martedì 17 luglio 2018

Autotrasporto merci conto terzi: incentivi operativi.

Credito di imposta SSN - Autotrasporto merci
E' stato confermato l’importo massimo recuperabile del contributo al servizio sanitario nazionale (Ssn) sui premi di assicurazione versati nel 2017. Nel 2018 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare (fino a 300 euro per veicolo), in compensazione in F24 (codice tributo 6793), le somme versate nel 2017, a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Incentivi economici acquisto/sostituzione mezzi di trasporto merci.
Con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2018 pubblicato ieri sono state definite le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2018. L'incentivo prevede il riconoscimento di contributi per:
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
- per radiazione per rottamazione di veicolipesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
- acquisizione anche mediante locazionefinanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

L'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non puo' superare euro 750.000,00. Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2019. Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.

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