venerdì 17 luglio 2020

Regione Abruzzo: contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica.

La Regione Abruzzo ha appena pubblicato l’Avviso POR FESR Abruzzo 2014-2020 Asse III – Competitività del sistema produttivo – Linea di azione 3.1.1. – L.R. n. 10/2020 art. 2 – per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La Misura prevede aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, nonché contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle imprese con problemi di liquidità correlate all’epidemia di COVID19 tramite un contributo a fondo perduto al fine di assicurare una disponibilità immediata alle imprese in grave carenza di liquidità e per preservare la continuità dell’attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento dell’emergenza. B

Beneficiarie di questa Misura sono le imprese localizzate nella Regione Abruzzo di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea3, nonché i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Il contributo è altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale.

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese che abbiano conseguito ricavi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. (art. 5 del bando).

Il contributo è determinato applicando sull’ammontare dei ricavi o dei compensi di aprile 2019, o sull’ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 3 dell’Articolo 5 dell’avviso, le seguenti percentuali:

15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;
5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo comunque non inferiore a:

settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi);
mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese).

Per le agenzie di viaggio contrassegnate dal Codice Ateco 79.1,ed operanti sul territorio regionale, il contributo spetta nella misura fissa di euro 3.000,00, sempre a condizione che il volume d’affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell’anno precedente.

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano un’istanza alla Regione esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo: http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/ . Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.

La piattaforma di caricamento dei documenti sarà disponibile a partire dalle ore 00:00 del 22 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 del 30 luglio 2020.

In considerazione del periodo di emergenza sanitaria caratterizzato dall'introduzione di numerosi adempimenti straordinari (bonus INPS, crediti di imposta, fondo perduto DL Rilancio, casse integrazioni, verifica termini sospensione dei versamenti, ecc.), che vanno a sommarsi alle ordinarie scadenze del periodo (bilancio e dichiarazione dei redditi) e tenuto conto delle imprescindibili esigenze organizzative dello studio abbiamo individuato nel consulente esterno Gabriele Sisofo il referente per l'istruttoria e l'invio dell'istanza. Lo Studio Associato D'Archimio, in collaborazione con  il consulente esterno, resterà in ogni caso a disposizione per la predisposizione dell'attestazione necessaria alla richiesta dei benefici e di qualsivoglia esigenza di interpretazione normativa ovvero consulenza specifica. In presenza dei requisiti, qualora vogliate, potrete pertanto contattarlo a nome dello Studio:

Gabriele Sisofo
via Costa della Forma n. 5
Miglianico 
346-1887267
sisofogabriele@gmail.com 

Documenti: 

lunedì 13 luglio 2020

Crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 259854/2020 sono stati resi operativi i crediti di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La presente viene rilasciata a seguito dei chiarimenti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 10 luglio 2020.

A) Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120): 

Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del Decreto, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili:
1) gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).
2) gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 48.000,00 €.

B) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125):

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti a fronte delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta possono essere divise in due categorie:
a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) quelle sostenute per l’acquisto di
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)).

Fermo restando quanto appena rappresentato, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 100.000 euro. Il credito di imposta non potrà pertanto superare l'importo di 60.000,00 €.

Modalità di utilizzo.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato:
- in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24); 
- o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A tal fine saranno rilevanti le fatture:
- secondo il criterio di cassa per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
- secondo la data di registrazione del documento contabile per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo la data di registrazione del documento contabile;
- secondo il criterio di competenza per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Incentivi per trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi: investimento minimo 50.000,00 €.

Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera è riconosciuto un contributo del 10 percento sotto forma di contributo e del 40 percento come finanziamento agevolato per i progetti che rispondano alle caratteristiche di seguito indicate.

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:
a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o;
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;
2) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 

I progetti devono prevedere la realizzazione di:
a) attivita' di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione; in questo caso sono ammissibili le spese relative a: a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapportodi collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

ovvero b) investimenti; in questo caso sono ammissibili le spese relative a: a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purche' coerenti con le finalita' di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'art. 5, comma 1; b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalita' del progetto agevolato; c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili; d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettivita' a banda larga o ultra larga; e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

Il progetto deve avere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila)

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda: a) sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese; b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attivita' economiche identificate nell'allegato n. 1; c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila); d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese; e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 

mercoledì 1 luglio 2020

Cessione crediti di imposta relativi ai contratti di locazione.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in data odierna ha approvato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. In particolare il provvedimento ha disposto le modalità di trasferimento delle seguenti tipologie di crediti:

a) credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

I soggetti che hanno maturato i crediti d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per la quota non utilizzata direttamente secondo le modalità previste dalle relative disposizioni.

Per ora la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta, effettuabile dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, dovrà essere disposta direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità. Per questo motivo sarà necessario acquisire, per coloro che non ne siano già in possesso, il codice fiscoonline.

Credito di imposta commissioni bancarie.

Agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

Per determinare la misura di credito spettante, esercenti e professionisti riceveranno, con cadenza mensile e in via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate da parte dei prestatori di servizi di pagamento, tenuti anche a comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito in capo ai beneficiari. Le comunicazioni saranno trasmesse dagli intermediari entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento e cioè a quello in cui sono stati ricevuti pagamenti tracciabili. Verrà ricevuto l’elenco delle operazioni di pagamento del periodo di riferimento, il loro numero e valore totale, con separata indicazione di quelle effettuate da consumatori finali, e un prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate.

Limiti uso denaro contante.

Gentile Cliente, 

con decorrenza dalla data odierna il limite per l'utilizzo del denaro contante è stato ridotto a 1.999,99 € (fino al 30/06 era di 2.999,99 €). Pertanto da oggi è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. 

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Nessuna limitazione è prevista qualora controparte dell'operazione sia un istituto bancario. 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia verranno ulteriormente ridotti alla cifra di 1.000 euro.