sabato 29 maggio 2021

Proroga moratoria per le PMI mutui non automatica: obbligo di comunicazione entro il 15 giugno 2021

Gentile cliente

il Decreto Sostegni bis all'art. 16 ha prorogato la moratoria dei mutui passivi già oggetto di sospensione al 31 dicembre 2021, ma con le seguenti importanti specifiche indicazione:

1)l'ulteriore sospensione non sarà automatica, ma per accedere alla presente agevolazione sarà necessario presentare apposita comunicazione alla banca entro il 15 giugno 2021 

2)oggetto di sospensione sarà esclusivamente la quota capitale e pertanto saranno dovuti gli interessi sulle quote sospese da luglio a dicembre;

3)potranno accedere alla presente misura solo le imprese già ammesse.

venerdì 28 maggio 2021

CCIAA CHPE - Voucher digitali I4.0

E’ stato pubblicato il bando recante incentivi a favore PMI che effettuano investimenti nel settore della digitalizzazione, con l’obiettivo realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented, favorire l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle competenze/tecnologie digitali 4.0 e interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa durante l’emergenza Covid19.

Il Bando è rivolto alle PMI con sede legale e/o unità operativa nell’ambito territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale oggetto di agevolazione devono riguardare almeno una delle tecnologie elencate nell’avviso ad es robotica avanzata, manifattura additiva e stampa 3D, cybersecurity , big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain etc. con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie quali ad esempio sistemi di pagamento mobile e/o via internet, geolocalizzazione, programmi di digital marketing, soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica etc.

Spese agevolabili
• servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie previste nell’avviso.
• acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti.

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 90 giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione dell’agevolazione. L’importo dell’investimento non può essere inferiore a € 1.500. 

Le agevolazioni consistono in un Voucher di importo pari a 5.000 euro per un massimo del 70% delle spese ammissibili.

Le domande possono essere inviate dalle ore 9:00 del 7 giugno e fino alle ore 21:00 del 30 luglio 2021.

Sostegni Bis: proroga sospensione dei versamenti mediante ruolo.

Gentile Cliente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni-bis, secondo atto avente ad oggetto le misure agevolative predisposte dal Governo in carica. Di seguito le principali disposizioni normative di generale interesse:

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI DELLA RISCOSSIONE

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 luglio 2021. 

Si consiglia alla gentile clientela di verificare lo stato dei piani di rateazione in essere al fine di verificare di non accumulato al 31 luglio 2021 n. 10 rate non versate, anche non consecutive.

Decreto Sostegni-bis: estensione credito di imposta locazioni ed affitto di affitto di azienda.

Gentile Cliente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni-bis, secondo atto avente ad oggetto le misure agevolative predisposte dal Governo in carica. Di seguito le principali disposizioni normative di generale interesse:

PROROGA TAX CREDIT LOCAZIONI

ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è riconosciuto il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Il credito di imposta, pari al 60% in caso di locazione commerciale ed al 30% in caso di affitto di azienda, spetterà a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Ad oggi non è stata prevista la possibilità di cessione del credito a terzi, compresi i soggetti locatori o conduttori.



Sostegni-bis: contributo a fondo perduto.

Gentile Cliente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni-bis, secondo atto avente ad oggetto le misure agevolative predisposte dal Governo in carica. Di seguito le principali disposizioni normative di generale interesse:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- Contributo automatico: riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti che abbiano presentato l'istanza ed ottenuto i riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non l'abbiano indebitamente percepito o che non l'abbiano restituito;

- Contributo calcolato per chi ha percepito il contributo automatico: riconoscimento di un'ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano già beneficio del contributo automatico. I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui al punto precedente, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo ottenuto calcolando la riduzione del fatturato mensile verificando che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In caso di spettanza, il contributo automatico già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da calcolato. Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo calcolato emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.

Ad esempio se il contributo automatico ricevuto è di 1.000 € e quello calcolato di 1.200 €, al contribuente spetterà un contributo automatico di 1.000 € ed un contributo calcolato di 200 €.

- Contributo calcolato per chi non ha percepito il contributo automatico: per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo automatico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo calcolato è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Al fine di ottenere il contributo calcolato, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti. Lo scrivente Studio Associato D'Archimio provvederà ad analizzare le posizioni di ciascun cliente e, in presenza della condizioni di legge, a presentare la relativa istanza.