mercoledì 31 marzo 2021

Principali novità in materia di lavoro del DL Sostegni

Proroga Cassa integrazione Covid-19 _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 7 e 8.
Proroga la cassa integrazione Covid senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
- per ulteriori 13 settimane tra il 1 aprile ed il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario (CIGO) per le aziende del settore industria ed edile.
- per ulteriori 28 settimane tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga (FSBA-CIGD-FIS) per le aziende del settore artigiano, commercio e professionisti.
- per una durata massima di 120 giorni tra il 1 aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021 in relazione ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori agricoli (CISOA)


Rapporti di lavoro a termine _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 17.
Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, anche se si è beneficiato di tale opportunità con i decreti precedenti ma fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.


Divieto di licenziamento _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 8
Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo per le aziende destinatario di cassa integrazione ordinaria (CIGO), con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.
Mentre resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende destinatarie dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, assegno ordinario e fis per il periodo 1 luglio – 31 ottobre 2021. Si ritiene che tale divieto vige anche per l’azienda che non beneficerà degli ammortizzatori sociali per tale periodo.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acuacoltura _ DL n. 41 del 22/03/2021 art. 19.
Per le aziende appartenenti alle filiere agricole , della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è confermato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’inail e per la quota a carico del datore di lavoro anche per la mensilità di gennaio 2021. 

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