mercoledì 27 maggio 2020

Bando “Punto Impresa Digitale” (PID): scheda di sintesi.

Gentile Cliente,


la Camera di Commercio di Chieti Pescara, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.

Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020” , risponde ai seguenti obiettivi:
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented; 
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; 
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale. 

OGGETTO
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.
Elenco 1:
a) robotica avanzata e collaborativa
b) interfaccia uomo-macchina
c) manifattura additiva e stampa3D
d) prototipazione rapida
e) internet delle cose e delle macchine
f) cloud, fog e quantum computing
g) cyber security e business continuity
h) big data e analytics
i) intelligenza artificiale
j) blockchain
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
l) simulazione e sistemi cyberfisici
m) integrazione verticale e orizzontale
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
p) sistemi di e-commerce
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19
s) connettività a Banda Ultralarga
Elenco 2:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
b) sistemi fintech
c) sistemi EDI, electronic data interchange
d) geolocalizzazione
e) tecnologie per l’in-store customer experience
f) system integration applicata all’automazione dei processi

g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR)

h) programmi di digital marketing


AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00.L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.

BENEFICIARI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese; 
b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara. Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia la sola unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara, il contributo richiesto deve essere riferito agli investimenti effettuati nell’unità operativa di zona;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale.
e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione 
f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
g) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
h) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio Chieti Pescara ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1353;
i) non abbiano pendenze con la Camera di Commercio Chieti Pescara.

SPESE AMMISSIBILI
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle agevolate;
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 23/02/2020 fino al 90° giorno successivo alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione che avverrà esclusivamente tramite pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito www.chpe.camcom.it alla sezione “Bandi”

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il Servizio Sportello Telematico Agef (http://praticacerc.infocamere.it), dalle ore 9,00 del 4 giugno 2020, e fino alla chiusura del bando fissata alle ore 21,00 del 31 luglio 2020.
La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, e redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando il “Modello– domanda voucherdigitaliI4.0-anno2020 – (allegato 1)” nel quale l’impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art 3 del bando.

giovedì 21 maggio 2020

Modifica alle norme sui contratti a termine (art. 93) – D.L. n.34/2020.

Deroga per il riavvio delle attività e per i rapporti in corso: proroga o rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, senza causale.

Fino al 30 agosto 2020 per contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020.

Modifica alle norme sui licenziamenti (art. 80)- D.L. n. 34/2020

Sono sospese le procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospesi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo parziale sia a tempo pieno.

A partire dal 17 marzo scorso e per la durata di 5 mesi (scadenza 17 agosto 2020), ampliando quindi il termine di 60 giorni inizialmente previsto dall’art. 46 del DL n. 18/2020.

Congedi straordinari più lunghi o bonus baby sitter (art. 72) – D.L. n. 34/2020

Vengono prorogati i congedi parentali fino a 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del settore privato (compresi i dipendenti delle agenzie di viaggio e dei tour operator) con figli di età non superiore a 12 anni. Indennità pari al 50% della retribuzione.

In alternativa, è consentito ricevere uno o più bonus baby sitter di 1.200 euro (ovvero ulteriori 600 euro per chi lo avesse già ricevuto), da spendere anche per i centri estivi e i servizi integrativi all'infanzia esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020 i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)-(art. 70) – D.L. n. 34/2020.

I datori di lavoro fino a 5 dipendenti o con più di 50 dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono alla CIGD.

La durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementata di ulteriori 5 settimane (14 = 9+5) nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane. Soltanto per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e cinema, è possibile usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi precedenti al 1 settembre 2020, arrivando pertanto a complessive 18 settimane (9 + (5+4)) a condizione di aver interamente fruito delle prime 14 settimane.

Diventa più veloce la procedura per la CIGD: il datore di lavoro potrà rivolgersi direttamente all’INPS superando il doppio canale Regioni -INPS. L’INPS, in 15 giorni dall’arrivo dell’istanza, erogherà un anticipo dell’assegno sul 40% delle ore autorizzate. Il datore di lavoro invia tutti i dati necessari per il saldo entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione.

Assegno ordinario Fondo integrazione salariale F.I.S. e Cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO - (art. 68) – D.L. N. 34 / 2020.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono beneficiare dell’assegno ordinario F.I.S. o della cassa integrazione guadagni ordinaria CIGO a carico dell’INPS, con causale “emergenza COVID-19”. 

Viene estesa la durata dell’accesso per una durata di 14 settimane (9+5) per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle prime 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 a condizione di aver interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 14 settimane.

