mercoledì 20 gennaio 2021

Nuova moratoria mutui: termine del 31 gennaio 2021 per la rinuncia



Gentile Cliente

La misura introdotta dal DL Cura Italia (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18) avente ad oggetto la moratoria dei pagamenti della rate di finanziamento, potenziata prima dal DL Agosto è stata successivamente estesa dalla Legge di Bilancio al 30 giugno 2021.
Ci preme sottolineare che la proroga della moratoria sarà automatica, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da far pervenire alla Banca entro il 31 gennaio 2021.
Pertanto vi invitiamo ad un confronto con la vostra Banca al fine di valutarne gli effetti ed individuare la strada più opportuna da percorrere.

lunedì 18 gennaio 2021

Novità in materia di riscossione.

 Gentile Cliente

il Decreto Legge n. 3 del 2020 ha disposto l'allungamento del periodo di sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a seguito del versamento delle cartelle esattoriali notificate dall'agente della riscossione. A seguito dell'intervento legislativo i termini saranno sospesi fino al 31 gennaio 2021 con obbligo di versamento delle somme dovute nel periodo di sospensione entro il 28 febbraio 2021

Si ricorda che:

- i piani di rateazione in essere all’8 marzo 2020 e quelli relativi ai provvedimenti di accoglimento emessi relativamente alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 decadono con il mancato pagamento di n. 10 rate, anche non consecutive;
- per le nuove richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 la situazione di temporanea difficoltà (art. 19 comma 1 ultimo periodo) è documentata, ai fini della concessione, solo in caso di somme iscritte a ruolo superiori a 100.000,00 €;
- per le nuove richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 la decadenza dal piano è fissata la mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive;
- i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione, e' intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

venerdì 15 gennaio 2021

DPCM del 14 gennaio 2021: le nuove misure di contenimento.

Gentile Cliente, 

si comunica che in attesa dell'Ordinanza del Ministero della Salute che individuerà i nuovi scenari di rischio, (presumibilmente nella giornata di domenica) la regione Abruzzo resta in zona gialla. Solo da domenica vi sarà il passaggio in zona arancione.

Pur tuttavia la pubblicazione del Dpm del 14 gennaio 2021 ha modificato la precedente normativa relativa alle misure di contenimento introducendo ulteriori limitazioni con decorrenza dal 15 gennaio 2021:

1) indipendente dalla zona di appartenenza è vietato dopo le ore 18:00 l'asporto per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle dei codici ATECO 56.3 (Bar) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande).

Poiché presumibilmente l'Abruzzo tornerà in zona arancione da domenica, si riassumono le misure aggiornate di contenimento per tale fascia di appartenenza:

1) sono sospese le attività di ristorazione, con possibilità di esercitare l'attività di consegna a domicilio e, esclusivamente fino alle 22.00, la ristorazione con asporto; 

2) è vietato dopo le ore 18:00 l'asporto per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle dei codici ATECO 56.3 (Bar) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande); 

3) restano confermate le limitazioni agli spostamenti (salvo le comprovare esigenze lavorative o situazioni di necessità o per salute) ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

4) sono consentite le attività di servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) e tutte le attività di commercio nel rispetto dei protocolli approvati.

martedì 5 gennaio 2021

Aliquota iva mascherine ed altri beni.

Gentili Clienti,

l'articolo 124 del DL Rilancio aveva disposto fino al 31 dicembre 2020 l'esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare:

"Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i predetti beni saranno soggetti all'aliquota iva del 5%.


lunedì 4 gennaio 2021

Novità registratori di cassa.

Gentile Cliente, 

di seguito si riportano i principali adempimenti a carico dell'esercente collegati all'emissione dei corrispettivi:

- Aggiornamento obbligatorio dei registratori di cassa per l’utilizzo esclusivo del tracciato «tipi dati per i corrispettivi» versione 7.0 che dovrà essere effettuato entro il 1° aprile 2021. Il nuovo tracciato permetterà di individuare il dispositivo di provenienza, e quindi la singola cassa, dei dati trasmessi nei casi di soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita, nonché la suddivisione dei corrispettivi per aliquota Iva e per natura delle operazioni quando le stesse siano non imponibili, oltre alla indicazione della eventuale applicazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, i dati in caso di corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei valori di resi ed annulli; l'ulteriore vantaggio è quello di permettere di evitare potenziali duplicazioni d'imposta quando la documentazione dell'operazione con corrispettivi viene seguita dall'emissione della fattura elettronica richiesta dal cliente.

