martedì 31 luglio 2018

Credito d'imposta formazione 4.0

Il beneficio ha l’obiettivo di supportare e incentivare l’acquisizione di competenze nel campo delle tecnologie 4.0 da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese italiane. In particolare le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle in formazione che le imprese sostengono nel corso del 2018. Più precisamente, il credito è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili. Esso, inoltre, è riconosciuto fino a un importo massimo di 300mila euro per ciascuna impresa beneficiaria.

A cosa serve
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

Quali vantaggi
Credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

A chi si rivolge
Imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.
Imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Come si accede
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.
Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Normativa
Testo del decreto 4 maggio 2018 (pdf) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018

lunedì 30 luglio 2018

Credito di imposta pubblicità

Approdano in Gazzetta, ma entreranno in vigore l’8 agosto, le regole attuative del cosiddetto bonus pubblicità, l’agevolazione fiscale per investimenti pubblicitari sugli organi di informazione, prevista dall‘articolo 57-bis del dl 50/2017, modificata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (dl 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.

Beneficiari della misura sono le imprese e i professionisti, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.

Il Dpcm 16 maggio 2018 n. 90 contiene la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Sono ammissibili investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016.

Per gli investimenti effettuati nel 2017, invece, il bonus pubblicità spetta soltanto per le somme investite nell’ambito della stampa (anche online).

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, pari ad un importo base del 75%, che verrà innalzato al 90% per micro, piccole e medie imprese e startup innovative. L’importo, tuttavia, verrà calcolato esclusivamente sulla quota di investimento incrementale e non sulla somma complessivamente spesa dall’impresa o lavoratore autonomo.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, e per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite con successivo provvedimento dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria).

Per il 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.

Accordo Abi

ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) hanno concordato di prorogare fino al 31 ottobre 2018 le misure contenute nell’Accordo per il Credito 2015, il cui periodo di validità sarebbe terminato il prossimo 31 luglio

Le stesse associazioni hanno avviato i lavori per un nuovo Protocollo d’intesa sul credito alle piccole e medie imprese, alla luce delle nuove regole europee in materia bancaria e delle attuali condizioni di mercato.

Grazie all’Accordo per il Credito 2015 le PMI italiane hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 18.600 finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per oltre 700 milioni di euro. Se si considerano anche le altre iniziative di sospensione del pagamento dei finanziamenti che l’ABI e le Associazioni d’impresa hanno concordato a partire dal 2009, oltre 440.000 imprese hanno ottenuto maggiore liquidità per circa 25 miliardi di euro.

L’Accordo per il Credito 2015, nato dalla collaborazione tra ABI e Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative Legacoop), Cia, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani), consente la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate e l’allungamento dei finanziamenti per le Pmi e nei mesi scorsi è stato prorogato al 31 luglio 2018.

In sostanza si tratta della possibilità per tutte le Pmi “in bonis” di:

– sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing, anche agevolati o perfezionati con cambiali;

– allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

L’analisi relativa alla distribuzione delle domande per attività economica dell’impresa richiedente evidenzia che:
il 25,1% delle domande è riferito ad imprese del settore “commercio e alberghiero”;
il 14,3% delle domande è riferito ad imprese del settore “industria”;
il 18,1% delle domande è riferito ad imprese del settore “edilizia e opere pubbliche”;
il 9,3% delle domande è riferito ad imprese del settore “artigianato”;
il 7,1% delle domande è riferito ad imprese del settore “agricoltura”;
il restante 26,1% agli “altri servizi”.

L’analisi relativa alla distribuzione territoriale delle domande accolte, per sede legale dell’impresa richiedente, evidenzia che:
il 62,1% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italia;
il 20,9% è riferito ad imprese residenti nel Centro Italia;
il 17,0% è riferito ad imprese residenti nel Sud Italia.

Possono beneficiare delle operazioni previste dall’Accordo, tutte le Pmi operanti in Italia, comprese quelle che presentino alcune difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”) in relazione a finanziamenti in essere alla data del 31 marzo 2015.

http://www.abruzzosviluppo.it/2018/07/30/abi-prorogato-laccordo-credito-alle-pmi/

martedì 17 luglio 2018

Autotrasporto merci conto terzi: incentivi operativi.

Credito di imposta SSN - Autotrasporto merci
E' stato confermato l’importo massimo recuperabile del contributo al servizio sanitario nazionale (Ssn) sui premi di assicurazione versati nel 2017. Nel 2018 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare (fino a 300 euro per veicolo), in compensazione in F24 (codice tributo 6793), le somme versate nel 2017, a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Incentivi economici acquisto/sostituzione mezzi di trasporto merci.
Con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2018 pubblicato ieri sono state definite le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2018. L'incentivo prevede il riconoscimento di contributi per:
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
- per radiazione per rottamazione di veicolipesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
- acquisizione anche mediante locazionefinanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non puo' superare euro 750.000,00. Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2019. Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.

lunedì 16 luglio 2018

Abolizione Split Payment per i professionisti.