Soltanto per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1 settembre 2020, arrivando pertanto a complessive 18 settimane (9 + (5+4). 

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (abrogato il maggior termine di 4 mesi). Qualora la domanda sia presentata dopo tale termine, il trattamento non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Viene reintrodotto l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con i Sindacati che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. 

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre tale termine, si applicano i nuovi termini ordinari.

Regione Abruzzo: nuovi protocolli di sicurezza.

Gentile Cliente,

il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha annunciato di aver adottato una nuova ordinanza per allineare i protocolli regionali alle linee guida emanate dal Governo il 17 maggio scorso e condivise con le Regioni nell’ultima riunione con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La nuova ordinanza ha ad oggetto:

-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione e bar
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e
somministrazione di alimenti
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio
2012, n. 38.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati fiere – posteggi isolati – commercio itinerante).
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa.
-Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer.
-Protocollo di sicurezza per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti.
-Protocollo di sicurezza per le attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali.
-Protocollo di sicurezza per le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia.
-Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica.
-Protocollo di sicurezza per le attività sportive e motorie.

Si prega la gentile clientela di prendere visione dei nuovi protocolli contattando, ove necessario, il proprio consulente in materia di sicurezza per verificare le misure da adottate. 

Art. 124 DL Rilancio: esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gentili Clienti,

l'articolo 124 del DL Rilancio ha disposto fino al 31 dicembre 2020 l'esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare:

"Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

Si prega pertanto la gentile clientela che dovesse commercializzare i prodotti ivi indicati di adeguare i sistemi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

mercoledì 20 maggio 2020

DL Rilancio: ulteriori disposizioni in materia di sospensione versamenti.

RATEAZIONI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (EX-EQUITALIA)

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisidi addebito INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di settembre. 

N.B.: relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del piano di versamento si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, anziché di 5.

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO
Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle predette definizioni agevolate non determina la decadenza se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

RIPRESA DEI VERSAMENTI ORDINARI SOSPESI
Tutti i versamenti sospesi per effetto delle sospensioni disposte dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Sospensione dei versamenti ordinari erariali e previdenziali.), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Di pari tutti i versamenti sospesi ai sensi degli articoli 61 e 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione versamenti tributari e contributivi: aprile e maggio.) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

RIEMMISSIONE IN TERMINI AVVISI BONARI
I versamenti delle somme dovute ai fini della rateazione degli avvisi bonari le cui rate sono in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Tali versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme per gli atti di seguito elencati i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro.
Sono altresì sospesi i termini di versamento relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

DL Rilancio: riepilogo crediti di imposta


ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

CESSIONE DEL CREDITO

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Art. 119 DL Rilancio: incentivi efficientamento energetico, sisma bonus, recupero edilizio.

ECO-BONUS
E' riconosciuta una detrazione del 110% delle spese sostenute su abitazione principale e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, aventi ad oggetto:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25°% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Il limite di spesa è di 60.000,00 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero di microgenerazione. Il limita di spesa è di 30.000,00 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero di microgenerazione. Il limita di spesa è di 30.000,00 €.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

N.B.: la maggiorazione si applica anche agli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del DL 63 del 2013 a condizione che vengano eseguiti congiuntamente a quelli appena descritti.

SISMA-BONUS
E' riconosciuta una detrazione pari al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di miglioramento sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 167 del DL 63/2013. Sarà possibile cedere il credito, ridotto al 90%, ad un'impresa di assicurazione mediante la stipula contestuale di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi. Le presenti disposizioni non si applicano agli immobili in zona sismica 4.

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
E' riconosciuta, congiuntamente ad uno degli interventi ECO-BONUS descritti in precedenza, una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è di 48.000,00 € e, comunque, di 2.400,00 € per ogni kWh di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (1.600,00 € in caso di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione). 
La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati nei limiti di spesa di 1.000,00 € per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata. 

COLONNA RICARICA VEICOLI ELETTRICI
E' riconosciuta, congiuntamente ad uno degli interventi ECO-BONUS descritti in precedenza, una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

N.B.: rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per le attestazione, asseverazioni ed il visto di conformità richiesti dalla normativa. 

BENEFICIARI
Potranno beneficiare delle predette misure agevolative:
- condomini;
- persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.  Solo per i nuovi interventi Eco-Bonus è necessaria la condizione di abitazione principale.