- Adeguamento facoltativo dei registratori di cassa per l'adesione alla Lotteria degli scontrini reso necessario per consentire a voi Esercenti l'inserimento,  al momento dell'emissione dello scontrino, del codice fornito dal cliente stesso; con il Milleproroghe è disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.
Alla Lotteria degli Scontrini potranno partecipare esclusivamente i consumatori finali per gli acquisti di beni e servizi effettuati con pagamento elettronico e con esclusione degli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Per tale motivo si consiglia di contattare il proprio tecnico di fiducia per prenotare l'intervento di adeguamento richiesto dalle normative descritte.

- Adeguamento terminali pos per adesione al sistema Cashback che consente ai clienti di poter ottenere un rimborso per acquisti effettuati a titolo privato (cioè non per uso professionale) con carte e app di pagamento. 
All’avvio del Cashback, si potrebbe non disporre da subito di un dispositivo per l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici che consentono di partecipare all’iniziativa.
Infatti, affinché una tua transazione possa essere acquisita ai fini del programma, è necessario che voi Esercenti abbiate concluso un accordo con un “Acquirer Convenzionato” riportati nel link Acquirer convenzionati.

Proroga misure a sostegno della liquidità.

Gentile Cliente

la Legge di Stabilità 2021 ha esteso l'efficacia di talune misure finanziarie inserite nel Cura Italia e nel Decreto Liquidità e qui di seguito riportate:

- tutte le misure agevolative di accesso al credito mediante le garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23, sono state prorogate al 30 giugno 2021;

- il piano di rimborso delle rate di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale resta sospeso fino al 30 giugno 2021 senza alcuna formalità;

- le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 giugno 2021

- i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva che ricadono nel periodo 1° settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 e pertanto i relativi protesi già levati nel predetto periodo saranno cancellati d'ufficio.

Novità in materia di lavoro.

Gentile Cliente,

la Legge Finanziaria per l'esercizio 2021 ha disposto le seguenti novità in materia di legislazione sul lavoro:

Proroga CIG Covid (art. 1 commi 299 a 305)
Prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (cigo);
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale (fis,cigd,fsba).
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).
Ai sensi del comma 305, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 (art. 1 commi 309 a 311)
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato (art. 1 comma 279)
Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali (a- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; b- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; c- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività).

Esonero versamento contributi previdenziali (art. 1 comma 306)
Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 ( art. 1 comma 10)
Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate negli anni 2021 e 2022 di soggetti fino a 35 anni in assenza di una precedente occupazione a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro, è previsto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1 commi 16 a 19) 
Per le assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel biennio 2021-2022, e possibile beneficiare dell’esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
Requisiti delle lavoratrici: donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti oppure da almeno 6 mesi se residenti in regioni ammissibili al finanziamento dell’ambito dei fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione Sud (art. 1 commi 161 a 169)
Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Crediti di imposta in ricerca, sviluppo, innovazione, design ed ideazione estetica. Proroga.

Le Legge Finanziaria ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 198 della Legge n. 160 del 2019 in materia di crediti di imposta per:

- Attività di ricerca e sviluppo ---> credito di imposta del 20% delle spese sostenute;

- Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, o un servizio che si differenzi sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni ---> credito di imposta del 10% delle spese sostenute;

- Attività di design ed ideazione estetica rivolte ai settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo, della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti o campionari ---> credito di imposta del 10% delle spese sostenute.

Sono agevolate le spese relative: 
- le spese di personale dipendente ed autonomo direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Le spese sostenute per il personale dipendente con età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato di ricerca o iscritti ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estesa o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico concorrono a formare la base di calcolo delcredito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale;
-le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili;
-le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale.

Utilizzo: il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo successivo a quello di maturazione, previa certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Credito di imposta acquisizione beni strumentali.

 Gentile Cliente, 

la Legge di Stabilità 2021 ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi. Di seguito la disposizione normativa in sintesi:

SOGGETTI INTERESSATI: imprese residenti in Italia e professionisti (esclusivamente per gli investimento non aventi le caratteristiche 4.0) in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con i versamenti  dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

BENI AGEVOLABILI: beni nuovi materiali ed immateriali ad eccezione delle autovetture, dei fabbricati, delle costruzioni e dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

DECORRENZA INVESTIMENTO: sono interessati dalla presente agevolazione gli acquisti effettuati con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023,  a condizione che entro la data 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: è riconosciuto un credito di imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili e nello specifico:

- per i beni materiali di cui all'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n 232 nel limite massimo di 2 milioni di euro il credito di imposta è pari al 50% del costo degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno sai al 20% del costo; il credito di imposta scenderà al 40% per i medesimi investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023  condizione che entro la data la 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti in misura pari al 20%. 

