lunedì 12 gennaio 2026

Super ammortamento, nuova agevolazione per l'acquisto di beni strumentali

Il nuovo super ammortamento sostituisce i crediti d'imposta "Transizione 4.0" e "Transizione 5.0".

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti di seguito illustrati effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 dicembre 2028. I beni agevolati devono essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Misura incentivante.

La maggiorazione è riconosciuta:
- per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter B annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Il costo di acquisizione dei predetti beni è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Viene meno il super-ammortamento per gli investimenti in beni di cui al programma Transizione 5.0

Procedura.

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Regime di cumulo.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. 

In modo analogo alla precedente disciplina è prevista la possibilità degli investimenti sostitutivi.

Attuazione.

Per dare attuazione all’agevolazione è prevista, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, l’emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per stabilire le modalità attuative delle disposizioni in commento, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio

La maxi deduzione degli ammortamenti, ovvero dei canoni di leasing, non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui aldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Rottamazione-quinquies

L'ultima manovra finanziaria ha introdotto una nuova versione di Rottamazione dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. 

Debiti definibili e importi dovuti: cosa si paga e cosa no.

Il perimetro della quinquies ricomprende esclusivamente carichi derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e da attività di liquidazione e/o controllo automatizzato e formale (richiami a 36-bis/36-ter DPR 600/1973 e 54-bis/54-ter DPR 633/1972), nonché contributi INPS da omesso versamento, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. 

Non è possibile rottamare i carichi relativi agli accertamenti e quelli oggetto di Rottamazione-quater in corso di validità alla data del 30/09/2025. E' possibile rottamare, invece, i carichi ricompresi in precedenti piani di dilazione o rottamazione decaduti.

Quanto agli importi, la logica resta quella classica delle rottamazioni: si versano capitale e spese di notifica e procedure esecutive, mentre non sono dovuti interessi e sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive su contributi/previdenza e aggio. Per le violazioni del Codice della strada viene richiamata una regola specifica: l’applicazione della definizione è limitata ai soli interessi. 

Calendario e rate: fino a 9 anni (54 rate bimestrali).

Il debitore può scegliere tra:
-unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
-fino a 54 rate bimestrali: le prime tre scadenze sono 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026; poi rate bimestrali con scadenze a fine mese (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre) dal 2027, fino alle ultime tre nel 2035. In caso di rateazione, sono dovuti interessi dal 1° agosto 2026 al tasso di interesse del 3% annuo. 

Procedura: domanda, comunicazione delle somme e effetti sulla riscossione.

La procedura è telematica: la dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026. L’agente della riscossione comunica l’ammontare dovuto e il piano rateale entro il 30 giugno 2026. 

Sul piano cautelare/esecutivo, la presentazione della dichiarazione produce gli effetti tipici delle paci fiscali: sospensione di prescrizione e decadenza, stop a nuove azioni (fermi, ipoteche, procedure esecutive) e sospensione degli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima rata. L’estinzione delle procedure esecutive già avviate si collega al pagamento della prima o unica rata, con le eccezioni indicate, come ad es. primo incanto positivo.

Decadenza: quando si perde il beneficio e cosa succede dopo.

La rottamazione quinquies non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata (se scelta),
- di due rate anche non consecutive,
- dell’ultima rata. 

In caso di decadenza, riprendono i termini di prescrizione o decadenza per il recupero e i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto, senza estinzione del debito residuo. 


lunedì 24 marzo 2025

Contributi Impianti fotovoltaici e mini eolici

E' stato pubblicato il Decreto Direttoriale che apre lo sportello per la misura "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - FER" avente ad oggetto contributi in conto impianti per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

A chi si rivolge

L'incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. 

Possono accedere solo le imprese in contabilità ordinaria. E' necessaria la predisposizione di una diagnosi energetica redatta da soggetto abilitato.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Le agevolazioni

Sono disponibili 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro nella misura massima del:30% per le medie imprese
40% per le micro e piccole imprese
30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento
50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto

La domanda

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. 

Per informazioni

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi




mercoledì 12 marzo 2025

Istanza di riammissione Rottamazione-quater.

E' stato attivato il canale telematico relativo all’invio della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater prevista dall’articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe. La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2025, utilizzando il portale dell’Agenzia delle entrate – riscossione.

Come fu previsto per l’adesione originaria la domanda di riammissione potrà essere trasmessa mediante l’area riservata, accedendo con SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, ovvero attraverso l’area pubblica, compilando l’apposito form ed allegando il documento di riconoscimento. 