CESSIONE O SCONTO 
I beneficiari delle predette detrazioni potranno alternativamente scegliere di:

1) richiedere lo scomputo dal corrispettivo al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo potrà recuperare le somme sotto forma di credito di imposta ovvero cedere il predetto credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti bancari;
2) trasformare la detrazione in credito di imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti bancari.

Sarà possibile scomputare la detrazione dal corrispettivo ovvero cedere il correlato credito anche per le detrazioni relative al recupero edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero facciata, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

N.B. ogni tipologia di cessione del credito o scomputo dal corrispettivo dovuto necessità l'apposizione di un visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (Commercialista).

Artt. 78 e 84 DL Rilancio: proroga delle indennità ad imprenditori e lavoratori autonomi.

Gentile Cliente, 

si riepilogano di seguito le novità in materia di indennità agli imprenditori e lavoratori autonomi:

IMPRENDITORI ARTIGIANI COMMERCIANTI AGRICOLI
Agli imprenditori iscritti alla gestione previdenziale AGO (Artigiani, Commercianti ed Agricoli) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 28 del DL Cura Italia, pari a 600,00 €, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Ai liberi professionisti iscritti alla gestione previdenziale separata presso l'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 del DL Cura Italia, pari a 600,00 €, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020. 
Inoltre, qualora abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000,00 €. Di pari è riconosciuta un'indennità di 1.000,00 € a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

PROFESSIONISTI CON CASSA PRIVATA
Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aventi i requisiti  che saranno definiti con un provvedimento attuativo di prossima emanazione, è riconosciuta l'indennità di cui all'articolo 44 del DL Cura Italia anche per i mesi di aprile e maggio.

OPERAI AGRICOLI
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di cui all'articolo 27 del DL Cura Italia, è riconosciuta un'indennità di 500,00 € per il mese di aprile 2020.

ALTRE INDENNITA'
E' riconosciuta un'indennità per il mese di aprile e maggio 2020, pari a 600,00 € mensili, alle seguenti categorie di lavoratori autonomi e dipendenti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 ed abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi privi di partita iva, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali iscritti alla Gestione Separata e cessati alla data del 23 febbraio 2020;
- incaricati alla vendita a domicilio titolari di partita iva ed iscritti alla gestione separata, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto di lavoro intermittente e non titolari di pensione.

N.B.: tutte le indennità ivi riepilogate non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate previa domanda.

martedì 19 maggio 2020

Art. 28 DL Rilancio: credito di imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19 ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 spetta un credito di imposta nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. 

Di pari è riconosciuto un credito di imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo pari al 30% dei relativi canoni sostenuti

I predetti crediti di imposta spettano alle strutture alberghiere ed agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019. 

ENTITA'
Il credito di imposta e commisurato al canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d'imposta è riferito a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. 
Il credito di imposta è utilizzabile successivamente al pagamento del canone.

CONDIZIONE
Il credito di imposta spetta a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 

Art. 25 DL Rilancio: contributo a fondo perduto per imprese.

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Lo Studio Associato D'Archimio, alla luce delle disposizioni attuative, provvederà a selezionare le aziende meritevoli di beneficio.

A CHI SPETTA: il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Sono tuttavia esclusi dal contributo:
- i soggetti che abbiano cessato la propria attività al momento della domanda;
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ovvero i professionisti con cassa privata);

RIDUZIONE DI FATTURATO: il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi una riduzione del 33% del fatturato). Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

AMMONTARE: il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 

Qualora spettante il contributo non potrà essere in ogni caso inferiore a 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

DOMANDA: al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

ACCREDITO: sulla base delle informazioni contenute nell’istanza il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 

N.B.: il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi

Contributi CCIAA Chieti- Pescara per adeguamento al protocollo anti-Covid19.

In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid19 in corso e con l’obiettivo di supportare le imprese del territorio, la Camera di Commercio Chieti Pescara istituisce un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI) delle province di Chieti e di Pescara per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro, e per l'adeguamento ai protocolli di regolamentazione delle misure anti Covid19 e dalle conseguenti disposizioni normative relative alla cosiddetta “Fase2” di riapertura delle attività produttive e commerciali.

FONDO STANZIATO
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta all’importo complessivo di 1.000.000 di euro. Il 30% di tali risorse, pari ad €. 300.000,00 verrà destinato in via prioritaria alle aziende della filiera del turismo, appartenenti ai seguenti Codici Ateco:
I 55 Alloggio;
I 56 Attività dei servizi di ristorazione;
N 77.11 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
N 77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
N 77.29.10 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario;
N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
N 82.30 Organizzazione di convegni e fiere
R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento;
R 91.02 Attività di musei;
R 91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
S 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

I contributi saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando.