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione F24 a decorre dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo.

Per questa tipologia di investimento  c.d. 4.0 sarà necessario procedere ad una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con un apposito modello il cui contenuto verrà previsto con successo decreto direttoriale.

Allegato A

- per i beni materiali di cui all'allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 nel limite massino di 1 milione di euro il credito di imposta è pari al 20% del costo degli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente  in compensazione F24 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo.

Per questa tipologia di investimento  c.d. 4.0 sarà necessario procedere ad una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con un apposito modello il cui contenuto verrà previsto con successo decreto direttoriale.

Allegato B

- per i beni materiali diversi da quelli di cui all'allegato A (non definibili 4.0) nel limite di 2 milioni di euro e per i beni immateriali diversi da quelli di cui all'allegato B (non definibili 4.0) nel limite di 1 milione di euro, il credito di imposta è pari al  10% del costo degli investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno sai al 20% del costo; il credito di imposta sale al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile. In caso di locazione  finanziario si assume quale costo dell'investimento quello sostenuto dal locatore per l'acquisto dei suddetti beni.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato esclusivamente  in compensazione F24 a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni in tre quote annuali di pari importo, ma per le imprese con un volume d'affari inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

CUMULABILITA': il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni e  che abbiano ad oggetto il medesimo investimento, considerato anche il  vantaggio fiscale determinato dalla non imponibilità del predetto credito,  a condizione che tale cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE: ai fini dei successivi controlli occorrerà:

- conservare il documento di trasporto e far riportare nelle fatture di acquisto il riferimento ai commi da 1054 a 1058. 

- in aggiunta all'indicazione in fattura per gli investimenti 4.0 sarà necessario acquisire un attestato di conformità rilasciato da ente certificatore accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche di cui all'allegato A e B; tale certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante in caso di investimenti inferiori a 300.000 euro.

Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali.

Gentile Cliente,

la Legge di Stabilità 2021 ha istituto un Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi;
- dai professionisti  iscritti all'INPS;
- dai professionisti iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
- dai medici ed infermieri e operatori di cui  alla legge 11 gennaio 2018 n.3 già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza Covid
da destinare all'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti al verificarsi delle seguenti condizioni:
- reddito complessivo dichiarato nell'anno 2019 inferiore a 50.000,00;
- calo di fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019. 
Con uno o più decreti saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

Novità imprese agricole.

Gentile Cliente, 

la Legge di Stabilità 2021ha disposto alcune novità per il mondo dell'agricoltura. Di seguito verranno elencate le principali:

- Agevolazione imposta di registro terreni agricoli: al fine di favorire  di ricomposizione fondiaria, agli atti di trasferimento di terreni agricoli di valore economico inferiore o uguale a 5.000,00 euro a favore di coltivatori diretti o Iap regolarmente iscritti alla relativa gestione previdenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, ma esclusivamente l'imposta catastale dell'1%;

- Credito di imposta a favore di reti di imprese agricole: al fine di favorire il commercio elettronico è concesso alle reti di imprese agricole, per i soli periodi di imposta 2021 e 2022, un credito di imposta del 40% sulle spese sostenute per realizzare o ampliare un infrastruttura informativa finalizzata al potenzialmento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a favore dei clienti finali residenti all'estero.

- Percentuali di compensazione: la Legge di Stabilità per l'anno 2021 ha esteso anche per l'anno 2021 l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina nella misura del 7,65%, ed agli animali vivi delle specie suina nella misura del 7,95%. Si ricorda che l'aliquota Iva per la cessione di questi beni è stabilita nella misura del 10%.

Proroga credito di imposta ricerca e sviluppo aree Mezzogiorno.

La Legge di Stabilità per l'esercizio finanziario 2021 ha disposto, per le sole imprese operanti nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la proroga del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge n. 160 del 2019. 

Oggetto: sono agevolate le attività di ricerca e sviluppo consistenti nella ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. 

Spese agevolate: 
- le spese di personale dipendente ed autonomo direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Le spese sostenute per il personale dipendente con età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un dottorato di ricerca o iscritti ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estesa o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico concorrono a formare la base di calcolo delcredito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale;
-le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili;
-le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale.

Entità: il credito di imposta è riconosciuto nell'ammontare del:
- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

Utilizzo: il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo successivo a quello di maturazione, previa certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.