  parte,  in  una  prestazione  di lavoro. 
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  nei  quali  l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte,  in  una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 

MISURE PER LA CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, VITA E DI LAVORO          (L.183/14 – DL 80/15)      
Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (151/2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici. Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Viene prevista un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni, queste misure anche nei casi di adozione o di affidamento.
I congedi di paternità vengono estesi a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto.
Introdotta l'estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. Si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

lunedì 29 giugno 2015

Voucher internazionalizzazione: come fare domanda

Un finanziamento iniziale da 10mila euro, eventualmente prorogabile con altri 8mila euro, per le imprese che inseriscono in azienda un temporary export manager: è il cosiddetto voucher internazionalizzazione PMI al centro del DM Sviluppo Economico 15 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale dal 19 giugno.
Il contributo a fondo perduto viene concesso a determinate condizioni e necessita di un cofinanziamento da parte dell’ipmpresa.
Il voucher
Per ottenere il finanziamento unico da 10mila euro a fondo perduto, concesso a fronte dell’inserimento in azienda di un “temporary export manager” per almeno sei mesi, l’impresa è tenuta a una quota di co-finanziamento di almeno 3mila euro.
Requisiti PMI
Il voucher internazionalizzazione viene concesso a micro, piccole e medie imprese che negli ultimi tre anni abbiano fatturato oltre 500mila euro (requisito non richiesto allestartup). Sono ammesse anche le reti d’impresa (in questo caso il fatturato è dato dalla somma dei ricavi delle aziende che partecipano alla rete). Le imprese non devono aver beneficiato di aiuti de minimis o altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del voucher, devono essere iscritte alla Camera di Commercio, non essere in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento e via dicendo).
Altri requisiti:
  • le imprese devono aver partecipato al “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzato dall’ICE (Istituto per il commercio estero);
  • dal profilo aziendale deve risultare una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata dall’ICE nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda.
La domanda andrà presentata in forma telematica via PEC con firma digitale, nei termini fissati da apposito decreto direttoriali del MiSE.  Queste regole valgono per la prima tranche del finanziamento (plafond 10 milioni di euro). Ci sarà poi un secondo bando (da 9 milioni) al quale potranno partecipare anche le imprese che hanno già ottenuto il primo voucher: il secondo finanziamento sarà di 8mila euro e co-finanziamento di 5mila.
Albo fornitori
Per ottenere l’agevolazione le imprese devono rivolgersi a società fornitrici di servizi per l’internazionalizzazione tra quelle nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero dal 1 settembre 2015. Per essere inserite in elenco si può fare richiesta utilizzando l’apposito modulo, da inviare via PEC all’indirizzo: elencosocieta@pec.mise.gov.it entro il 20 luglio 2015.
Requisiti:
  • esperienza nei processi di internazionalizzazione con almeno dieci progetti di export management di almeno tre mesi ciascuno nell’ultimo triennio;
  • avere fra soci, dipendenti o collaboratori almeno cinque figure professionali con cinque anni di esperienza maturata in materia di servizi a supporto dell’approccio commerciale verso mercati esteri e un buon livello di conoscenza della lingua inglese (C1 CEFR o equipollente). Queste esperienze devono essere asseverate da un’associazione di rappresentanza manageriale o da un’associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell’articolo 4 della Legge 180/2011 (iscritta al CNEL o rappresentata in almeno 5 Camere di Commercio).
(Fonte: PMI.it)
- See more at: http://www.abruzzosviluppo.it/new/2015/06/24/voucher-internazionalizzazione-pmi-come-fare-domanda/#sthash.MSnV6jQo.dpuf

