giovedì 4 gennaio 2018

Legge di stabilità: tutte le novità in materia di lavoro.

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro privati che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, (d.lgs. n. 23/2015) in ABRUZZO saranno esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con un limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, alle seguenti condizioni: 

- Lavoratori che non abbiano compiuto 35 anni di età 
Oppure 
- Lavoratori con età da 35 anni, purchè negli ultimi 6 mesi non abbiamo prestato attività da lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, ovvero aver svolto attività da lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. 
- Datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti non abbiamo proceduto con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi. 

Non sono ostativi ai fini del riconoscimento dell’esonero, gli eventuali rapporti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti a tempo indeterminato. 
L’esonero di applica anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando i requisiti di cui ai punti precedenti.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con alri esoneri o riduzioni.

Bonus 80 euro.
Si amplia la platea dei lavoratori che potranno beneficiare del c.d. bonus 80 euro, grazie all'innalzamento delle soglie reddituali per accedere al beneficio: la misura del credito resta ferma a 960 euro annui, mentre, grazie alle modifiche, il bonus spetterà per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro, soglia che sostituisce la precedente di 24mila euro.

Cooperative: incentivi per assunzioni.
La legge di bilancio riconosce incentivi anche in favore delle cooperative sociali che dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, assumano a tempo indeterminato persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale (dal 1° gennaio 2016) e donne vittime di violenza di genere
Il contributo sarà erogato per un periodo massimo di 36 mesi un contributo ed entro il limite di spesa di 500.000 euro annui (un milione di euro annui per le donne vittima di violenza) per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori e lavoratrici assunti.

Stipendi: addio contanti.
A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale a mezzo di: bonifico sul c.c. con IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso sportello bancario o postale ove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.
Sarà espressamente vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Al datore di lavoro che viola tale obbligo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Sgravi contributivi per gli imprenditori agricoli.
Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che non abbiano compiuto quaranta anni che si iscrivano per la prima vola alla previdenza agricola tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. 

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