lunedì 16 novembre 2020

Abruzzo: limitazioni zona rossa.

Gentile Cliente, il Presidente della Regione Abruzzo ha emesso l'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020 mediante la quale vengono estese al territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020, c.d. zona rossa. A tal fine a decorrere dal 17 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 saranno previste le seguenti disposizioni.

LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI: e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita; 

ATTIVITA' COMMERCIALI: sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali:

Allegato 23 Commercio al dettaglio 

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati 
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori 
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
•Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

RISTORAZIONE: sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24:

Allegato 24 Servizi per la persona 

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attivita` delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attivita` connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

mercoledì 11 novembre 2020

Bonus ristorazione: pubblicato il decreto attuativo.

Gentile Cliente il 6 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 27 ottobre del Mipaaf che stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto riconosciuto alle aziende appartenenti alla filiera della ristorazione.

Possono accedere al contributo le imprese attive nel settore della ristorazione, che svolgono in via prevalente le attività indicate con i seguenti codici Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 59.29.10 (mense), 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi), e 55.10 (alberghi), limitatamente alla somministrazione di cibo.

Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura), anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima di territorio (secondo i requisiti indicati dall’articolo 4 del decreto ministeriale). L’ammontare degli acquisti (e quindi del contributo) non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l’Iva.

Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

La domanda di accesso al contributo può essere presentata telematicamente tramite il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste italiane) o attraverso gli sportelli di quest’ultima.

martedì 10 novembre 2020

Ristori bis: sospensione dei versamenti previdenziali.

Il decreto Ristori bis ha sospeso a favore dei datori di lavoro privati i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La sospensione dei termini di versamento si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

n.b. solo zona rossa ---> è altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree rosse del territorio nazionale appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

I pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Ristori bis: sospensione dei versamenti tributari

Il decreto Ristori Bis ha disposto la sospensione di alcuni versamenti tributari. In particolare è prevista la sospensione dei: 

- versamenti relativi alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; 
- dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 

La sospensione è prevista per il solo mese di novembre per i seguenti soggetti:

- per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse ed arancioni del territorio nazionale;

- per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse del territorio nazionale;

I versamenti sospesi e dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ristori Bis: fondo perduto e credito di imposta.

E' stato pubblicato in data odierna il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. Decreto Ristori bis. Di seguito le principali novità in materia di contributi a fondo perduto e credito di imposta per locazioni commerciali e affitto di azienda.

1) Contributo a fondo perduto

- Su tutto il territorio nazionale ---> è stato aggiornato l'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Decreto Ristoro: contributo a fondo perduto per nuove restrizioni.). In particolare sono stati aggiunti i codici attività relativi: 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA; 477835- Commercio al dettaglio di bomboniere; 522130 - Gestione di stazioni per autobus; 931992 - Attività delle guide alpine; 743000 - Traduzione e interpretariato; 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 910100 - Attività di biblioteche ed archivi; 910200 - Attività di musei; 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi. Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.

- Solo per zone arancioni e zone rosse ---> per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse e arancioni il contributo a fondo perduto è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.

- Solo per zone rosse ---> agli operatori economici che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno una partita IVA attiva, svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in area rossa è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il contributo sarà pari a quello previsto per l'intero territorio nazionale, calcolato tuttavia applicando percentuali riportate nello stesso Allegato 2.

2) Contributo fondo perduto operatori centri commerciali ed industria alimentare

Solo operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 ---> Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza ed è riconosciuto per il solo anno 2021. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Ristori; per i soggetti che svolgono come attività prevalente un'attività non ricompreso nell'allegato 1 il contributo sarà pari al 30% rispetto a quello previsto dal Decreto Rilancio. 

3) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda:

- Su tutto il territorio nazionale ---> estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle imprese ricomprese nell'allegato 1, così come definito a seguito dell'aggiornamento; 

- Solo zona rossa ---> per le sole imprese operanti nei settori riportati all'allegato 2 estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; 

Per entrambi i casi il credito di imposta sarà pari al 60% del canone di locazione commerciale ovvero al 30% del canone di affitto di azienda. Il credito spetta a condizione che si sia verificata, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, una riduzione del fatturato superiore al 50%. Il credito di imposta spetta, in ogni caso, per le attività avviate a decorrere dal 2019.

lunedì 9 novembre 2020

Regione Abruzzo: ulteriori restrizioni.

Gentile Cliente,

con il passaggio alla zona arancione, previsto con decorrenza dal giorno mercoledì 11 novembre, si applicheranno nell'ambito della Regione Abruzzo le seguenti ulteriori restrizioni:

- e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita;

- e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

- sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

giovedì 5 novembre 2020

Ulteriori aggiornamenti Covid-19

Gentile Cliente è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 avente ad oggetto «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». Rispetto ai precedenti interventi in materia (Nuove misure contenimento Covid19), con riferimento alle area gialla nella quale è ricompreso la Regione Abruzzo, sono state introdotte le seguenti novità:

- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

- è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

- le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Di seguito troverete il testo del decreto e dei relativi allegati ---> Testo del decreto