lunedì 24 marzo 2025

Contributi Impianti fotovoltaici e mini eolici

E' stato pubblicato il Decreto Direttoriale che apre lo sportello per la misura "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi - FER" avente ad oggetto contributi in conto impianti per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o mini eolici, per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia dietro il contatore per autoconsumo differito.

A chi si rivolge

L'incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. 

Possono accedere solo le imprese in contabilità ordinaria. E' necessaria la predisposizione di una diagnosi energetica redatta da soggetto abilitato.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Le agevolazioni

Sono disponibili 320 milioni di euro, di cui il 40% riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro nella misura massima del:30% per le medie imprese
40% per le micro e piccole imprese
30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento
50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto

La domanda

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 5 maggio 2025. 

Per informazioni

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/sostegno-autoproduzione-energia-rinnovabile-pmi




mercoledì 12 marzo 2025

Istanza di riammissione Rottamazione-quater.

E' stato attivato il canale telematico relativo all’invio della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater prevista dall’articolo 3-bis del Decreto Milleproroghe. La domanda dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 30 aprile 2025, utilizzando il portale dell’Agenzia delle entrate – riscossione.

Come fu previsto per l’adesione originaria la domanda di riammissione potrà essere trasmessa mediante l’area riservata, accedendo con SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, ovvero attraverso l’area pubblica, compilando l’apposito form ed allegando il documento di riconoscimento. 

Indipendentemente dalla modalità prescelta, nell’istanza di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate, fino ad un numero massimo di dieci (31 luglio e 30 novembre 2025, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027), per il quale intende procedere al pagamento. A differenza di quanto previsto dal piano di pagamento originario questa volta le rate saranno di pari importo. 

La riammissione alla Rottamazione-quater è consentita ai soli contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione di adesione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge, n. 197 del 2022, che alla data del 31 dicembre 2024 siano incorsi nell’inefficacia della definizione per l’omesso versamento o il ritardato versamento (oltre il periodo di tolleranza di 5 giorni) di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 2 dicembre 2024. Ne consegue che potranno presentare l’istanza di riammissione anche i contribuenti che non abbiano versato alcuna rata del piano di pagamento, mentre saranno esclusi da tale possibilità quelli che siano decaduti a causa dell’omesso o ritardato versamento della rata in scadenza il 28 febbraio 2025. Sono esclusi, pertanto, tutti coloro che al 31 dicembre 2024 erano ancora in regola con i versamenti. 

Non si tratta di una nuova rottamazione. La domanda di riammissione potrà riguardare i soli debiti già ricompresi nell’originario piano di pagamento della Rottamazione-quater oggetto di decadenza, ovvero contenuti nella relativa Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate - riscossione. Entro il 30 giugno 2025 l’Agente della riscossione invierà una Nuova Comunicazione delle somme dovute con indicazione dell’ammontare residuo degli importi da corrispondente. Per gli eventuali versamenti effettuati dopo la decadenza e prima della riammissione, considerati a titolo di acconto, verrà computata la sola quota a titolo di capitale. 

La procedura di riammissione costituisce un’opportunità per tutti i contribuenti ad imminente rischio o già soggetti a procedure esecutive, soprattutto nel caso in cui i relativi carichi, prima o dopo la decadenza della Rottamazione-quater, siano stati ricompresi in piani di versamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 decaduti per omesso versamento. 

La semplice presentazione della domanda di riammissione consente di estinguere immediatamente le procedure esecutive precedentemente avviate (salvo che non abbia già avuto luogo l’assegnazione del credito o il primo incanto con esito positivo), di impedire nuove procedure cautelari, esecutive, di sospendere gli effetti inibitori dei fermi amministrativi e di ottenere la condizione di regolarità dei versamenti, sia ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

La riammissione, in particolare, costituisce l’ultima possibilità “concreta” di rateazione nel caso in cui i precedenti tentativi non siano andati a buon fine. Come ribadito nella Guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento” dell’Agenzia delle entrate - riscossione, solo per i debiti ricompresi in istanze di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022 è possibile richiedere una nuova dilazione, a condizione che sia contestualmente versata una somma corrispondente all’importo delle rate della rateizzazione decaduta scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Per i carichi relativi alle istanze di rateazione presentate dal 16 luglio 2022, in caso di decadenza, non è più possibile ottenere una dilazione di pagamento.

