venerdì 29 dicembre 2017

Legge di stabilità 2017

Gentili Clienti, di seguito le principali novità relative alla Legge di Stabilità approvata dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2017.


I PRINCIPALI INTERVENTI

Proroga al 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenziate.
Super ammortamento: il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. La modifica normativa fa sì che, per gli investimenti “super” effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni. Se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le attuali regole e dunque la maggiorazione del costo pari al 40% e l’estensione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico). Diversamente, si entrerà nella nuova, penalizzante disciplina della legge di bilancio 2018: 30% e niente veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Iper ammortamento: per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza introdurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno. I nuovi termini per l’investimento “iper” riguardano (come stabilito dal comma 31) anche i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento) la maggiorazione è del 40 per cento. Per quest’ultimo bonus, il comma 32 amplia inoltre l’ambito oggettivo. Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.
Sostituzione: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo di imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene con uno similare avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Imposta sostitutiva sui dividendi e plusvalenze delle società di capitali: la legge di bilancio uniforma il prelievo sui dividendi prevedendo l’imposta sostitutiva del 26% anche per le partecipazioni qualificate, di fatto allineando il prelievo su tutti i tipi di rendite finanziarie. Per partecipazioni «qualificate» si intendono quelle che rappresentano oltre il 20% dei voti in assemblea ordinaria o il 25% del capitale (soglie ridotte al 2% e al 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati). Nel confronto con la tassazione a Irpef e relative addizionali, saranno marginalmente avvantaggiati i percettori di dividendi nella fascia di reddito oltre i 75 mila euro. Rischiano, invece, di essere notevolmente penalizzati (anche di 10 punti percentuali) i contribuenti che incasseranno dividendi e che si troveranno negli scaglioni di reddito più bassi. Di contro sarà possibile compensare le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con le minusvalenze e plusvalenze non qualificate.Le disposizioni di cui trattasi si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1 gennaio 2018 ed ai redditi diversi (plusvalenze) realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2019. Tuttavia alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni attuali. Le disposizioni transitorie sono applicabili per le distribuzioni “deliberate” a partire dal 1° gennaio 2018; ciò comporta l’inapplicabilità della disciplina transitoria in relazione agli utili percepiti dal 1° gennaio (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera è intervenuta in precedenza.

Agevolazioni nuove assunzioni under 35: a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. L’esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l’esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L’esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico.

ALTRI INTERVENTI

Bonus verde: per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: 
a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im- pianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Bonus ristrutturazioni 2018: è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il bonus fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

Bonus mobili 2018: collegato ai lavori di ristrutturazione, viene prorogato il bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per usufruire del bonus i lavori devono iniziare dopo il 1 gennaio 2018.

Detrazioni ecobonus 2018: viene prorogata la detrazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ma cambiano le percentuali di sconto. Scende al 50% il bonus per l'acquisto e installazione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie biomassa e caldaie a condensazione di classe A. Rimane al 65% la detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale all'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Viene introdotta anche la detrazione del 65% per l'acquisto e installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

Sismabonus 2018: viene prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi, che, quest'anno, viene esteso anche alle case popolari. Si parte da una riduzione del 50% che puo' arrivare fino all'85% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che non solo riducono il rischio sismico, ma anche riqualificano energeticamente.

Cessione credito bonus energia: viene estesa la possibilità di cedere il credito per gli interventi di riqualificazione energetica anche per singole unità immobiliari.

Detrazione polizze calamità: diventano detraibili le assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati sulle singole abitazioni.

Cedolare secca canone concordato 2018: prorogata anche per il prossimo biennio la cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato.

Detrazione canoni di locazione studenti fuori sede: questa detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui l'immobile sia situato nella stessa provincia di residenza. Nel caso in cui lo studente viva in una zona montana e disagiata, la detrazione potrà essere richiesta anche nel caso in cui la distanza tra luogo di residenza e di studi sia pari ad almeno 50 km.


venerdì 15 dicembre 2017

Resto al sud: domande dal 15 gennaio.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, è operativo il decreto 9 novembre, n.174 contenente il regolamento attuativo del nuovo programma di agevolazioni, “Resto al Sud”, dedicato ai giovani under 36 residenti nelle regioni del Mezzogiorno. Il documento contiene le modalità di attuazione dell’incentivo con l’indicazione dei requisiti soggettivi e dei settori nei quali è possibile avviare nuove attività imprenditoriali.

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 250 milioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (programmazione 2014-2020) e prevede un contributo a fondo perduto (35% dell’investimento) e un finanziamento bancario a tasso zero (65% dell’investimento).

La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita';
c) al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni predette per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le societa' devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle suddette regioni.

Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da piu' soggetti gia' costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile e' pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro. Le societa', possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici , a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e' cosi' articolato: 
a) trentacinque per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore; 
b) sessantacinque per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalita' ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017 assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI sulla base dei criteri e delle modalita' previste dal decreto istitutivo della Sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge n. 91/2017. 

Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.

Sono ammissibili regolamento le spese, finalita' del programma e relative all'acquisto categorie: 
a) opere manutenzione beneficiario edili relative a interventi di ristrutturazione e/o straordinaria connessa all'attivita' nel limite massimo del trenta per cento del soggetto del programma di spesa;
b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attivita' d'impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attivita' finanziata. 

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it



giovedì 7 dicembre 2017

Rottamazione, nuova possibilità.

Gentile Cliente,

il decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, stabilisce che i benefici previsti dalla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, sono applicabili anche alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, determinando una sostanziale riapertura dei termini. 

Sono esclusi dalla nuova versione dell'adesione agevolata: 

- i debiti non definibili in base alla legge (ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti); 

- i debiti interessati da una precedente dichiarazione di definizione agevolata (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato in quanto i carichi non erano definibili in base alla legge. 

Chi aderisce alla definizione agevolata dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. 

A seguito dell'istanza di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, per i carichi affidati alla riscossione nel 2017, o entro il 30 settembre 2018 per quelli affidati dal 2000 al 2016, una Comunicazione di accoglimento o di diniego. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunica l’ammontare del debito ammesso alla definizione agevolata e invia i bollettini di pagamento.
Nel caso in cui il carico richiesto in definizione sia stato interessato da una dilazione in corso al 24/10/2016 con rate in scadenza nel 2016 e non saldate, il contribuente deve innanzitutto regolarizzare, entro luglio 2018, i relativi versamenti pagando le somme che Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà entro giugno 2018. Dopo l’avvenuto pagamento, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro settembre 2018, una seconda Comunicazione con le somme da versare a titolo di definizione agevolata. 

La legge stabilisce le seguenti scadenze

luglio 2018 (20% del debito della definizione agevolata); 
settembre 2018 (20%); 
ottobre 2018 (20%); 
novembre 2018 (20%); 
febbraio 2019 (20%). 

Per i vecchi piani di rateazione regolarizzati sono previste le seguenti scadenze:
ottobre 2018 (40%);
novembre 2018 (40%);
febbraio 2019 (20%).

Per aderire è necessario dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

lunedì 4 dicembre 2017

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici.

E' stata pubblicata l'Ordinanza del 14 novembre 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 24 agosto 2016 e 17 gennaio 2017 avente ad oggetto i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall'art. 24 del decreto-legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attivita' economiche operanti nel territorio dei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le iniziative di micro, piccole e medie imprese, danneggiate dai terremoti del 2016 e 2017, che risultino già presenti e operanti nei territori dei Comuni alla data dei succitati eventi sismici.

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro. Tali programmi possono riguardare: 

- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili, strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione;
- beni immateriali a utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
- lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti ammessi.

I programmi di spesa devono essere: avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi del 100% della spesa ammissibile, della durata massima di 10 anni, più 3 anni di preammortamento (a far data dal’ammissione).

Le domande di agevolazione potranno essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito di Invitalia, che provvederà alla valutazione dei progetti “a sportello”, ossia secondo l’ordine cronologico di presentazione e alla concessione dell’agevolazione entro i limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna Regione. Invitalia adotterà i provvedimenti di ammissione o non ammissione all’agevolazione entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, dandone comunicazione alle imprese richiedenti tramite PEC.

giovedì 26 ottobre 2017

Misura per favorire la ripresa produttiva delle imprese dell’area del sisma Centro Italia.

Cos’è.
E’ una misura istituita dall’ art. 20-bis del decreto-legge n. 189/2016, volta a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate, da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici, nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nelle quali sono ubicati i comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017.

I criteri, le procedure e le modalità di concessione, erogazione e controllo dei contributi previsti dalla misura agevolativa sono stati stabiliti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 agosto 2017.

A chi si rivolge.
La misura è destinata alle imprese operanti nel settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato ed è volta a sostenere la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle imprese operanti nelle province di:

Ancona
Ascoli Piceno
Fermo
L’Aquila
Macerata
Perugia
Pescara
Rieti
Teramo
Terni

Possono accedere alla misura le imprese di qualsiasi dimensione, anche non iscritte al Registro delle imprese:

- dotate di unità produttive ubicate nelle province indicate (le imprese non iscritte al Registro delle imprese devono esercitarvi l’attività);
- operative nei territori delle province indicate antecedentemente al 24 febbraio 2016 (26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara);
- operanti in tutti i settori, fatta eccezione per quelli dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura, se iscritte all’albo delle imprese artigiane ovvero nei settori di cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 11 agosto 2017, se non iscritte all’albo delle imprese artigiane
- che abbiano registrato una riduzione del fatturato non inferiore al 30%

Le agevolazioni.
Consistono in un contributo in conto capitale commisurato ai costi della produzione sostenuti dall’impresa negli esercizi 2017 e 2018 e nei limiti massimi del 30% della riduzione del fatturato registrata dalla medesima impresa. L’importo del contributo non può, in ogni caso, essere superiore a 50.000 euro per singola impresa, limite elevato a 75.000 euro per le imprese in possesso del rating di legalità.

Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; alle condizioni indicate nel decreto interministeriale 11 agosto 2017 e per le sole PMI dotate di unità produttive ubicate nei comuni direttamente colpiti dal sisma, il contributo è concedibile ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo ai regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.
Come funziona

Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello.
La gestione della misura - a partire dalla ricezione delle domande di agevolazione e fino alla concessione del contributo, all’erogazione del medesimo e al controllo sul corretto utilizzo delle risorse erogate - è affidata ai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, in qualità di Vice Commissari competenti per territorio. 

I Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati nei Bollettini Ufficiali regionali, adottano le disposizioni attuative della misura agevolativa, stabilendo, per singola Regione, i termini di presentazione delle domande e la relativa modulistica.

L’erogazione del contributo avviene in due quote:
- la prima quota, pari al 70%, è erogata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di concessione
- la seconda quota, pari al restante 30%, è erogata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione da parte dall’impresa, che deve intervenire entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018 (o della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo)

Dotazione finanziaria
Alla misura sono state destinate risorse finanziarie pari a 46 milioni di euro, così ripartite:
Abruzzo: 4,6 milioni di euro
Lazio: 4,6 milioni di euro
Marche: 28,06 milioni di euro
Umbria: 8,74 milioni di euro

Bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”

Un’App per entrare nel mondo dell’economia digitale con l’aiuto della Regione Abruzzo. È operativo il nuovo bando regionale “App Abruzzo – Parti da te”, che agevola e finanzia il percorso imprenditoriale e formativo di disoccupati che vogliono dare vita ad un’applicazione digitale.

Il bando può contare su una disponibilità finanziaria di 1,5 milioni di euro e verrà gestito dalla Fira, la finanziaria regionale.

“E’ un bando – spiega l’assessore alle Politiche del Lavoro Andrea Gerosolimo – che prevede una sorta di partnership tra la Regione e il disoccupato che aderisce al bando. La Regione, tramite la Fira, supporterà i partecipanti all’avvio dell’impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico attraverso un percorso che da un lato potenzia e sviluppa le competenze e dall’altro garantisce il processo di lancio della startup. Il bando – prosegue Gerosolimo – è rivolto a 45 soggetti che presentano un progetto imprenditoriale nel settore delle applicazioni mobili. In questo caso abbiamo voluto volgere attenzione particolare a quel mondo dell’imprenditoria digitale, pieno di idee e proposte, che ha molta aderenza tra i giovani ma che stenta a decollare per mancanza di contributi e assistenza”.

Per aderire al programma i disoccupati dovranno presentare la propria candidatura dal 13 novembre al 27 dicembre 2017 registrandosi sul sito www.appabruzzo.eu attraverso una procedura guidata.

L’accompagnamento che farà la Fira prevede un percorso formativo di 400 ore articolato in cinque aree tematiche; al termine i partecipanti oltre ad acquisire la qualifica professionale in ambito digitale, saranno affiancati da esperti per un percorso di accompagnamento nella nascita e crescita dell’impresa. Inoltre è prevista l’erogazione di un contributo a ciascun beneficiario per un massimo di 17.770 euro. “Contiamo di avere un’ampia adesione alla nostra iniziativa – conclude l’assessore Gerosolimo – anche perché a bando aperto verrà fatta comunicazione diretta sul territorio con iniziative di sensibilizzazione”.

Voucher ICT nuove tecnologie per le imprese

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE del 10 luglio 2017, che ha completato la dotazione finanziaria e l’ha ripartita tra le regioni, dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 sarà possibile per le micro, piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale presentare la domanda per l’ottenimento del contributo in forma di voucher per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Attraverso il bando si potrà accedere ad un voucher che consenta: 

a- il miglioramento dell’efficienza aziendale;
b- la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
c- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
d- la connettività a banda larga e ultralarga;
e- il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
f- la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. Gli acquisti potranno essere effettuati successivamente alla prenotazione del voucher.

Le domande potranno essere presentate dalle imprese, esclusivamente tramite la procedura informatica che sarà resa disponibile in questa sezione, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Già dal 15 gennaio 2018 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso della Carta nazionale dei servizi e di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il Ministero adotterà un provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher, su base regionale, contenente l’indicazione delle imprese e dell’importo dell’agevolazione prenotata.

 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico dell’impresa devono:

a) essere avviate successivamente alla prenotazione del Voucher effettuata con il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
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b) essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente e comunque entro i termini previsti dall’articolo 6, comma 1;
c) essere relative a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
d) nel caso di spese per servizi di consulenza specialistica o di formazione qualificata, essere relative a prestazioni svolte nel periodo di svolgimento del progetto;
e) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b) e c);
f) nel caso siano riferite agli ambiti di attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto 23 settembre 2014, essere strettamente correlate ai servizi e alle soluzioni informatiche riferiti agli ambiti di intervento di cui al predetto comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

Nel caso in cui l’importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili (100 milioni di euro), queste saranno ripartite in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Ai fini del riparto saranno considerate tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni che avranno presentato la domanda nel periodo di apertura dello sportello, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione.

Verificata la documentazione finale che le imprese sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese, che dovranno essere sostenute dopo la comunicazione dell’avvenuta prenotazione del contributo, il Ministero determinerà l’importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili.

Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alla concessione del Voucher alle micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.