martedì 19 maggio 2020

Art. 25 DL Rilancio: contributo a fondo perduto per imprese.

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Lo Studio Associato D'Archimio, alla luce delle disposizioni attuative, provvederà a selezionare le aziende meritevoli di beneficio.

A CHI SPETTA: il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Sono tuttavia esclusi dal contributo:
- i soggetti che abbiano cessato la propria attività al momento della domanda;
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS;
- i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ovvero i professionisti con cassa privata);

RIDUZIONE DI FATTURATO: il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (quindi una riduzione del 33% del fatturato). Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

AMMONTARE: il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 

Qualora spettante il contributo non potrà essere in ogni caso inferiore a 1.000,00 € per le persone fisiche e 2.000,00 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

DOMANDA: al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

ACCREDITO: sulla base delle informazioni contenute nell’istanza il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. 

N.B.: il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi

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