lunedì 10 gennaio 2022

Un po' di chiarezza sulle nuove disposizione in tema di contenimento dell'epidemia

Gentile Cliente
prima di addentrarci nelle nuove disposizioni in termini di contenimento dell'epidemia, di seguito un quadro di sintesi delle definizioni:

Green pass base: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido con una validità di 48 ore o molecolare con una validità di 72 ore con risultato negativo.
Green pass rafforzato: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

Fatta chiarezza sui termini si riportano le nuove previsioni del Decreto-legge del 7 gennaio 2022 n° 1,  in ordine di entrata in vigore:

Dal 8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta' ed a coloro che compiranno cinquant'anni entro il 15 giugno 2022, salvo i casi di esonero specificatamente attestati dal proprio medico.
In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, a decorrere dal 1° febbraio 2022 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento che sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Dal 10 gennaio 2022  sarà necessario esibire il green pass rafforzato per accedere alle seguenti strutture:
  • per l’ingresso in alberghi e strutture ricettive;
  • per l’ingresso nei centri congressi;
  • per partecipare alle feste conseguenti a cerimonie religiose e civili;
  • per accedere in palestre, piscine, per fare sport di squadra o entrare nei centri benessere, anche all’aperto;
  • per la ristorazione con consumazione al banco o al tavolo anche all'aperto;
  • partecipazione a sagre e fiere;
  • per salire a bordo dei mezzi di trasporto ( aerei, treni, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale);
  • per l’accesso in musei, centri culturali, sociali e ricreativi 
  • per l'accesso ai centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso  e all'aperto, sale gioco, sale bingo e casinò
Dal  20 gennaio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per usufruire dei servizi alla persona: es. parrucchieri, barbieri, estetisti. Le verifiche che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

Dal 1 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass base per entrare negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari, nelle attività commerciali ad eccezione di quelle ritenute essenziali e specificatamente individuate da un apposito Decreto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Per le attività che non controllano il super green pass, con il rischio che quindi possano accedervi anche coloro che ne sono sprovvisti, la sanzione va sempre dai 400,00€ ai 1.000,00€. Si ricorda, però, che per l’esercente è prevista anche una sanzione accessoria: dopo la recidiva di tre multe, c’è il rischio di chiudere l’attività per 10 giorni.

Dal 15 febbraio 2022 sarà necessario esibire il green pass rafforzato per i lavoratori over 50 per accedere sui luoghi di lavoro.
Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un green pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose, ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Nel caso in cui il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro senza il green pass (green pass rafforzato per gli over 50), il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa con applicazione di una sanzione che va da 600 a 1500 euro.
l datori di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.











mercoledì 5 gennaio 2022

Convenzione Casartigiani per presentazione Assegno Unico Universale

Gentili Clienti 

Come già comunicato dal 01/01/2022 per tutti coloro che hanno figli a carico di età fino a 21 anni, compresi artigiani, commercianti ed autonomi, è necessario presentare Domanda di Assegno Unico Universale che sostituirà assegni familiari e detrazioni per figli. 

Lo Studio Associato D’Archimio ha stretto una convenzione con Casartigiani Pescara per la presentazione delle domande di Assegno Unico ed ISEE, qualora necessario. 

Se non avete un vostro patronato di fiducia, potete prendere un appuntamento direttamente con Casartigiani Pescara ai seguenti recapiti, specificando che trattasi di ns. clienti: 

085/9218272

347/9286790

patronatocaf@casartigianipescara.it 

Le sedi preposte all’adempimento sono: 
  • Montesilvano, Corso Umberto I, n. 177 
  • Sportello Straordinario presso Studio Associato D’Archimio Via Sant’Antonio n. 18 il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 previo appuntamento ai recapiti: 085/9218272 - 347/9286790 - patronatocaf@casartigianipescara.it 
Cordiali saluti. 

Rosciano 04/01/2022 

Studio Associato d’Archimio 

lunedì 3 gennaio 2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

 Da gennaio 2022 parte l’assegno unico universale (AUU), un sostegno erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età.

L’assegno unico universale andrà a sostituire l’assegno al nucleo familiare (ANF), le detrazioni irpef sui figli a carico, ed altre misure di sostegno alle famiglie.
L’ assegno ha un valore che varia da 175 euro a 50 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e all’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.
L’assegno unico figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc. In particolare, spetta alle famiglie:
  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni
    • 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • 2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • 4) svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico per cui non sono previsti limiti di età;
Per richiedere l’assegno Unico bisogna inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale. 
L’importo è variabile e viene determinato in base all’ISEE del nucleo familiare richiedente e all’età dei figli a carico. Inoltre sono previste delle maggiorazioni per casi specifici. Vediamo tutti i dettagli.
·         Per ciascun figlio minorenne: importo da 175 euro a 50 euro al mese.
Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro.
·         Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni: importo da 85 euro a 25 euro al mese.
Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro.
Sono previste inoltre maggiorazioni per famiglie con più di due figli,  maggiorazioni per figli disabili, maggiorazioni per le madri con meni di 21 anni, maggiorazioni per i primi tre anni.

