sabato 24 luglio 2021

Rottamazione Ter e Saldo e Stralcio: nuovi termini per i versamenti.

L'articolo 1-bis del DL n. 73/2021 ha differito nuovamente i versamenti di alcune rate relative al 2020 della rottamazione ter. Di seguito le nuove scadenze:
Termini originari
Termini decreto Sostegni
Termini decreto Sostegni bis
28 febbraio 2020
31 luglio 2021
31 luglio 2021 
31 maggio 2020
31 luglio 2021
31 agosto 2021 
31 luglio 2020
31 luglio 2021
30 settembre 2021 
30 novembre 2020
31 luglio 2021
31 ottobre 2021 
Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

Di pari prorogate le scadenze 2020 previste per il Saldo e Stralcio. L’articolo 1-bis del D.L. n. 73/2021 ha differito i versamenti secondo i termini che seguono:

Termini originari
Termini decreto Sostegni
Termini decreto Sostegni bis
31 marzo 2020
31 luglio 2021
31 luglio 2021
31 luglio 2020
31 luglio 2021
30 settembre 2021 
Nessuna novità è prevista per i versamenti relativi alle rate in scadenza nell’anno 2021, che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2021 (per coloro che sono in regola con i versamenti del 2020).

In arrivo lo stralcio dei ruoli 2000-2010

L’articolo 4, comma 4, del DL Sostegni ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma, disposta a favore delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, prevedeva sin dall’origine la sospensione di tutti i debiti compatibili con le disposizioni di stralcio. 

All’esito di una procedura automatica per il contribuente, l’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento verrà disposto solo se tutti i soggetti coobbligati rientreranno nelle condizioni previste dalla norma. 

Non è la prima volta che viene disposta una procedura del genere. L’articolo 4 del DL n. 119 del 2018 aveva già introdotto una procedura di stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Questa volta, tuttavia, la procedura di annullamento dei debiti fino a 5.000 euro di interseca con le procedure di definizione agevolata della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Considerando l’imminenza delle prossime scadenze, la cui proroga per le somme relative alle rate in scadenza nel 2020 è stata recentemente disposta dalla conversione in Legge del DL Sostegni-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio per verificare se nei documenti inclusi nel piano di pagamento siano presenti carichi affidati all’Agente delle Riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la Legge ha previsto l’annullamento. Se dalla predetta verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento, il contribuente potrà ristampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, ricalcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi. 

Avviso Liquidità, finanziamenti soggetti non bancabili.

Abruzzo Sviluppo SpA ha pubblica l'Avviso “Liquidità”, una misura volta alla concessione di finanziamenti a TASSO ZERO di importo compreso tra 5.000,00 e 15.000,00 euro ad imprese costituite ed attive, non bancabili, con difficoltà di accesso al credito, per l’attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla salvaguardia e al consolidamento dell’attività imprenditoriale sul proprio mercato di riferimento, al fine di contrastare la crisi economica in atto.

I finanziamenti del cosiddetto “Avviso Liquidità” saranno concessi a favore di imprese costituite e già attive alla data di pubblicazione dell’Avviso e comunque non successivamente al 30/04/2021, in particolare Micro e Piccole Imprese che assumono la forma giuridica di ditta individuale, di società di persone, società cooperative, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

I prestiti concessi a valere sull'Avviso “Liquidità”, hanno una durata di 72 mesi (incluso il periodo di preammortamento di 12 mesi), non prevedono spese di istruttoria e potranno essere estinti in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. Inoltre, non verranno richieste garanzie reali, patrimoniali, finanziarie né personali.

Non possono presentare istanza di finanziamento i Soggetti già beneficiari delle precedenti Misure di Microcredito gestite da Abruzzo Sviluppo SpA.

Le spese ammissibili sono quelle ritenute “congrue ed attinenti all’iniziativa imprenditoriale”, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dal 4 Marzo 2020.

A titolo esemplificativo le spese ammissibili sono:

Spese di funzionamento e gestione;
Consulenze;
Investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature generiche;
Acquisto di materie prime, semilavorati prodotti finiti;
Pagamento di debiti commerciali afferenti all’attività d’impresa;
Spese per adeguamento e messa a norma degli impianti termici, elettrici ed idraulici;
Costo del personale con regolare contratto di assunzione da parte dell’impresa;
Costi promozionali (SI a web site e materiali. No partecipazione a fiere o eventi);
Corsi di formazione funzionali all’attività d’impresa;
Opere murarie connesse all’attività d’impresa.
L’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi dedicati, indispensabili per l’attività d’impresa, al suo ciclo produttivo e di vendita. E' inammissibile l’acquisto di autovetture/automezzi ad uso promiscuo.

Le domande di ammissione potranno essere presentate, con modalità “a sportello”, secondo le indicazioni riportate nell'Avviso, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo liquidita@pec.abruzzosviluppo.it a partire dal 6 settembre 2021 e fino al 16 settembre 2021.

Per la richiesta di chiarimenti scrivere a: liquidita@abruzzosviluppo.itindicando nell’oggetto: “LIQUIDITA’ – RICHIESTA CHIARIMENTI”.

Nuovo credito di imposta sanificazione

Per favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del COVID-19, il decreto Sostegni-bis ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e che hanno acquistato dei dispositivi di protezione individuale.

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

La Comunicazione per accedere ai benefici potrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19.

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Se le richieste superano il plafond disponibile (200 milioni di euro per l’anno 2021) l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

mercoledì 7 luglio 2021

Contributo a fondo perduto piccole attività Regione Abruzzo

Gentile Cliente, la Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso pubblico che prevede nuovi sostegni economici ai professionisti e alle partita Iva che hanno subito perdite durante la fase acuta della pandemia da Covid19. Di seguito le principali informazioni

I Beneficiari dell’avviso sono i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, iscritti alle sezioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, i titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS ed i liberi professionisti, iscritti all’Albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata. 

I Requisiti di partecipazione sono:

a) sede/studio dell’attività localizzati nella Regione Abruzzo; 
b) partita iva attiva al momento della presentazione della domanda e al momento della liquidazione; 
c) inizio di attività (ossia p.iva attiva) prima del 01/01/2019
d) ricavi/compensi anno 2019 non superiori a € 80.000,00, come risultanti dal modello di dichiarazione redditi persone fisiche 2020/periodo d’imposta 2019 trasmesso all’Agenzia delle Entrate; 
e) riduzione dei ricavi/compensi dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 almeno pari al 30%; 
f) non esercitare un’attività economica incompatibile con il regime di aiuti del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis); 

L’avviso prevede un ristoro a fondo perduto che va ad un minimo di 2 mila euro fino a 4 mila euro per i professionisti e gli autonomi che hanno personale regolarmente assunto.

Le istanze potranno essere presentate essere presentate dal 12 luglio fino al 3 agosto. 

A tal fine, qualora vogliate, potrete contattare il nostro referente esterno Gabriele Sisofo al seguente numero di telefono 3461887267 e-mail sisofogabriele@gmail.com 

lunedì 5 luglio 2021

Integrazione Contributo a Fondo Perduto

Gentile Cliente, 

è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ha aperto lo sportello per richiedere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 commi 5-15 del DL Sostegni-bis riconosciuto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il contributo spetta per la quota eccedente rispetto al corrispondente contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 commi 1-3 dello stesso DL Sostegni-bis erogato nei giorni scorsi.

Come per le precedenti versioni del contributo a fondo perduto lo Studio Associato D'Archimio provvederà ad analizzare tutte le posizioni ed inviare la richiesta per gli aventi diritto.