Obbligo assicurazione calamità naturali.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, escluse le imprese agricole, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'obbligo assicurativo rileva ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

Tale assicurazione, nello specifico, dovrà riguardare i seguenti beni, a qualsiasi titolo utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa:

- terreni: fondi o loro porzioni, con differenticaratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

- fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le operemurarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettronichee a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attivita' esercitata dall'assicurato.

- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono obbligati ad assicurarsi anche le piccole imprese. Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori autonomi non iscritti al Registro delle Imprese.

sabato 5 ottobre 2024

Ravvedimento speciale: sanatoria per il periodo 2018-2022

Gentile Cliente,

la Legge di Conversione del Decreto Omnibus introduce a favore dei contribuenti soggetti ISA che aderiscono al Concordato preventivo biennale la possibilità, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP, di limitare le attività di accertamento per il periodo 2018-2022. 

Possono accedere solo i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale entro il prossimo 31 ottobre 2024.

A seguito del ravvedimento, in particolare, non possono essere effettuate le verifiche sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo. 

La base imponibile, per la singola annualità, sarà pari:
- al 5% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA 10;
- al 10% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 ed inferiore a 10;
- al 20% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8;
- al 30% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;
- al 40% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;
- al 50% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’imposta sostitutiva, invece, viene determinata nella misura pari al:

- 10%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15% se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è inferiore a 6.

Si dispone, inoltre, un abbattimento del 30 % dell’imposta sostitutiva per i periodi direttamente interessati dalla pandemia da COVID-19 (2020 e 2021). In ogni caso l'imposta sostitutiva minima per la singola annualità dovrà essere di 1.000 euro.

Ad esempio per il contribuente che nel 2019 abbia dichiarato 50.000 euro" ed abbia ottenuto un punteggio ISA di "7", l'imposta sostitutiva sarà pari a "1.200 euro". Con il versamento di tale imposta non saranno possibili gli accertamenti sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 ovvero in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

giovedì 26 settembre 2024

Patente a punti per cantieri.

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. Non sono obbligati al possesso della patente a punti: 
1) coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; 
2) le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. 

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
  • iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
  • adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); 
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
Dal 23 settembre 2024, data di pubblicazione della circolare esplicativa INL, è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. 

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. 

A partire dal 1° novembre 2024 sarà possibile operare in cantiere solo dopo aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale, non sarà più consentito l’inoltro della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. 

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF). 

Riferimenti normativi: 
Articolo 27, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D.M. 18 settembre 2024 n. 132 - D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - Circolare INL n. 4 del 23/09/2024.

venerdì 24 maggio 2024

Credito d'imposta ZES unica

Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Istanze entro il 12 luglio e rischio ridefinizione dei crediti. Possono accedervi tutte le imprese , indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo (solo quelli previsti dalla carta degli aiuti), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 
E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 
Ma per la piena operatività della misura, dobbiamo attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di comunicazione, le istruzioni e definisce il contenuto e le modalità di trasmissione. 

Investimento minimo e massimo - L’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni. 

Spese agevolabili - Sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientra tra queste anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo. 

Entità credito d’imposta - Per l’acquisto di beni strumentali, le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta (in alcuni casi particolari al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. 

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto. 
I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. 
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti - Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Novità bonus edilizi

Dopo il via libera definitivo del Senato ottenuto il 16 maggio scorso, arriva quello della Camera ottenuto nella mattinata di ieri con 150 sì e 109 no. È attesa ora la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Segue un riepilogo delle principali novità.

