lunedì 22 marzo 2021

DL Sostegni: novità in ambito tributario.

Gentile Cliente, 

è stato approvato il Decreto Legge c.d. Sostegni avente ad oggetto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. In particolare il decreto prevede:

- riconoscimento di un contributo a fondo perduto in caso di riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 pari ad almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno 2019, nel limite minimo di 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 € per le persone giuridiche, e massimo di 150.000,00 €. L'importo riconosciuto costituisce una tantum e non deve essere moltiplicato per i mesi dell’anno. Il contributo sarà pari all’importo ottenuto applicando alla riduzione del fatturato medio mensile, le seguenti percentuali: 
- il 60% per i soggetti con ricavi e compensi nell’anno 2019 non superiori a 100.000,00 €;
- il 50% per coloro che si collocano nella fascia tra 100.001,00 € e 400.000,00 €;
- il 40% per coloro che si collocano nella fascia 400.001,00 € e 1.000.000,00 €;
- il 30% per coloro che si collocano nella fascia fra 1.000.001,00 € e 5.000.000,00 €;
- il 20% per coloro che superano i 5.000.000,00 €, ma non i 10.000.000,00 €. 

A titolo di esempio qualora il contribuente abbia avuto un ricavi/fatturato per:

anno 2019 150.000,00 € ---> fatturato medio (150.000,00/12) 12.500,00 €
anno 2020 65.000,00 € ---> fatturato medio (65.000,00/12) 5.416,66 €
riduzione fatturato del 56,67% pari a 7.083,34 €
contributo a fondo perduto riconosciuto 3.541,67 €

- slittamento dei termini previsti per la sospensione dei versamenti affidati all’agente della riscossione. In particolare, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, resteranno sospesi fino al 30 aprile 2021 i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi. I versamenti oggetto di sospensione, affinché siano considerati tempestivi, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto il 31 maggio 2021 costituisce il termine ultimo per recuperare i versamenti temporaneamente rimasti sospesi.

- differimento dei termini di versamento delle rate in scadenza nel 2020 e di quelle da corrispondersi il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021 relative alle procedure di definizione agevolata della rottamazione-ter (articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) e del saldo e stralcio (articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Anche in questo caso i versamenti, oggetto di una proroga postuma, saranno considerati tempestivi e non determineranno l’inefficacia delle rispettive disposizioni agevolative se effettuati entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020, ovvero entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza nel periodo 2021 oggetto di differimento.

- annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, fino a 5.000,00 € (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 (di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’articolo 16-bis del DL n. 34/2019 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018). L’annullamento, tuttavia, sarà possibile solo per le persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000,00 € ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito, sempre nello stesso periodo d’imposta, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

- introduzione di definizione automatica dei controlli automatici di cui agli articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972 relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018. Accedono alla definizione le imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato del 30% rispetto al periodo di imposta 2019. La definizione, che avverrà su proposta dell'Amministrazione Finanziaria, prevede il pagamento delle sole imposte senza alcun onere a titolo di sanzioni ed interessi.

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