La domanda per l’Assegno unico universale è annuale e può essere presentata a partire dal 01 gennaio 2022tramite sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) oppure tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.


giovedì 30 dicembre 2021

Emissione note credito in caso di procedure concorsuali.

E’ probabilmente la volta buona. Dopo le numerose modifiche alla disciplina delle note di variazione IVA contenuta nell’articolo 26, commi 2 e seguenti, del DPR n. 633 del 1972, questa volta all’intervento legislativo segue la Circolare esplicativa dell’Amministrazione Finanziaria, la numero 20 del 29 dicembre 2021. La norma, che per espressa previsione troverà applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, diventa definitivamente realtà. 

Non dimentichiamoci che, con una formulazione analoga a quella introdotta dall’articolo 18 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, con l’articolo 1, commi 126 e 127, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si era già tentato di anticipare al momento di apertura della procedura concorsuale la possibilità di emettere la nota di credito e, dunque, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia connesso a procedure concorsuali. Norma mai entrata in vigore, immediatamente abrogata dall’articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Sotto il peso della giurisprudenza unionale, disposizione espressamente censurata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16), mal conciliandosi con l’eccessiva durata delle procedure concorsuali, l’articolo 18 del DL n. 73 del 2021 corregge nuovamente il tiro e, modificando l’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, torna ad anticipare il momento di emissione della nota credito, tradizionalmente agganciato alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale. La novella introduce il nuovo comma 3-bis secondo il quale il cedente del bene o prestatore del servizio, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione. 

Questa volta, a differenza del passato, il Legislatore si preoccupa di individuare la data a partire dalla quale la variazione può essere operata. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza quindi attenderne l’esito, ossia la data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Di pari tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato. 

Nell’ambito della Circolare l’Amministrazione Finanziaria, facendo proprie le conclusioni della sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, afferma in maniera condivisibile che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulti preclusa al creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente, così superando precedenti indicazioni in senso opposto (circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni n. 155/E del 12 ottobre 2001, n. 89/E del 18 marzo 2002 e n. 195/E del 16 maggio 2008). 

Ai fini procedurali, in linea con il principio secondo il quale l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinato all’esistenza di un duplice requisito in capo al cessionario/committente, ovvero che lo stesso sia in possesso della relativa fattura e che l’operazione sia divenuta esigibile, secondo l’Amministrazione Finanziaria in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali: 
la data a partire dalla quale è consentita l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa; 
la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si apre la procedura medesima. 

In quanto agli importi, la variazione in diminuzione sarà pari all’intero credito vantato, nel caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali, ovvero alla sola quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, nel caso di concordato preventivo. 

Fermo restando il principio generale secondo il quale il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, in base alla novella legislativa tale obbligo di registrare la nota di variazione emessa dal creditore non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a). Ne consegue che il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione e la procedura non è tenuta al versamento della relativa imposta. Tale obbligo, invece, permane in capo al cessionario/committente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati. 

Nel caso in cui, successivamente all’apertura della procedura concorsuale, e quindi successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, secondo la disposizione di cui al comma 14, sorge l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento effettuata.

mercoledì 29 dicembre 2021

Prime novità per l'anno 2022

Caro Cliente,
accompagniamo i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

Ditte individuali esonerate dall'Irap
Il nuovo anno porta con sé la tanto attesa esclusione dall’Irap per le persone fisiche
L’esonero riguarderà esclusivamente gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti esercenti in forma non associata, diversi da coloro che abbiano scelto i regimi forfettario e di vantaggio (già esclusi dall'applicazione della presente imposta). A partire dalle scadenze di giugno 2022, pertanto, sarà dovuto solo il saldo Irap per il periodo 2021. Di conseguenza non saranno più dovuti gli acconti per l'anno 2022.
Nulla cambierà per le società e i professionisti che esercitano in forma associata. Tali soggetti continueranno a pagare secondo le attuali regole.

Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni fiscali
Sono stati ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante la nuova determinazione di scaglioni e aliquote.

Vecchio regime:

Scaglioni IRPEF fino al 2021

Aliquota 

Imposta dovuta

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro


Nuovo regime:

Scaglioni IRPEF dal 2022

Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro

23%

da 15.001 fino a 28.000 euro

25%

da 28.000 fino a 50.000 euro

35%

da 50.000 in poi

43%


Inoltre sono state riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Proroga credito di imposta beni strumentali "Transizione 4.0."
Si proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Per i beni materiali nuovi di cui all' allegato A:
- se prenotati entro il 31 dicembre 2021 e consegnati entro il 30 giugno 2022 il credito d'imposta è pari al 50%; 
- se realizzati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero il 30 giugno 2023 con la prenotazione entro il 31 dicembre 2022) l'aliquota scende al 40%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il solito meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 20%.
Per i beni immateriali di cui all'allegato B:
- se realizzati entro il 31 dicembre 2023 (ovvero il 30 giugno 2024 con il meccanismo della prenotazione) il credito d'imposta è pari al 20%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2024 (ovvero il 30 giugno 2025 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende al 15%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 10%.

Allungamento scadenza di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022
Con un emendamento al Ddl di Bilancio viene ampliato l'ambito temporale di applicazione della disposizione, già riportata nell'art. 2 del D.L. 146/2021, con la quale era stato disposto l'allungamento dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali. In particolare, a seguito dell'ultima modifica, la scadenza di pagamento per cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022 passa da 60 a 180 giorni
In sintesi, quindi, per gli atti ricevuti dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, le cartelle di pagamento dovranno essere saldate entro 180 giorni dalla notifica.

Dal 1° gennaio 2022 limite per l'utilizzo del contante scende sotto i 1.000 euro
Dal primo gennaio 2022 è stato ulteriormente ridotto il limite per l'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore, fissato nella misura di euro 999,99 per singola transazione. Questa ulteriore riduzione del limite va letta alla luce degli altri interventi già promossi per contenere l'uso del denaro contante in favore dell'utilizzo della moneta elettronica: l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, l'introduzione della fattura elettronica, l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità per le spese che hanno diritto alle detrazioni Irpef del 19%, l'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite Pos per imprese e professionisti.
Quanto a quest'ultima disposizione, si precisa che pur essendo prevista già dal 2014, era di fatto non sanzionata, ma con l'emendamento proposto al Dl. 152/2021 attualmente in corso di pubblicazione, è stata previsto uno specifico regime sanzionatorio a decorrere dal 1° gennaio 2023. In caso di mancata accettazione da parte di commercianti e professionisti del pagameno di qualsiasi importo con carte di credito o di debito la sanzione sarà pari a 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione.
accompagnami i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

lunedì 27 dicembre 2021

Agevolazioni sicurezza sul lavoro.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Avviso INAIL ISI 2021 avente l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Per dettagli di seguito il collegamento con il sito dell'INAIL.

giovedì 23 dicembre 2021

Come gli emendamenti riscrivono il Superbonus. Novità in manovra.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, ultimo atto utile per modificare il disegno di Legge della prossima manovra finanziaria, si mostrano particolarmente generosi nei confronti del Superbonus e di tutte le altre detrazioni fiscali previste in campo edilizio. 

Viene confermata la proroga del periodo di vigenza, sia per gli interventi di carattere condominiale che per le unità immobiliari unifamiliari. Per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023, ridotta per il biennio seguente; per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9) lettera b), il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione tuttavia che alla data del 30 giugno del medesimo anno siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le persone fisiche, pertanto, viene definitivamente meno il riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente come quello alla abitazione principale, condizioni espressamente richieste nella prima versione del disegno di Legge. 

Sempre con riferimento al periodo di vigenza vengono riconosciuti termini ancora più ampi per gli interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 119 del DL Rilancio effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. Nei predetti territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione piena del 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna decurtazione. 

Trova finalmente una soluzione normativa la spinosa questione avente ad oggetto il coordinamento fra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati. Con una modifica all’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio viene espressamente previsto che le detrazioni di cui agli interventi trainati rintracciabili ai commi 2, 4 secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 spetti per le spese sostenute entro i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti, così come determinati nel predetto comma 8-bis. Secondo la nuova formulazione normativa approvata in Commissione Bilancio del Senato, per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell’unico proprietario, la detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza. Dal punto di vista temporale, a patto che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, l’emendamento conferma il vincolo indissolubile esistente fra interventi trainanti e trainati. 

Anche il bonus mobili trova nuova linfa. Il limite di spesa per l’anno 2022, inizialmente ridotto 5.000 €, viene portato a 10.000 €, recuperando all’ultimo secondo una parte del plafond perso. Per il biennio seguente il limite di spesa scenderà a 5.000 €. 

Gli ultimi emendamenti approvati inoltre, introducono ulteriori misure agevolative. Viene istituita, in particolare, una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova disposizione, limitata agli edifici già esistenti, è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore: a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da più di otto unità immobiliari. Nel conteggio dovranno essere computate le relative pertinenze che compongono l’edificio. Tale ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonchè, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. 

Con una modifica al comma 13-bis, viene estesa la possibilità di utilizzare i prezzari di cui alla lettera a) del comma 13 anche agli interventi rilevanti ai fini del sisma-bonus, del bonus facciate e del recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. Questo significa, in altri termini, la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per tutti gli interventi, anche quelli minori, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi recentemente introdotta dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. La predetta disposizione, se confermata la valenza di norma interpretativa, potrebbe avere efficacia retroattiva e salvare le asseverazioni di congruità rilasciate sulla base di un prezzario errato. 

Non sembra avere la stessa valenza l’emendamento che modifica l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, che estende la detraibilità anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi previsti per la cessione delle singole detrazioni spettanti per gli interventi diversi dal Superbonus. Gli onorari sostenuti per visto e attestazione saranno detraibili solo dal 2022. 

Per il futuro, in ogni caso, saranno esenti da asseverazione di congruità le opere di edilizia libera di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sono esclusi da tale semplificazione gli interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, per i quali visto di conformità e asseverazione saranno sempre necessari.