venerdì 12 giugno 2015

In arrivo i voucher del MiSE per l’assunzione di Temporary export manage

Voucher MISE, in arrivo il bando per le PMI  che investono in progetti di export, previsto dal Piano made in Italy.
Un esperto in azienda può far crescere l’export e può anche farne una linea di ricavi del tutto inedita. Questa è l’idea contenuta nel Piano made in Italy tracciato lo scorso settembre nel decreto Sblocca Italia, e che si concretizzerà con un bando di gara per voucher di 10.000 euro destinati ad imprese che abbiano fatturato da 500mila euro in su in almeno uno degli ultimi tre esercizi.
Il bando, secondo notizie provenienti dal ministero dello Sviluppo economico, potrebbe vedere la luce entro giugno.
Voucher, criteri generali
I criteri generali del bando sono già stati definiti all’interno di un decreto ministeriale che risulta alla registrazione della Corte dei conti. I voucher costituiscono un capitolo del Piano per l’internazionalizzazione messo a punto dal viceministro allo Sviluppo, Carlo Calenda, con una dote complessiva di 260 milioni disponibili per il 2015. Di questi, 19 milioni sono riservati al progetto “Temporary export manager”. Sarà finanziata l’acquisizione di servizi che includano «la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione».
I fondi saranno distribuiti con due modalità differenti, legate a un impegno finanziario della stessa azienda. La prima parte dei fondi, di 10 milioni, per la concessione di singoli voucher (contributi a fondo perduto) di 10.000 euro per almeno sei mesi, è distribuita alle imprese che investono una quota di cofinanziamento di almeno 3.000 euro. 
La seconda parte – i restanti 9 milioni – riguarda voucher della stessa entità nel caso di imprese che presentano domanda per la prima volta, mentre prevede voucher da 8.000 euro (con cofinanziamento dell’impresa di almeno 5.000 euro) nel caso si tratti di un’azienda che usufruisce dell’agevolazione per la seconda volta. A conti fatti, i voucher dovrebbero essere 1.900 ma, considerando le possibili repliche del contributo alla medesima PMI, lo Sviluppo stima che i beneficiari saranno all’incirca 1.200.
I contributi possono essere concessi anche a cooperative e reti di imprese. Nel caso di startup innovative la soglia minima di fatturato a 500.ooo euro non viene presa in considerazione.
Un successivo decreto direttoriale fisserà una riserva – fino al 50% delle risorse – a favore delle imprese che hanno già partecipato o parteciperanno ai “roadshow” per l’internazionalizzazione organizzati da Calenda.
Allo Sviluppo interpretano questa dote da 19 milioni come un primo test, proprio per capire la validità di uno strumento tutto sommato inedito. Molto ovviamente dipenderà anche dall’offerta dei servizi.
Le imprese che puntano ai voucher potranno avvalersi solo di servizi offerti da società che saranno inserite in uno specifico elenco del ministero e che autocertificheranno esperienza nel campo, ad esempio con il «buon esito di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno» .
(Fonte: Golden Group)
- See more at: http://www.abruzzosviluppo.it/new/2015/06/11/in-arrivo-i-voucher-del-mise-per-lassunzione-di-temporary-export-manager/#sthash.iIBfEthL.dpuf

mercoledì 3 giugno 2015

Tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, istruzioni e modalità per l’invio istanza



Con una nota pubblicata il 25 maggio, il Ministero dei Beni culturali e del Turismo chiarisce le modalità di accesso e di utilizzo del credito d’imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator previsto dal decreto-legge Art Bonus.
La domanda per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti cui sarà possibile registrarsi dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015, per ottenere il codice di accesso con il quale attivare una pratica relativa al Tax credit digitalizzazione, scaricare e compilare l’istanza da firmare digitalmente e da caricare sulla piattaforma insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute.
L’invio vero e proprio della domanda, invece, può avvenire dalle ore 10:00 del 13 luglio fino alle ore 12:00 del 24 luglio 2015.
La cosiddetta Tax credit per il turismo digitale è stata approvata con il DM del 12 febbraio 2015 e stabilisce che esercizi ricettivi singoli e aggregati, ad agenzie di viaggio e a tour operator possono vedersi riconosciuto un credito d’imposta nella misura del30% dei costi sostenuti per i seguenti investimenti:
- impianti wifi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.

