lunedì 1 agosto 2022

DL 104/2022 "Decreto Trasparenza". Principali novità su contratti di lavoro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/07/2022 il “decreto trasparenza” relativo al diritto di lavoratori dipendenti e autonomi all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in modo più completo. 

Di seguito le principali novità in vigore dal 13 agosto 2022: 

Art. 1
Il decreto in questione trova applicazione nei confronti dei seguenti contratti di lavoro:
-contratto dì lavoro subordinato
-contratto di lavoro in somministrazione
-contratto di lavoro intermittente
-rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente ex Dlgs 81/2015
-contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art 409 cpc
-contratto di prestazione occasionale ex art 54-bis DL 50/2017
-ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca
-ai lavoratori domestici
-ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici. 

Non si applica per:
-contratto d'opera, professioni intellettuali, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo sportivo (salvo che quest'ultimi non integrino cococo ex art. 409 cpc)
-rapporti di lavoro di "breve durata" (durata media settimanale pari o inferiore a 3 ore)
-contratti di agenzia ex art. 1742 c.c.
-collaborazioni di tipo familiare -lavoro del personale pubblico all'estero. 

Art. 3 
Le informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro al lavoratore, in formato cartaceo o elettronico, in modo chiaro e trasparente, garantendo la conservazione e accessibilità delle medesime, nonché prova dell'avvenuta consegna per 5 anni. 

Art. 4 
L’art. 4 integra quanto previsto dal D.lgs 152/97 in merito alla lettera di assunzione. 
Di seguito le principali novità: 
-lettera a) in relazione all'identità delle parti sono integrate le generalità dei datori di lavoro in regime di codatorialità nelle reti di imprese e nelle assunzioni congiunte in agricoltura; 
-lettera l) indicazione della durata (alternativamente modalità di determinazione e fruizione) dei congedi cui ha diritto il lavoratore maturati in relazione allo svolgimento del rapporto lavorativo (a parere dello scrivente si presumono quelli di cui al CCNL); 
-lettera m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni 
-lettera n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; 
-lettera o) indicazione della programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; 
-lettera p) se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; 
-lettera q) indicazione del contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto; 
-lettera r) indicazione gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso; 
-lettera s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (quindi con la possibilità di inserire nella lettera di assunzione anche l'informativa per la presenza di impianti di sorveglianza ex art. 4 L. 300/70). 

In merito alla forma, l'obbligo può considerarsi assolto attraverso il contratto individuale di lavoro redatto per iscritto, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), eventuale ulteriore documento integrativo delle informazioni non contenute nei due precedenti. 
In merito ai tempi l'obbligo è di norma assolto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa per le informazioni contenute nel contratto di assunzione e UNILAV, entro 7 gg (informazioni di cui lettere a e b) e 30 gg (informazioni di cui alle lettere g,i,l,m,q,r) se integrate con apposito documento. 
Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni. 
Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attività di cui al comma 1, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio. 
I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro. 
Le informazioni del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, di uso comune e leggibile. 
La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 

Art. 5 
L'utilizzatore assolve gli obblighi informativi con la consegna, preventiva all'inizio della prestazione, di una copia (cartacea o elettronica) della comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma informatica INPS. 
Il contratto di lavoro intermittente deve contenere i seguenti elementi: 
-la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell'articolo 13; 
-il luogo e le modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore; 
-il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con l'indicazione dell'ammontare delle eventuali ore retribuite garantite al lavoratore e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonché la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; 
-le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonché le modalità di rilevazione della prestazione; 
-i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità; 
-le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; 
-le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative. 

Art. 16 
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui all’art 4 del presente decreto.