giovedì 30 dicembre 2021

Emissione note credito in caso di procedure concorsuali.

E’ probabilmente la volta buona. Dopo le numerose modifiche alla disciplina delle note di variazione IVA contenuta nell’articolo 26, commi 2 e seguenti, del DPR n. 633 del 1972, questa volta all’intervento legislativo segue la Circolare esplicativa dell’Amministrazione Finanziaria, la numero 20 del 29 dicembre 2021. La norma, che per espressa previsione troverà applicazione solo con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, diventa definitivamente realtà. 

Non dimentichiamoci che, con una formulazione analoga a quella introdotta dall’articolo 18 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, con l’articolo 1, commi 126 e 127, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si era già tentato di anticipare al momento di apertura della procedura concorsuale la possibilità di emettere la nota di credito e, dunque, di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione in diminuzione, in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia connesso a procedure concorsuali. Norma mai entrata in vigore, immediatamente abrogata dall’articolo 1, comma 567, lettera d), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Sotto il peso della giurisprudenza unionale, disposizione espressamente censurata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 23 novembre 2017, causa C-246/16), mal conciliandosi con l’eccessiva durata delle procedure concorsuali, l’articolo 18 del DL n. 73 del 2021 corregge nuovamente il tiro e, modificando l’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, torna ad anticipare il momento di emissione della nota credito, tradizionalmente agganciato alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale. La novella introduce il nuovo comma 3-bis secondo il quale il cedente del bene o prestatore del servizio, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente sottoposto a procedura concorsuale, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione. 

Questa volta, a differenza del passato, il Legislatore si preoccupa di individuare la data a partire dalla quale la variazione può essere operata. Qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza quindi attenderne l’esito, ossia la data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Di pari tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato. 

Nell’ambito della Circolare l’Amministrazione Finanziaria, facendo proprie le conclusioni della sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, afferma in maniera condivisibile che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulti preclusa al creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente, così superando precedenti indicazioni in senso opposto (circolare n. 77/E del 17 aprile 2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni n. 155/E del 12 ottobre 2001, n. 89/E del 18 marzo 2002 e n. 195/E del 16 maggio 2008). 

Ai fini procedurali, in linea con il principio secondo il quale l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di acquisto ricevute è subordinato all’esistenza di un duplice requisito in capo al cessionario/committente, ovvero che lo stesso sia in possesso della relativa fattura e che l’operazione sia divenuta esigibile, secondo l’Amministrazione Finanziaria in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali: 
la data a partire dalla quale è consentita l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cedente/prestatore è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa; 
la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si apre la procedura medesima. 

In quanto agli importi, la variazione in diminuzione sarà pari all’intero credito vantato, nel caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali, ovvero alla sola quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, nel caso di concordato preventivo. 

Fermo restando il principio generale secondo il quale il cessionario o committente che abbia già registrato l’operazione ai sensi dell’articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa, in base alla novella legislativa tale obbligo di registrare la nota di variazione emessa dal creditore non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a). Ne consegue che il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotare la corrispondente variazione e la procedura non è tenuta al versamento della relativa imposta. Tale obbligo, invece, permane in capo al cessionario/committente, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani attestati. 

Nel caso in cui, successivamente all’apertura della procedura concorsuale, e quindi successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, secondo la disposizione di cui al comma 14, sorge l’obbligo di emettere una nota di variazione in aumento. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo, ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento effettuata.

mercoledì 29 dicembre 2021

Prime novità per l'anno 2022

Caro Cliente,
accompagniamo i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

Ditte individuali esonerate dall'Irap
Il nuovo anno porta con sé la tanto attesa esclusione dall’Irap per le persone fisiche
L’esonero riguarderà esclusivamente gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti esercenti in forma non associata, diversi da coloro che abbiano scelto i regimi forfettario e di vantaggio (già esclusi dall'applicazione della presente imposta). A partire dalle scadenze di giugno 2022, pertanto, sarà dovuto solo il saldo Irap per il periodo 2021. Di conseguenza non saranno più dovuti gli acconti per l'anno 2022.
Nulla cambierà per le società e i professionisti che esercitano in forma associata. Tali soggetti continueranno a pagare secondo le attuali regole.

