giovedì 5 luglio 2018

Rifinanziamento bonus assunzioni

Buone notizie per le imprese del Sud, Abruzzo compreso: a seguito della registrazione della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 22 del 28 Febbraio 2018 che ha approvato il Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020, è stato disposto il rifinanziamento per ulteriori 302 milioni destinati all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno.

Il rifinanziamento permette di sbloccare gli incentivi, che da qualche settimana erano fermi per mancanza di fondi. I datori di lavoro che hanno visto le proprie domande respinte possono ripresentarle pertanto all’INPS con la usuale procedura predisposta dall’Istituto.

L’Incentivo occupazione Mezzogiorno, attivo dal 1° gennaio 2018 per l’intero anno, e in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione Sud del 2017, riguarda le seguenti categorie:

– lavoratori e lavoratrici di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età

– lavoratori e lavoratrici con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura, la cui attuazione è demandata, come detto, all’Inps, riguarda le regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e prevede sgravi dei contributi a carico dei datori di lavoro privati, da fruire mediante conguaglio sui contributi Inps.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1 comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

L’assunzione deve essere a tempo indeterminato o in apprendistato presso una sede di lavoro sita nelle regioni del Mezzogiorno, anche part-time. L’esonero spetta anche in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l’assunzione stessa.

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