mercoledì 31 marzo 2021

Principali novità in materia di lavoro del DL Sostegni

Proroga Cassa integrazione Covid-19 _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 7 e 8.
Proroga la cassa integrazione Covid senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
- per ulteriori 13 settimane tra il 1 aprile ed il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario (CIGO) per le aziende del settore industria ed edile.
- per ulteriori 28 settimane tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga (FSBA-CIGD-FIS) per le aziende del settore artigiano, commercio e professionisti.
- per una durata massima di 120 giorni tra il 1 aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021 in relazione ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori agricoli (CISOA)


Rapporti di lavoro a termine _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 17.
Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, anche se si è beneficiato di tale opportunità con i decreti precedenti ma fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.


Divieto di licenziamento _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 8
Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo per le aziende destinatario di cassa integrazione ordinaria (CIGO), con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.
Mentre resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, assegno ordinario e fis per il periodo 1 luglio – 31 ottobre 2021. Si ritiene che tale divieto vige anche per l’azienda che non beneficerà degli ammortizzatori sociali per tale periodo.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acuacoltura _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 19.
Per le aziende appartenenti alle filiere agricole , della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’inail e per la quota a carico del datore di lavoro anche per la mensilità di gennaio 2021. 

lunedì 22 marzo 2021

DL Sostegni: novità in ambito tributario.

Gentile Cliente, 

è stato approvato il Decreto Legge c.d. Sostegni avente ad oggetto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. In particolare il decreto prevede:

- riconoscimento di un contributo a fondo perduto in caso di riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno 2019, nel limite minimo di 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 € per le persone giuridiche, e massimo di 150.000,00 €. L'importo riconosciuto costituisce una tantum e non deve essere moltiplicato per i mesi dell’anno. Il contributo sarà pari all’importo ottenuto applicando alla riduzione del fatturato medio mensile, le seguenti percentuali: 
- il 60% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno 2019 non superiori a 100.000,00 €;
- il 50% per coloro che si collocano nella fascia tra 100.001,00 € e 400.000,00 €;
- il 40% per coloro che si collocano nella fascia 400.001,00 € e 1.000.000,00 €;
- il 30% per coloro che si collocano nella fascia fra 1.000.001,00 € e 5.000.000,00 €;
- il 20% per coloro che superano i 5.000.000,00 €, ma non i 10.000.000,00 €. 

A titolo di esempio qualora il contribuente abbia avuto un ricavi/fatturato per:

anno 2019 150.000,00 € ---> fatturato medio (150.000,00/12) 12.500,00 €
anno 2020 65.000,00 € ---> fatturato medio (65.000,00/12) 5.416,66 €
riduzione fatturato del 56,67% pari a 7.083,34 €
contributo a fondo perduto riconosciuto 3.541,67 €

- slittamento dei termini previsti per la sospensione dei versamenti affidati all’agente della riscossione. In particolare, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, resteranno sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione, affinché siano considerati tempestivi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto il 31 maggio 2021 costituisce il termine ultimo per recuperare i versamenti temporaneamente rimasti sospesi.

- differimento dei termini di versamento delle rate in scadenza nel 2020 e di quelle da corrispondersi il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 relative alle procedure di definizione agevolata della rottamazione-ter (articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e del saldo e stralcio (articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in questo caso i versamenti, oggetto di una proroga postuma, saranno considerati tempestivi e non determineranno l’inefficacia delle rispettive disposizioni agevolative se effettuati entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020, ovvero entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nel periodo 2021 oggetto di differimento.

- annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000,00 € (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018). L’annullamento, tuttavia, sarà possibile solo per le persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 € ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, sempre nello stesso periodo d’imposta, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

- introduzione di definizione automatica dei controlli automatici di cui agli articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972 relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018. Accedono alla definizione le imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato del 30% rispetto al periodo di imposta 2019. La definizione, che avverrà su proposta dell'Amministrazione Finanziaria, prevede il pagamento delle sole imposte senza alcun onere a titolo di sanzioni ed interessi.

giovedì 4 marzo 2021

Bando Isi 2020: incentivi messa in sicurezza luoghi di lavoro.

In attuazione del comma 6 bis, articolo 95, d.l. n.34 del 19 maggio 2020 e in conformità all’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell’iniziativa ISI agricoltura 2019-2020, pubblicata il 6 luglio 2020.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2020 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato.
Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 130.000,00. Il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di Euro 2.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2020, entro il 26 febbraio 2021.

Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.
È, inoltre, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale Inail.

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line.

 

Calendario scadenze Isi 2020

 

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

1 giugno 2021

Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

15 luglio 2021 entro le ore 18:00

Download codici identificativi

Dal 20 luglio 2021

Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico

Entro la chiusura della procedura informatica sarà fornita indicazione della data di pubblicazione delle regole tecniche

Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico

Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

Periodo di apertura della procedura
comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici

Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

Alla data comunicata contestualmente alla
pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori.

lunedì 1 marzo 2021

Proroga termini in scadenza rottamazione/saldo e stralcio

Gentile Cliente,

il Ministero di Economia e Finanze ha pubblicato una nota stampa con la quale ha anticipato l'emissione di un provvedimento avente ad oggetto la proroga per il termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 della Rottamazione-ter (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del saldo e stralcio (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018), sostanzialmente sospese per effetto dell’articolo 68 comma 3 del Decreto Legge n. 18 del 2020, nonché della prima rata del 2021 della Rottamazione-ter. 

Secondo l’articolo 67 del DL n. 18 del 2020 il mancato o insufficiente versamento delle rate in scadenza e da corrispondersi nell’anno 2020 per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, nelle due versioni del DL 119 del 2018 e del DL n. 34 del 2019, e per la pace fiscale di cui all’articolo 1 comma 184 della Legge n. 145 del 2018 non determinava l’inefficacia delle definizioni interessate se il debitore effettuava il pagamento delle predette rate entro il primo marzo 2021. Con la proroga annunciata tale termine verrà ampliato.

Sarà cura dello Studio Associato D'Archimio informarvi tempestivamente non appena sarà pubblicato il relativo decreto.