lunedì 16 luglio 2018

Abolizione Split Payment per i professionisti.

Gentile Cliente, con decorrenza dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018, i professioni che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib non dovranno più applicare il regime iva della scissione dei pagamenti. In particolare, l’articolo 12 del decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che essa sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.

Pertanto a decorrere dal 14 luglio scorso il professionista che emetta fattura a favore delle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati non dovrà più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”. Di pari il cliente che riceva la fattura, al momento del pagamento, dovrà trattenere la ritenuta e versare al professionista l’Iva relativa. Il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, dovrà liquidare l’imposta e versarla all’erario.

venerdì 13 luglio 2018

Deducibilità Imu sul reddito di impresa

Per effetto dell'Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale numero 271/1/18 della Ctp di Parma la parziale indeducibilità dell'Imu versata sugli immobili strumentali per destinazione sarà oggetto di verifica di costituzionalità, in particolare ai fini del principio di capacità contributiva. 

La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/2013) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali. Tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Inoltre la suddetta norma speciale sembra contrastare con il tenore normativo dell'articolo 99 del TUIR nella parte in cui prevede la deducibilità delle imposte diverse da quelle sul reddito. In particolare appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente.

Sarà cura dello Studio valutare, a seconda dei casi e della effettiva convenienza, l'invio di apposite istanze di rimborso con il primo fine di interrompere il termine di decadenza previsto dalla norma. Successivamente, a secondo della risposta dell'Amministrazione Finanziaria, si provvederà, in sussistenza delle condizioni di legge ed alla luce dei risvolti costituzionali, a presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

lunedì 9 luglio 2018

Scissione dei pagamenti: professionisti non più obbligati.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge Dignità i professionisti, e più in generale coloro che sono soggetti a ritenute a titolo di imposta, non saranno più obbligati - quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment - a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. 

La loro esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell’Iva relativa alle specifiche transazioni. 

L’articolo 14 del decreto legge, infatti, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72 , non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»

Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73 .

Dall’insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l’esclusione dallo split payment riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta (ad esempio gli agenti).

giovedì 5 luglio 2018

Decreto Dignità: contenuti di principale interesse

Contratti a Termine 

La durata massima dei contratti a termine scende a 24 mesi dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.
Inoltre, è previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (che, dunque, diventerà pari all’1,9%), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti 

Nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre quella minima da 4 a 6 mensilità.

Tutela dell’occupazione

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’aiuto nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa.
La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell’impresa e dell’entità della riduzione del livello occupazionale.

Delocalizzazione 

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (il quale prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio), decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in altro Stato entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Chi sfrutta aiuti di Stato e delocalizza in Stati UE deve restituire l’intero ammontare dell’incentivo, oltre agli interessi nella misura del 5%. Mentre in caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, si applica (oltre alla restituzione dell’intero incentivo) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito.
Ovviamente, tutto quanto sopra previsto, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei.
In relazione alle misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del Decreto, le amministrazioni competenti, provvedono, entro 180 giorni dalla medesima data, ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente.
L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti, mediante variazione in aumento del reddito imponibile pari alle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il recupero dei benefici fiscali si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Redditometro 

Viene inibito l’utilizzo del redditometro dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, prevedendo al tempo stesso la possibilità dell’utilizzo dello strumento di accertamento sintetico per le annualità precedenti. Dunque, gli accertamenti redditometrici non avranno più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno d’imposta 2016, nonché per i successivi.
I prossimi decreti ministeriali che dovranno stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva saranno emanati soltanto dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Split payment 

Viene abolito lo strumento dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto.
La disposizione decorre dal giorno successivo della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro, pare evidente che al riguardo occorreranno delle ulteriori precisazioni, tenuto conto dei vari casi che si possono verificare nella pratica.

Rifinanziamento bonus assunzioni

Buone notizie per le imprese del Sud, Abruzzo compreso: a seguito della registrazione della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 22 del 28 Febbraio 2018 che ha approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020, è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni destinati all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno.

Il rifinanziamento permette di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all’INPS con la usuale procedura predisposta dall’Istituto.

L’Incentivo occupazione Mezzogiorno, attivo dal 1° gennaio 2018 per l’intero anno, e in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione Sud del 2017, riguarda le seguenti categorie:

– lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età

– lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura, la cui attuazione è demandata, come detto, all’Inps, riguarda le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e prevede sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1 comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

L’assunzione deve essere a tempo indeterminato o in apprendistato presso una sede di lavoro sita nelle regioni del Mezzogiorno, anche part-time. L’esonero spetta anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa.

sabato 30 giugno 2018

Confermata proroga fatturazione elettronica

Gentile Cliente,

come anticipato con Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 pubblicato sulla n. 148 del 28/06/2018 è stata prorogata al 01 gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta invece l'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione da destinarsi a cisterne (es. carburante acquisto dai soggette esercenti attività di autotrasporto merci conto proprio e conto terzi).

Ai fini della deducibilità e della detraibilità degli acquisti di carburante da autotrazione è confermata l'entrata in vigore dal 01/07/2018 dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. 

giovedì 28 giugno 2018

Probabile proroga fatturazione elettronica carburanti.

Gentile Cliente,

con alta probabilità con Decreto Legge di imminente approvazione il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dell’entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronica relativa all’acquisto di carburanti da autotrazione la cui entrata in vigore era prevista per il 01 luglio 2018. Sarà cura dello Studio Associato D’Archimio informarvi tempestivamente in merito alla pubblicazione del predetto decreto.

Facendo seguito a precedenti comunicazioni (http://studioassociatodarchimio.blogspot.com) si coglie comunque l’occasione per ricordare che dal 01/07/2018 entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

-Carburanti: detrazione e deducibilità con mezzi di pagamento tracciati. 
Dal primo luglio 2018 per tutti i titolari di partita iva, relativamente sia ai mezzi aziendali che per quelli a deducibilità ridotta, entrerà in vigore l'obbligo di pagare gli acquisti di carburante per l'autostazione mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Da questa data, infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018 le spese di carburante, oggi liberamente pagabili per contanti, se nei limiti di 2.999,99 €, saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva, secondo cui l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
In base alle nuove disposizioni, a decorrere dal 1 luglio 2018, i soggetti titolari di partita Iva non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica intestate alla ditta. 
A completare l’opera, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2018 si aggiunge il fatto che la legge di Bilancio ha previsto che gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica. 
Dato che le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1 luglio 2018, ci sono sei mesi di tempo per adeguare procedure e strumenti alle nuove regole. In questo senso lo Studio Associato D’Archimio contatterà la gentile Clientela per quanto necessario (http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2018/01/schede-carburanti-primo-passo-verso-il.html).

-Stipendi: addio contanti.
A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale a mezzo di: bonifico sul c.c. con IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso sportello bancario o postale ove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Sarà espressamente vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Al datore di lavoro che viola tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro (http://studioassociatodarchimio.blogspot.com/2018/01/legge-di-stabilita-tutte-le-novita-in.html).

Buona lettura