sabato 28 dicembre 2019

Crediti di imposta per l'acquisto di beni strumentali.

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quali le autovetture), dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento (quali i fabbricati e le costruzioni), dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito di imposta si applica, alle medesime condizioni, anche agli esercenti arti e professioni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Bonus facciate. Nuova detrazione fiscale.

Per le spese documentate, sostenute, nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti previsti in materia di eco bonus di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Credito di imposta formazione.

Viene confermato, sebbene con alcune modifiche, il credito di imposta in materia di formazione del personale dipendente svolta per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. 

Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Crediti di imposta in materia di innovazione.

La legge di Bilancio ha approvato, a decorrere dall'esercizio 2020, 3 differenti crediti di imposta:

- in misura pari al 12% e nel limite di 3 milioni, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ossia per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», identificabili tenendo conto del Manuale di Frascati dell’Ocse (commi 200 e 203);

- in misura pari al 6% e nel limite di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica, ossia per le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Tali attività sono identificabili sulla base del Manuale di Oslo dell’Ocse. Se le attività sono destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, sempre nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (commi 201 e 203); 

- in misura pari al 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (commi 202 e 203).

In sintesi, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, in varia misura, le spese di personale, le quote di ammortamento e simili, le spese per contratti di ricerca extra-muros, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, di privative industriali e simili, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Estensione temporale del ravvedimento dei tributi locali.

Ravvedimento per i tributi locali senza limiti temporali. L’articolo 10-bis del Dl 124/2019 , introdotto con la legge di conversione 157/2019 pubblicata il 24 dicembre in «Gazzetta Ufficiale», recepisce per la totalità delle entrate tributarie le scansioni temporali del ravvedimento dei tributi erariali. Con la modifica in esame il limite annuale al ravvedimento dei tributi locali viene meno. La conseguenza è che il ravvedimento è sempre ammesso, seppure a costi crescenti all’aumentare del ritardo. In particolare, oltre la scadenza della dichiarazione di competenza e sino alla dichiarazione successiva, la sanzione ridotta aumenta a un settimo del minimo. Oltre tale scadenza, la sanzione è sempre fissata a un sesto del minimo. Inoltre, se la violazione è contestata con un pvc, la regolarizzazione costa un quinto della sanzione minima.
Trattandosi di una previsione a carattere procedurale, la modifica ha effetto nei riguardi di tutte le violazioni non ancora regolarizzate né contestate alla data della sua entrata in vigore. In sostanza, ciò comporta che nel corso del 2020 sarà ancora possibile rimediare, ad esempio, a violazioni relative al 2017, con la sanzione ridotta a un sesto.

Limiti alla compensazione dei crediti tributari.

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. A seguito della novella legislativa, a decorrere dal 01/01/2020, per la compensazione dei crediti eccedenti il predetto limite (5.000,00 €) bisognerà attendere l’effettivo invio del modello dichiarativo.

Obblighi fiscali in materia di appalti e subappalti.

I soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero i sostituti di imposta), che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu’ servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

In altri termini ciascuna impresa appaltatrice dovrà versare le ritenute d'acconto trattenute ai propri dipendenti in tante deleghe di versamento quanti saranno i cantieri soggetti alla normativa. Il versamento delle ritenute, infatti, e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di versamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

Nel caso in cui alla data di scadenza dei versamenti sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finche’ perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati. dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione.

lunedì 9 dicembre 2019

Invio dati sistema Tessera Sanitaria.

Invio telematico delle spese sanitarie esteso alle nuove professioni sanitarie già a partire dall’anno 2019. Lo prevede il decreto Mef del 22 novembre , pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 4 dicembre scorso, il quale inserisce nel catalogo degli obbligati una serie nutrita di operatori, intercettando così anche le nuove professioni sanitarie istituite in occasione del riordino generale del settore, disciplinato dalla cosiddetta legge Lorenzin (3/18). 

Il catalogo dei nuovi destinatari dell’obbligo è contenuto nell’articolo 1 del decreto; si tratta dei professionisti iscritti negli albi delle seguenti professioni sanitarie: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapista occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; assistente sanitario; biologo. 

L’obbligo viene istituito a fine anno, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2019: come avviene spesso gli interessati dovranno prepararsi a raccogliere e

trasmettere i dati di tutte le prestazioni del periodo di imposta. Se si considera che si tratta di professionisti sanitari, per i quali è vietata l’emissione di fattura elettronica via Sdi, si comprende che il nuovo adempimento potrebbe imporre notevoli oneri di ricostruzione ex post dei dati necessari per l’invio. 

Entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto le strutture ordinistiche interessate dovranno rendere disponibili al sistema tessera sanitaria gli elenchi dei propri iscritti.

Resto al Sud: nuove opportunità per iniziare una nuova attività di impresa o professionale.

Invitalia, con un comunicato sul proprio sito, conferma: a partire dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2019 sarà possibile presentare le domande di agevolazione per “Resto al Sud” anche per i liberi professionisti e gli under 46.

Il decreto che amplia la platea dei beneficiari di questa misura rivolta alle imprese del Mezzogiorno (Abruzzo compreso) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23-11-2019 è il Decreto 5 agosto 2019, n. 134 recante “Modifiche al regolamento 9 novembre 2017, n. 174. concernente la misura incentivante «Resto al Sud», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (19G00143)”

L’Agenzia nazionale Invitalia, che è Soggetto gestore della Misura, apre quindi anche ai nuovi destinatari la piattaforma per la presentazione delle domande. La misura, infatti, è stata finora appannaggio delle sole imprese, ma con la manovra 2019 è stata estesa ai professionisti ed è stata elevata a 45 anni la soglia di età massima stabilita come requisito di accesso.

Nel dettaglio, per lo svolgimento di attività libero-professionali – si legge nel nuovo decreto attuativo – non bisogna «essere titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita Iva associata ad un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni».

Inoltre, possono accedere all’incentivo coloro che hanno beneficiato, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

E ancora: il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le attività libero-professionali svolte in forma individuale, non è necessario costituire società ma sono richieste unicamente la partita Iva e l’iscrizione all’ordine professionale.

In caso di società tra professionisti, queste possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti di età, «a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti».

Altra importante novità, contenuta nel Decreto Sisma il 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri, (assieme a una una serie di altri interventi per accelerare la ricostruzione ed evitare lo spopolamento) è che gli incentivi di Resto al Sud saranno estesi alle zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017.
In buona sostanza, per l’Abruzzo non cambia nulla, poiché la nostra regione è già inserita tra le destinatarie delle agevolazioni gestite da Invitalia e riservate, come noto, in favore degli imprenditori under 46 (ma il provvedimento che disciplina la piena operatività della misura anche per chi ha più di 35 anni, lo ricordiamo, deve ancora essere emanato).

Ma l’incentivo finora riservato alle sole regioni del Mezzogiorno, verranno ora rivolte anche ai giovani che vogliono avviare un’impresa nelle aree del Cratere sismico in Umbria, Lazio, Marche (oltre che in Abruzzo).

Inoltre, le risorse destinate a Resto al Sud sono state aumentate di 20 milioni di euro rispetto a quelle già assegnate dal Cipe.

Anche gli aspiranti imprenditori del Centro Italia, dunque, potranno richiedere i finanziamenti per avviare un’attività con finanziamenti che arrivano ad un massimo di 200.000 euro e che coprono fino al 100% delle spese.

Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo al Sito di Invitalia che, in quanto Soggetto Gestore della Misura, è l’unica titolata a rilasciare informazioni nel merito, direttamente oppure attraverso i punti di assistenza e consulenza accreditati.

venerdì 6 dicembre 2019

Detrazione IVA fatture dicembre

Gentile Cliente, con l'avvento della fatturazione elettronica e le più recenti variazioni normative in materia il diritto alla detrazione dell'iva delle fatture del mese di dicembre è possibile se il documento fiscale viene inviato dal fornitore al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate SDI entro il termine dell'esercizio (31/12/2019). Qualora ciò non avvenga il diritto alla detrazione slitterà alla prima liquidazione iva successiva. Pertanto, al fine di limitare tale slittamento temporale della detrazione, si consiglia la gentile clientela di inviare ai propri fornitori una comunicazione mail dal seguente tenore:

Gentile fornitore,
alla luce della normativa attualmente in vigore (Decreto Legge del 23/10/18 n. 119 art. 14) vista la Circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il diritto alla detrazione dell’IVA è ammesso nell'esercizio 2019 solamente se la fattura che riporta come anno di emissione il 2019 è disponibile nel sistema di interscambio entro il 31 dicembre 2019.
Pertanto, al fine di evitare lo slittamento temporale della detrazione, chiediamo cortesemente, compatibilmente con la Vostra chiusura aziendale, di trasmettere le fatture al sistema di interscambio entro e non oltre il 27 dicembre 2019.
Ringranziandovi porgiamo
Cordiali saluti

Lo Studio Associato D'Archimio resta a disposizione per chiarimenti.