mercoledì 18 maggio 2022

Contributo una tantum

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/05/22 il cosiddetto "Decreto Aiuti" che, tra le misure in materia di lavoro, pensioni, servizi ai cittadini e sport, prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti e assimilati, pensionati e lavoratori autonomi che rispettino determinati requisiti (artt. 31, 32 e 33 DL n. 50/2022). 

Lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti è riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
L’indennità però non è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quelli che beneficiano dell’esonero dello 0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico.
La platea dei beneficiari, dunque, è circoscritta ai lavoratori dipendenti che abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Ulteriore condizione per il riconoscimento dell’indennità è che il lavoratore abbia beneficiato del suddetto esonero contributivo nel primo quadrimestre dell'anno 2022 per almeno una mensilità.
In presenza di tali condizioni, il datore di lavoro riconosce l’indennità in via automatica, previa acquisizione della dichiarazione del lavoratore di:
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.

Lavoratori autonomi
L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal "Decreto Aiuti", ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
- non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
- abbia percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

Pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'INPS corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L'indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Lavoratori domestici
L’indennità una tantum è riconosciuta dall’INPS, previa domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022.
L'INPS eroga l’indennità in misura pari a 200 euro nel mese di luglio 2022.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Percettori di disoccupazione
L’INPS riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro:
- ai soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
- ai soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Collaboratori coordinati e continuativi
L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i collaboratori non devono essere:
- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L'indennità è riconosciuta a condizione che i soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
L’indennità sarà erogata successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro per il mese di luglio 2022.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.