IMPRESE BENEFICIARIE
Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- siano MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 ed abbiano sede legale oppure unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Chieti Pescara. Nell’ipotesi in cui l’impresa abbia la sola unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Chieti Pescara, il contributo richiesto deve essere riferito agli investimenti effettuati nell’unità operativa di zona (da precisare nella relazione sintetica allegata);
- siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Ai fini del presente bando sarà considerata “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia versato fino all’ultimo diritto annuale dovuto (anno 2019). Una domanda accoglibile ma presentata da un’impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva. L’impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 5 gg lavorativi dalla richiesta, che sarà inoltrata dall’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo.
- siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo;
- non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio Chieti Pescara;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
- abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili.

N.B. L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature, dei dispositivi di protezione individuali certificati e di tutti i servizi necessari ad adeguare i propri siti produttivi, negozi, strutture ricettive, cantieri, luoghi di lavoro alle prescrizioni ed adempimenti stabiliti per prevenire e contrastare il diffondersi del virus secondo il protocollo di regolamentazione e le indicazioni delle autorità competenti. L’entità massima del contributo non può superare il 70% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA, e comunque fino ad un massimo di € 2.500,00.

Sono ammissibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti spese sostenute a partire dal 23 febbraio 2020:
● interventi straordinari di sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei luoghi aperti al pubblico;
● adeguamento strutturale dei locali in ottemperanza alle normative riferite al contrasto della diffusione del Covid-19.
● attrezzature per la sanificazione ed igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei luoghi aperti al pubblico (quali ad esempio nebbiogeno igenizzante, ozonizzatori etc.;
● acquisto di beni, attrezzature e dispositivi necessari a contrastare la diffusione del virus (ad esempio barriere protettive in plexiglass, telecamere termografiche radiometriche, termoscanner, cartelli normativi, colonnine segna percorso, DPI - Dispositivi di Protezione Individuale, purché muniti di certificazione CE).

La documentazione comprovante l’importo della spesa ammissibile e finanziabile dal presente bando è la fattura di acquisto dei beni e servizi, debitamente quietanzata.

Ai fini dell’accesso al contributo le spese suddette devono:
- essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

LA DOMANDA
Le domande di concessione del contributo devono essere presentate esclusivamente da remoto, con invio telematico attraverso il Servizio Sportello Telematico Agef (http://praticacerc.infocamere.it), dalle ore 9,00 del 28 maggio, e fino alla chiusura del bando fissata alle ore 21:00 del 31 luglio 2020.

venerdì 15 maggio 2020

Contributi Regione Abruzzo per beni strumentali.

Gentile Cliente,

in data odierna è stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l'avviso "Aiuta Impresa" avente ad oggetto contributi finalizzati ad investimenti (beni strumentali e durevoli, utilizzati per almeno tre anni, quindi non cedibili in questo periodo).

BENEFICIARI
Sono beneficiari della presente agevolazione:
- le Micro e Piccole Imprese;
- i lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020 - 2022;

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono:
- essere costituiti da oltre 3 anni;
- essere operanti, da almeno tre anni, nel territorio abruzzese;

Inoltre i richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
a) per le micro e piccole imprese, essere regolarmente iscritte come attive nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
b) per i lavoratori autonomi, essere titolari di partita IVA e operare in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160;
c) essere operanti sul territorio della regione da almeno tre anni con una o più unità operative destinatarie dell'intervento nel territorio regionale come risultanti dalla Camera di Commercio o dall’Agenzia dell’Entrate;
d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali; tale requisito non si applica ai lavoratori autonomi;
e) non trovarsi in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER)) al 31 dicembre 2019;
f) rispettare i limiti previsti dalla normativa europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» C(2020)1863, come integrata dalla successiva Comunicazione della Commissione «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» C(2020)2215 final;
g) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere amministratori e/o legali rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
i) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
j) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
k) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabili attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC) alla data del 01/03/2020.

