lunedì 21 settembre 2020

Importante: domicilio digitale.

Gentile Cliente,

il Decreto Semplificazioni, recentemente convertito in legge, ha introdotto delle novità in merito alla comunicazione del domicilio digitale (l’indirizzo/recapito digitale collegato alla PEC – Posta Elettronica Certificata – dell’impresa) al Registro delle imprese. Sebbene l’obbligo di comunicare la PEC fosse già da tempo vigente, avendo lo Studio Associato D'Archimio già provveduto per tutti i propri clienti, a decorrere dal 01/20/2020 la condizione di avere il domicilio digitale inattivo, ovvero la propria PEC scaduta, è tale da esporre l'impresa ad una sanzione amministrativa che può arrivare a 1.548,00 euro per le ditte individuali e 2.064,00 euro per le società.

Si prega pertanto la gentile clientela di verificare che l'indirizzo PEC in proprio possesso, già depositato al Registro delle Imprese, sia attivo ed effettivamente operativo. Qualora si dovessero riscontrare delle anomalie si prega di segnalare la problematica allo Studio.

sabato 19 settembre 2020

Credito di imposta locazioni esteso al mese di giugno.

Gentili Clienti,

l'articolo 77 del DL Agosto, attualmente in fase di conversione in Legge, ha esteso al mese di giugno 2020 il credito di imposta locazioni già previsto dall'articolo 28 del DL Rilancio (vedi link Art. 28 DL Rilancio: credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda.). 

Il credito di imposta è pari al 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

Per accedere al beneficio restano ferme le regole già previste per i mesi di marzo, aprile e maggio. In primis la riduzione del fatturato o dei corrispettivi che deve essere pari ad almeno il 50% con riferimento allo stesso mese del 2019. Come stabilito in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, inoltre , il requisito del calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Nei prossimi giorni lo Studio Associato D'Archimio verificherà, per ciascuno dei Clienti dello Studio, la spettanza del beneficio.