Gentile Cliente, con decorrenza dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018, i professioni che operano con le pubbliche amministrazioni e le loro controllate, nonché con le società quotate al Fitse Mib non dovranno più applicare il regime iva della scissione dei pagamenti. In particolare, l’articolo 12 del decreto prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più applicazione per tutti i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che essa sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo d’imposta.

Pertanto a decorrere dal 14 luglio scorso il professionista che emetta fattura a favore delle pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati non dovrà più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”. Di pari il cliente che riceva la fattura, al momento del pagamento, dovrà trattenere la ritenuta e versare al professionista l’Iva relativa. Il professionista a fronte dell’emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, dovrà liquidare l’imposta e versarla all’erario.

venerdì 13 luglio 2018

Deducibilità Imu sul reddito di impresa

Per effetto dell'Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale numero 271/1/18 della Ctp di Parma la parziale indeducibilità dell'Imu versata sugli immobili strumentali per destinazione sarà oggetto di verifica di costituzionalità, in particolare ai fini del principio di capacità contributiva. 

La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/2013) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali. Tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Inoltre la suddetta norma speciale sembra contrastare con il tenore normativo dell'articolo 99 del TUIR nella parte in cui prevede la deducibilità delle imposte diverse da quelle sul reddito. In particolare appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente.

Sarà cura dello Studio valutare, a seconda dei casi e della effettiva convenienza, l'invio di apposite istanze di rimborso con il primo fine di interrompere il termine di decadenza previsto dalla norma. Successivamente, a secondo della risposta dell'Amministrazione Finanziaria, si provvederà, in sussistenza delle condizioni di legge ed alla luce dei risvolti costituzionali, a presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

lunedì 9 luglio 2018

Scissione dei pagamenti: professionisti non più obbligati.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge Dignità i professionisti, e più in generale coloro che sono soggetti a ritenute a titolo di imposta, non saranno più obbligati - quali fornitori di pubbliche amministrazioni e società sottoposte al meccanismo dello split payment - a emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. 

La loro esclusione dal regime arriva dopo poco più di un anno dal loro ingresso (1° luglio 2017) e modifica nuovamente i comportamenti di gestione dell’Iva relativa alle specifiche transazioni. 

L’articolo 14 del decreto legge, infatti, prevede espressamente: «Le disposizioni di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del Dpr 633/72 , non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»

Questa previsione viene ulteriormente chiarita dalla relazione di accompagnamento del provvedimento, secondo cui sono esclusi dal regime tutti i compensi che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto di all’articolo 25 del Dpr 600/73 .

Dall’insieme di queste disposizioni risulta chiaro che l’esclusione dallo split payment riguarda tutti i professionisti, ma anche le altre forme di compenso assoggettati a ritenuta (ad esempio gli agenti).

giovedì 5 luglio 2018

Decreto Dignità: contenuti di principale interesse

Contratti a Termine 

La durata massima dei contratti a termine scende a 24 mesi dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.
Inoltre, è previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (che, dunque, diventerà pari all’1,9%), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti 

Nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre quella minima da 4 a 6 mensilità.

Tutela dell’occupazione

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’aiuto nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa.
La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell’impresa e dell’entità della riduzione del livello occupazionale.

Delocalizzazione 

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (il quale prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio), decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in altro Stato entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Chi sfrutta aiuti di Stato e delocalizza in Stati UE deve restituire l’intero ammontare dell’incentivo, oltre agli interessi nella misura del 5%. Mentre in caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, si applica (oltre alla restituzione dell’intero incentivo) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito.
Ovviamente, tutto quanto sopra previsto, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei.
In relazione alle misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del Decreto, le amministrazioni competenti, provvedono, entro 180 giorni dalla medesima data, ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente.
L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti, mediante variazione in aumento del reddito imponibile pari alle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il recupero dei benefici fiscali si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Redditometro 

Viene inibito l’utilizzo del redditometro dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, prevedendo al tempo stesso la possibilità dell’utilizzo dello strumento di accertamento sintetico per le annualità precedenti. Dunque, gli accertamenti redditometrici non avranno più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno d’imposta 2016, nonché per i successivi.
I prossimi decreti ministeriali che dovranno stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva saranno emanati soltanto dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Split payment 

Viene abolito lo strumento dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto.
La disposizione decorre dal giorno successivo della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro, pare evidente che al riguardo occorreranno delle ulteriori precisazioni, tenuto conto dei vari casi che si possono verificare nella pratica.

Rifinanziamento bonus assunzioni

Buone notizie per le imprese del Sud, Abruzzo compreso: a seguito della registrazione della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 22 del 28 Febbraio 2018 che ha approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020, è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni destinati all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno.

Il rifinanziamento permette di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all’INPS con la usuale procedura predisposta dall’Istituto.

L’Incentivo occupazione Mezzogiorno, attivo dal 1° gennaio 2018 per l’intero anno, e in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione Sud del 2017, riguarda le seguenti categorie:

– lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età

– lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura, la cui attuazione è demandata, come detto, all’Inps, riguarda le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e prevede sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1 comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

L’assunzione deve essere a tempo indeterminato o in apprendistato presso una sede di lavoro sita nelle regioni del Mezzogiorno, anche part-time. L’esonero spetta anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa.