giovedì 5 luglio 2018

Decreto Dignità: contenuti di principale interesse

Contratti a Termine 

La durata massima dei contratti a termine scende a 24 mesi dai 36 previsti dal Jobs Act. Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi.
Inoltre, è previsto l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (che, dunque, diventerà pari all’1,9%), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Licenziamenti 

Nelle ipotesi di licenziamento illegittimo, l’indennità massima passa da 24 a 36 mensilità, mentre quella minima da 4 a 6 mensilità.

Tutela dell’occupazione

Per le misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale ai fini dell’attribuzione dei benefici, compatibilmente con gli obiettivi di ciascuna misura e con le modalità attuative specifiche, le amministrazioni pubbliche competenti individuano le condizioni per revocare, in tutto o in parte, i benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dall’aiuto nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell’iniziativa.
La misura della revoca è, in ogni caso, determinata tenendo conto della dimensione dell’impresa e dell’entità della riduzione del livello occupazionale.

Delocalizzazione 

Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (il quale prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio), decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in altro Stato entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
Chi sfrutta aiuti di Stato e delocalizza in Stati UE deve restituire l’intero ammontare dell’incentivo, oltre agli interessi nella misura del 5%. Mentre in caso di delocalizzazione fuori dall’Unione Europea, si applica (oltre alla restituzione dell’intero incentivo) una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a 4 volte l’importo dell’aiuto fruito.
Ovviamente, tutto quanto sopra previsto, fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei.
In relazione alle misure di aiuto già attivate alla data di entrata in vigore del Decreto, le amministrazioni competenti, provvedono, entro 180 giorni dalla medesima data, ad apportare i necessari adeguamenti alla disciplina vigente.
L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dei benefici fiscali riconosciuti, mediante variazione in aumento del reddito imponibile pari alle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il recupero dei benefici fiscali si applica alle operazioni di cessione o di delocalizzazione dei beni agevolati effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo decreto.

Redditometro 

Viene inibito l’utilizzo del redditometro dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, prevedendo al tempo stesso la possibilità dell’utilizzo dello strumento di accertamento sintetico per le annualità precedenti. Dunque, gli accertamenti redditometrici non avranno più effetto per i controlli ancora da effettuare sull’anno d’imposta 2016, nonché per i successivi.
I prossimi decreti ministeriali che dovranno stabilire il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva saranno emanati soltanto dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Split payment 

Viene abolito lo strumento dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto.
La disposizione decorre dal giorno successivo della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Peraltro, pare evidente che al riguardo occorreranno delle ulteriori precisazioni, tenuto conto dei vari casi che si possono verificare nella pratica.

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