Indipendentemente dalla modalità prescelta, nell’istanza di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate, fino ad un numero massimo di dieci (31 luglio e 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027), per il quale intende procedere al pagamento. A differenza di quanto previsto dal piano di pagamento originario questa volta le rate saranno di pari importo. 

La riammissione alla Rottamazione-quater è consentita ai soli contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione di adesione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge, n. 197 del 2022, che alla data del 31 dicembre 2024 siano incorsi nell’inefficacia della definizione per l’omesso versamento o il ritardato versamento (oltre il periodo di tolleranza di 5 giorni) di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 2 dicembre 2024. Ne consegue che potranno presentare l’istanza di riammissione anche i contribuenti che non abbiano versato alcuna rata del piano di pagamento, mentre saranno esclusi da tale possibilità quelli che siano decaduti a causa dell’omesso o ritardato versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025. Sono esclusi, pertanto, tutti coloro che al 31 dicembre 2024 erano ancora in regola con i versamenti. 

Non si tratta di una nuova rottamazione. La domanda di riammissione potrà riguardare i soli debiti già ricompresi nell’originario piano di pagamento della Rottamazione-quater oggetto di decadenza, ovvero contenuti nella relativa Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate - riscossione. Entro il 30 giugno 2025 l’Agente della riscossione invierà una Nuova Comunicazione delle somme dovute con indicazione dell’ammontare residuo degli importi da corrispondente. Per gli eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza e prima della riammissione, considerati a titolo di acconto, verrà computata la sola quota a titolo di capitale. 

La procedura di riammissione costituisce un’opportunità per tutti i contribuenti ad imminente rischio o già soggetti a procedure esecutive, soprattutto nel caso in cui i relativi carichi, prima o dopo la decadenza della Rottamazione-quater, siano stati ricompresi in piani di versamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 decaduti per omesso versamento. 

La semplice presentazione della domanda di riammissione consente di estinguere immediatamente le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non abbia già avuto luogo l’assegnazione del credito o il primo incanto con esito positivo), di impedire nuove procedure cautelari, esecutive, di sospendere gli effetti inibitori dei fermi amministrativi e di ottenere la condizione di regolarità dei versamenti, sia ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La riammissione, in particolare, costituisce l’ultima possibilità “concreta” di rateazione nel caso in cui i precedenti tentativi non siano andati a buon fine. Come ribadito nella Guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” dell’Agenzia delle entrate - riscossione, solo per i debiti ricompresi in istanze di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022 è possibile richiedere una nuova dilazione, a condizione che sia contestualmente versata una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Per i carichi relativi alle istanze di rateazione presentate dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, non è più possibile ottenere una dilazione di pagamento.

Obbligo assicurazione calamità naturali.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, escluse le imprese agricole, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Tale assicurazione, nello specifico, dovrà riguardare i seguenti beni, a qualsiasi titolo utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa:

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenticaratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le operemurarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettronichee a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato.

- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono obbligati ad assicurarsi anche le piccole imprese. Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese.

sabato 5 ottobre 2024

Ravvedimento speciale: sanatoria per il periodo 2018-2022

Gentile Cliente,

la Legge di Conversione del Decreto Omnibus introduce a favore dei contribuenti soggetti ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale la possibilità, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP, di limitare le attività di accertamento per il periodo 2018-2022. 

Possono accedere solo i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre 2024.

A seguito del ravvedimento, in particolare, non possono essere effettuate le verifiche sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo. 

La base imponibile, per la singola annualità, sarà pari:
- al 5% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA 10;
- al 10% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 ed inferiore a 10;
- al 20% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8;
- al 30% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;
- al 40% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;
- al 50% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’imposta sostitutiva, invece, viene determinata nella misura pari al:

- 10%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è inferiore a 6.

Si dispone, inoltre, un abbattimento del 30 % dell’imposta sostitutiva per i periodi direttamente interessati dalla pandemia da COVID-19 (2020 e 2021). In ogni caso l'imposta sostitutiva minima per la singola annualità dovrà essere di 1.000 euro.

Ad esempio per il contribuente che nel 2019 abbia dichiarato 50.000 euro" ed abbia ottenuto un punteggio ISA di "7", l'imposta sostitutiva sarà pari a "1.200 euro". Con il versamento di tale imposta non saranno possibili gli accertamenti sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

giovedì 26 settembre 2024

Patente a punti per cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: 
1) coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
2) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. 

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Dal 23 settembre 2024, data di pubblicazione della circolare esplicativa INL, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 

A partire dal 1° novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, non sarà più consentito l’inoltro della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). 

Riferimenti normativi: 
Articolo 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Circolare INL n. 4 del 23/09/2024.