sabato 24 luglio 2021

In arrivo lo stralcio dei ruoli 2000-2010

L’articolo 4, comma 4, del DL Sostegni ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La norma, disposta a favore delle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro, prevedeva sin dall’origine la sospensione di tutti i debiti compatibili con le disposizioni di stralcio. 

All’esito di una procedura automatica per il contribuente, l’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento verrà disposto solo se tutti i soggetti coobbligati rientreranno nelle condizioni previste dalla norma. 

Non è la prima volta che viene disposta una procedura del genere. L’articolo 4 del DL n. 119 del 2018 aveva già introdotto una procedura di stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Questa volta, tuttavia, la procedura di annullamento dei debiti fino a 5.000 euro di interseca con le procedure di definizione agevolata della Rottamazione-ter e del Saldo e Stralcio. Considerando l’imminenza delle prossime scadenze, la cui proroga per le somme relative alle rate in scadenza nel 2020 è stata recentemente disposta dalla conversione in Legge del DL Sostegni-bis, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio per verificare se nei documenti inclusi nel piano di pagamento siano presenti carichi affidati all’Agente delle Riscossione dal 01/01/2020 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la Legge ha previsto l’annullamento. Se dalla predetta verifica dovesse emergere la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento, il contribuente potrà ristampare in autonomia i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, ricalcolati al netto delle somme relative ai suddetti carichi. 

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