Bonus edilizi - In tema Superbonus, le detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto 29 marzo 2024, n. 39, quindi, negli anni 2024 e 2025, saranno detraibili obbligatoriamente in 10 anni. Attualmente, la legislazione vigente prevede per tali detrazioni la fruizione in 4 rate con un’aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l’anno 2025.

Banche, assicurazioni e società finanziarie. Le disposizioni – Dal 1° gennaio 2025 le banche e gli istituti finanziari non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi con i contributi previdenziali, assistenziali e con premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora il divieto non venisse rispettato, il Fisco recupererà il credito compensato e provvederà a sostenere una sanzione.
Al fine di prevenire l’acquisto di crediti derivanti dalle misure Superbonus a prezzi troppo bassi rispetto al loro valore reale, l’articolo 4-bis, comma 6, introduce un nuovo comma 3-ter all’art. 121 del dl 34/2020, inerente all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
In particolare, la norma stabilisce che per i soggetti qualificati che hanno acquistato crediti d’imposta a un prezzo inferiore al 75% del loro valore nominale, la detrazione deve essere suddivisa in6 rate annuali di pari importo anziché nella rateazione originaria. Le nuove regole si applicano a banche, intermediari finanziari iscritti all’Albo e imprese di assicurazioni.

Enti comunali: attività di vigilanza e controllo – I Comuni devono vigilare sulle irregolarità, in particolare, dovranno sostenere controlli su interventi relativi a Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche. In caso di mancata realizzazione dei lavori o di difformità rispetto ai documenti edilizi rilasciati, il Comune è autorizzato a trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’Enea, con la possibilità di irrogare per illeciti relativi alla disciplina edilizia. Inoltre, potranno segnalare alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti che hanno generato indebite agevolazioni fiscali.
È previsto un incentivo alle attività di controllo pari al 50% delle maggiori somme incassate a titolo definitivo e delle sanzioni. Tra le attività di accertamento rientrano la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l’Enea e l’Agenzia delle Entrate e ogni altra attività che permetta l’immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione.
Sarà istituito un “Fondo delle somme recuperate dall’utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie” in cui confluiranno le somme recuperate. La destinazione del 50% e la ripartizione ai comuni aventi diritto verrà disposta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sconto fattura e cessione credito: deroga comuni colpiti dal sisma – È prevista una deroga al blocco dello sconto in fattura e cessione del credito per i comuni colpiti da eventi sismici. In particolare, la deroga interessa gli immobili danneggiati dai terremoti del 6 aprile 2009 e del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali le richieste sono state presentate a partire dal 30 marzo 2024.

Novità piano Transizione 5.0 e riversamento spontaneo R&S – Con un emendamento al dl 39/2024, in merito alla transizione 5.0, si prevede espressamente che l’agevolazione interesserà anche gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, quindi prima dell’entrate in vigore del D.L. PNRR (dl 39/2024). Il pagamento degli acconti del 20% per gli investimenti in beni materiali e immateriali finanziati dal Piano 5.0, dovrà essere comunicato periodicamente al GSE. Viene trasformato da quotidiano in mensile l’obbligo posto a carico del GSE di comunicare al Ministero del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno comunicato in modo valido l’intenzione di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. Inoltre, il GSE dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate qualora emerga una fruizione anche parziale, del credito in assenza dei relativi presupposti.
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta Ricerca&Sviluppo indebitamente utilizzato è ancora prevista una proroga fino al 31 ottobre 2024.

Bonus ristrutturazione – L’aliquota del bonus ristrutturazioni a partire dal 1° gennaio 2028 e fino a tutto il 2033 scenderà al 30%. Ad oggi, si ricorda, l’aliquota è ancora pari al 50% ma, dal 1° gennaio 2025 ritornerà nella sua percentuale base pari al 36% (art. 16-bis del TUIR) e rimarrà tale per tutto il triennio 2025-2027 (salvo eventuali modifiche).