- See more at: http://www.abruzzosviluppo.it/new/2015/05/26/tax-credit-per-la-digitalizzazione-delle-strutture-ricettive-istruzioni-e-modalita-telematiche-per-linvio-istanza/#sthash.yDXVxOGR.dpuf

lunedì 13 aprile 2015

Agevolazioni per lo sviluppo dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile

Sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 9 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico per la concessione di Agevolazioni per lo sviluppo dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile.
Le agevolazioni sono destinate alle aziende riunite in Associazioni e Raggruppamenti temporanei di imprese (ATI e RTI) e alle Reti di imprese costituite, per almeno il 50%, da imprese artigiane o microimprese.
Gli incentivi sono diretti a sostenere programmi di sviluppo, condivisione e fruizione di tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali.
I programmi devono essere finalizzati alla:

- creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto, per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese,
- creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel settore dell’artigianato digitale,
- creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese,
messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale,
- creazione di nuove realtà artigianali o di reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

Le imprese beneficiarie degli incentivi devono prevedere attività di:
- ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale,
- condivisione in modalità open di informazioni, documentazione e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso l’impiego di servizi digitali, in particolari a quelli erogati in modalità cloud,
- messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di fabbricazione digitale per facilitare il passaggio dal concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con focus specifico su modellazione e stampa 3D, strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici, tecnologie di open hardware, lavorazioni digitali quali il tagli laser e la fresatura a controllo numerico,
- diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e commercializzazione presso le istituzioni scolastiche autonome, istituti di ricerca pubblici, università, imprese ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo che hanno sottoscritto accordi di collaborazione.

Le agevolazioni consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile pari al 70% delle spese ammissibili, che non dovranno essere inferiori a 100mila euro, né superare l’importo massimo di 1,4 milioni di euro.
La sovvenzione deve essere restituita dal beneficiario in misura pari all’85% dell’importo assegnato, mentre la parte non rimborsabile è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o in conto gestione.
Termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno definiti successivamente con apposito provvedimento ministeriale.


sabato 11 aprile 2015

Pubblicato il Decreto attuativo del Bonus Bebè

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 febbraio 2015 attuativo del Bonus Bebè finalizzato ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Il decreto riconosce ai nuclei familiari in possesso di ISEE in corso di validita' non superiore a 25.000 euro annui un assegno fissato in un importo annuo pari ad 960 euro annui per figlio, aumentato a 1.920 euro per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
L'assegno e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno e' pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno e' pari a 1.920 euro. L'assegno e' concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di eta' oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
La domanda per l'assegno e' presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

giovedì 2 aprile 2015

Nuovo accordo ABI per il credito alle imprese

E' stata raggiunta il 31 marzo l’intesa sull’Accordo per il Credito 2015, tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni d’impresa, in particolare: Agci, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane; Cia Claai; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confedilizia; Confetra; Confindustria; Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia. L’intesa, diretta a sostenere le piccole e medie imprese (Pmi), si inserisce sulla traccia dei precedenti. A partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le Pmi beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro. 
L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti. L’Accordo è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
L’Accordo per il Credito 2015, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative: 
Imprese in ripresa 
Imprese in sviluppo
Imprese e Pa 

Imprese in ripresa
Prevede la possibilità per tutte le Pmi “in bonis” di:
sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali;
allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario. 

Imprese in sviluppo
Prevede che le banche aderenti costituiscano dei plafond individuali - con un obiettivo di dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro - destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle Pmi. La nuova misura si estende anche al finanziamento dell’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi investimenti realizzati o in corso, come anche della capacità operativa necessaria a far fronte a nuovi ordinativi.

Imprese e Pa
Riprende lo schema precedente per lo smobilizzo dei crediti delle imprese verso la Pa, aggiornandone i contenuti alle recenti disposizioni legislative, ed in particolare al rafforzamento dell’istituto della certificazione avvenuto con il Dl 66/2015.  
L’ABI e le associazioni d’impresa si sono anche accordate per alcuni impegni comuni. Si attiveranno per sottoscrivere un accordo con l’Agenzia delle Entrate in base al quale, le imprese che hanno richiesto il rimborso di un credito di natura fiscale possano ottenerne l’anticipazione bancaria. È prevista la costituzione di un forum di dialogo per la promozione di un maggiore utilizzo, da parte delle banche, delle informazioni di natura qualitativa, anche riferite agli attivi intangibili, per la valutazione del merito di credito delle imprese, oltre che un tavolo di confronto sul rapporto banca-confidi con l’obiettivo di promuoverne l’evoluzione e lo sviluppo.