FORMA ED IMPORTO DELL'INCENTIVO
Il contributo consiste in una sovvenzione diretta, a fondo perduto, concessa a titolo di rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto dell’IVA.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla data del 1 gennaio 2020 e fino alla data di scadenza del presente avviso, così come risultanti dalle date della/e fattura/e;
Sono ammissibili le spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, arredi, strumenti, sistemi (dispositivi, hardware, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento) e di altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore ai 3 anni, classificabili tra le immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424 cc, Voci BII2, BII3, BII4; i mezzi di trasporto di cui sopra sono da intendersi quali autoveicoli ad uso strumentale all’attività, anche non esclusivo così come disciplinato della normativa fiscale. In quest’ultimo caso il contributo può essere riconosciuto sul valore fiscalmente ammortizzabile, comunque al netto dell’IVA.
Sono in ogni caso esclusi:
a) le spese per l’acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell’impresa richiedente l’contributo o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell’art. 1523 del Codice Civile;
c) i lavori in economia;
d) i beni acquistati a fini dimostrativi;
e) le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
f) beni acquistati con contributi in natura;

DOMANDA
La domanda a valere sul presente Avviso può essere presentata esclusivamente attraverso piattaforma telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo https://sportello.regione.abruzzo.it/ a decorrere dal dalle ore 00.00 26 maggio 2020, alle ore 23:59:59 del 4 giugno 2020.

giovedì 14 maggio 2020

Nuove aperture Abruzzo dal 18 maggio. Linee guida.

Gentile Cliente,

di seguito le principali novità in merito alla riapertura di alcune attività economiche nell'ambito della Regione Abruzzo.

- dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione” ---> Allegato 1

- dal 18 maggio 2020, le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’Allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti” ---> Allegato 2

- dal 18 maggio 2020, è consentita l’apertura delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, a condizione che rispettino le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia” ---> Allegato 3

- dal 18 maggio 2020, le strutture ricettive alberghiere sono tenute a rispettare le condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere” ---> Allegato 4

- al 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” ---> Allegato 9

- dal 18 maggio 2020, l’esercizio delle attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio, deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato “Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa” ---> Allegato 10

Per ulteriori informazioni ---> http://www.abruzzosviluppo.it/2020/05/14/regione-abruzzo-pubblicata-lordinanza-59-le-disposizioni-la-riapertura-delle-attivita-partire-dal-18-maggio-2020/ 

mercoledì 13 maggio 2020

Benefici Camera di Commercio Chieti-Pescara.

Il Consiglio dell’ente ha approvato tre bandi, da un milione di euro ciascuno, in tema di liquidità, sicurezza e digitale per accompagnare le imprese verso una ripartenza intelligente.

Ripartire con intelligenza: sono queste le parole d’ordine, pronunciate dal presidente Strever, che battezzano il piano di azione della Camera di Commercio Chieti Pescara, deliberato dal consiglio camerale e che prevede uno stanziamento complessivo per il biennio 2020 – 2021 di 5,5 milioni di euro di cui tre milioni subito disponibili.

Liquidità immediata alle imprese attraverso contributi a fondo perduto, erogati in soli 15 giorni, per abbattere gli interessi sui finanziamenti previsti dal Decreto Cura Italia; adottare i dispositivi di sicurezza per prevenire la diffusione del corona virus negli ambienti di lavoro; favorire la digitalizzazione dei processi aziendali.

I tre bandi , hanno ciascuno una dotazione finanziaria di 1 milione di euro.

Il primo a partire è quello sulla concessione di contributi per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale (possono essere rendicontate le spese dal 23 febbraio). E’ stato pubblicato sul sito dell’ente camerale www.chpe.camcom.it lunedì 11 maggio, mentre le domande potranno essere presentate a partire dal 21. Tra i finanziamenti ammissibili ci sono i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi. L’entità del contributo copre il 100% degli interessi e dei costi corrisposti per prestiti fino a 25mila euro, il 70% per prestiti dai 25mila ai 100mila euro, fino ad un massimo di tremila euro per impresa.

Queste invece le altre scadenze: per il bando relativo alle misure di adeguamento per il contenimento del virus sui luoghi di lavoro, le domande potranno essere presentate dal 28 maggio; quelle per la digitalizzazione dei processi aziendali partiranno invece il 4 giugno.

Tutte le iniziative a favore delle imprese per contrastare l’emergenza economica da Covid 19 sono riassunte sotto un unico cappello “Riavvio. Ripartire con intelligenza” che ha una pagina dedicata all’interno del sito camerale www.chpe.camcom.it.

Oltre ai bandi, ci sono anche informazioni sui servizi digitali per poter lavorare senza muoversi; sulle azioni di Unioncamere “Ripartire Impresa” ed “Help Desk per l’internazionalizzazione”; sulla formazione promossa dal PID Chieti Pescara “Formarsi per non fermarsi”.