Rimodulazione aliquote Irpef e detrazioni fiscali
Sono stati ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante la nuova determinazione di scaglioni e aliquote.

Vecchio regime:

Scaglioni IRPEF fino al 2021

Aliquota 

Imposta dovuta

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro


Nuovo regime:

Scaglioni IRPEF dal 2022

Aliquota IRPEF 

fino a 15.000 euro

23%

da 15.001 fino a 28.000 euro

25%

da 28.000 fino a 50.000 euro

35%

da 50.000 in poi

43%


Inoltre sono state riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Proroga credito di imposta beni strumentali "Transizione 4.0."
Si proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
Per i beni materiali nuovi di cui all' allegato A:
- se prenotati entro il 31 dicembre 2021 e consegnati entro il 30 giugno 2022 il credito d'imposta è pari al 50%; 
- se realizzati entro il 31 dicembre 2022 (ovvero il 30 giugno 2023 con la prenotazione entro il 31 dicembre 2022) l'aliquota scende al 40%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il solito meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 20%.
Per i beni immateriali di cui all'allegato B:
- se realizzati entro il 31 dicembre 2023 (ovvero il 30 giugno 2024 con il meccanismo della prenotazione) il credito d'imposta è pari al 20%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2024 (ovvero il 30 giugno 2025 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende al 15%;
- se realizzati entro il 31 dicembre 2025 (ovvero il 30 giugno 2026 con il meccanismo della prenotazione) l'aliquota scende ulteriormente al 10%.

Allungamento scadenza di pagamento delle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022
Con un emendamento al Ddl di Bilancio viene ampliato l'ambito temporale di applicazione della disposizione, già riportata nell'art. 2 del D.L. 146/2021, con la quale era stato disposto l'allungamento dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali. In particolare, a seguito dell'ultima modifica, la scadenza di pagamento per cartelle notificate dal 1° settembre al 31 marzo 2022 passa da 60 a 180 giorni
In sintesi, quindi, per gli atti ricevuti dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, le cartelle di pagamento dovranno essere saldate entro 180 giorni dalla notifica.

Dal 1° gennaio 2022 limite per l'utilizzo del contante scende sotto i 1.000 euro
Dal primo gennaio 2022 è stato ulteriormente ridotto il limite per l'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore, fissato nella misura di euro 999,99 per singola transazione. Questa ulteriore riduzione del limite va letta alla luce degli altri interventi già promossi per contenere l'uso del denaro contante in favore dell'utilizzo della moneta elettronica: l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, l'introduzione della fattura elettronica, l'introduzione dell'obbligo di tracciabilità per le spese che hanno diritto alle detrazioni Irpef del 19%, l'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite Pos per imprese e professionisti.
Quanto a quest'ultima disposizione, si precisa che pur essendo prevista già dal 2014, era di fatto non sanzionata, ma con l'emendamento proposto al Dl. 152/2021 attualmente in corso di pubblicazione, è stata previsto uno specifico regime sanzionatorio a decorrere dal 1° gennaio 2023. In caso di mancata accettazione da parte di commercianti e professionisti del pagameno di qualsiasi importo con carte di credito o di debito la sanzione sarà pari a 30 euro, maggiorata del 4% del valore della transazione.
accompagnami i nostri più calorosi auguri di buon anno con le prime anticipazioni delle novità relativa al 2022.

lunedì 27 dicembre 2021

Agevolazioni sicurezza sul lavoro.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Avviso INAIL ISI 2021 avente l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”. Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Per dettagli di seguito il collegamento con il sito dell'INAIL.

giovedì 23 dicembre 2021

Come gli emendamenti riscrivono il Superbonus. Novità in manovra.

Gli emendamenti approvati in Commissione Bilancio del Senato, ultimo atto utile per modificare il disegno di Legge della prossima manovra finanziaria, si mostrano particolarmente generosi nei confronti del Superbonus e di tutte le altre detrazioni fiscali previste in campo edilizio. 

Viene confermata la proroga del periodo di vigenza, sia per gli interventi di carattere condominiale che per le unità immobiliari unifamiliari. Per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), la detrazione spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023, ridotta per il biennio seguente; per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9) lettera b), il Superbonus spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione tuttavia che alla data del 30 giugno del medesimo anno siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per le persone fisiche, pertanto, viene definitivamente meno il riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente come quello alla abitazione principale, condizioni espressamente richieste nella prima versione del disegno di Legge. 

Sempre con riferimento al periodo di vigenza vengono riconosciuti termini ancora più ampi per gli interventi rilevanti ai sensi dell’articolo 119 del DL Rilancio effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. Nei predetti territori in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione piena del 110% spetterà per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza alcuna decurtazione. 

Trova finalmente una soluzione normativa la spinosa questione avente ad oggetto il coordinamento fra il periodo di vigenza degli interventi trainanti e quello degli interventi trainati. Con una modifica all’articolo 119, comma 8-bis, del DL Rilancio viene espressamente previsto che le detrazioni di cui agli interventi trainati rintracciabili ai commi 2, 4 secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119 spetti per le spese sostenute entro i medesimi termini previsti per gli interventi trainanti, così come determinati nel predetto comma 8-bis. Secondo la nuova formulazione normativa approvata in Commissione Bilancio del Senato, per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari situate all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nel caso dell’unico proprietario, la detrazione del 110% spetterà indifferentemente per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura prevista per ciascun periodo di vigenza. Dal punto di vista temporale, a patto che gli interventi trainati siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti, l’emendamento conferma il vincolo indissolubile esistente fra interventi trainanti e trainati. 

Anche il bonus mobili trova nuova linfa. Il limite di spesa per l’anno 2022, inizialmente ridotto 5.000 €, viene portato a 10.000 €, recuperando all’ultimo secondo una parte del plafond perso. Per il biennio seguente il limite di spesa scenderà a 5.000 €. 

Gli ultimi emendamenti approvati inoltre, introducono ulteriori misure agevolative. Viene istituita, in particolare, una detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, pari al 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La nuova disposizione, limitata agli edifici già esistenti, è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore: a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi; a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da due a otto unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale composto da più di otto unità immobiliari. Nel conteggio dovranno essere computate le relative pertinenze che compongono l’edificio. Tale ultima detrazione spetterà anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonchè, in caso di loro sostituzione, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali di risulta. 

Con una modifica al comma 13-bis, viene estesa la possibilità di utilizzare i prezzari di cui alla lettera a) del comma 13 anche agli interventi rilevanti ai fini del sisma-bonus, del bonus facciate e del recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR. Questo significa, in altri termini, la possibilità di utilizzare il prezzario DEI per tutti gli interventi, anche quelli minori, ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi recentemente introdotta dall’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio. La predetta disposizione, se confermata la valenza di norma interpretativa, potrebbe avere efficacia retroattiva e salvare le asseverazioni di congruità rilasciate sulla base di un prezzario errato. 

Non sembra avere la stessa valenza l’emendamento che modifica l’articolo 121, comma 1-ter, del DL Rilancio, che estende la detraibilità anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi previsti per la cessione delle singole detrazioni spettanti per gli interventi diversi dal Superbonus. Gli onorari sostenuti per visto e attestazione saranno detraibili solo dal 2022. 

Per il futuro, in ogni caso, saranno esenti da asseverazione di congruità le opere di edilizia libera di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguite sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Sono esclusi da tale semplificazione gli interventi rilevanti ai fini del bonus facciate, per i quali visto di conformità e asseverazione saranno sempre necessari.

lunedì 6 dicembre 2021

TABELLA RIASSUNTIVA ATTIVITA' CONSENTITE ALLA LUCE DEL NUOVO OBBLIGO DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Gentile cliente,

su questo link troverete la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e  con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022 riportata sul sito del Governo.it.

Per Green pass rafforzato si intende la Certificazione verde Covid-19 attestante l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Da oggi, in zona Bianca, il Green pass rafforzato sarà richiesto obbligatoriamente:

1) per la consumazione al tavolo al chiuso in bar e ristoranti;

2) per servizi di ristorazione non riservati a clienti nelle strutture ricettive;

3) per accedere a sale teatrali, cinematografiche, locali di intrattenimento con musica dal vivo e in alto locali;

4) per accedere ad eventi sportivi in stadi e palazzetti;

5) per accedere a sale da ballo e discoteche e feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose.